Ordinanza n. 245/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento quanto al ricorso n. 393 del 2024: - dell’ordinanza n. 8516 del 31.1.2024 del Dirigente del Settore edilizia pubblica e privata del Comune di Barletta, comunicata con nota PEC del 2.2.2024, avente il seguente oggetto: “Ordinanza Annullamento in autotutela, disposto dalla Sentenza Consiglio di Stato N. 09415/2023 Reg. Prov. Coll. emessa sui ricorsi N. 09021/2021, N. 04769/2023 e N. 04771/2023 di Reg. Ric., dei titoli edilizi relativi ai lavori edili che hanno comportato aumenti di volumetria e variazioni essenziali di cui all’art. 32 del DPR 380/01 al terzo e quarto piano del fabbricato sito in Barletta alla -OMISSIS-, ritenuti come interventi di nuova costruzione, non consentiti in Zona B2, nelle varie Sentenze Tribunale di Trani n° 365 del 18/02/2015, Corte di appello di Bari n° 965 del 17/03/2016 e Tribunale di Trani N. 1290 del 01/07/2017”; - degli atti e provvedimenti presupposti, conseguenti ovvero comunque connessi, con particolare riferimento a quelli ivi richiamati; quanto al ricorso n. 462 del 2024: - dell’ordinanza del 31 gennaio 2024, notificata il 1° febbraio 2024, emessa dal Comune di Barletta, di annullamento in autotutela: 1) della DIA del 20 settembre 2007, prot. n. 54270/2007, per la parte ove prevedeva la realizzazione di ampliamenti volumetrici in terzo piano realizzati in più rispetto alla lavanderia, la copertura del terzo piano ed il torrino scala emergente al quarto piano ivi comprese le scale di accesso al quarto piano; 2) del permesso di costruire in sanatoria n. 311/08 del 20 marzo 2008 e la successiva DIA prot. n. 35833 del 9 giugno 2008, del permesso di costruire in sanatoria dell’11 ottobre 2011 per lavori di ristrutturazione in sanatoria; 3) del permesso di costruire n. 96/2011 del 21 febbraio 2011 per cambio d’uso in vano abitabile della lavanderia e realizzazione di un nuovo vano abitabile adiacente in terzo piano; nonché per l’annullamento degli atti e dei provvedimenti comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di annullamento in autotutela di precedenti titoli edilizi e di demolizione parziale di opere realizzate su un fabbricato
Esito
La controversia
I due ricorsi, riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, contestano l'ordinanza con cui il Comune di Barletta, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 9415/2023, ha annullato precedenti titoli edilizi, tra cui una DIA, permessi di costruire in sanatoria e un permesso di costruire per cambio d'uso e ampliamento, ordinando altresì la demolizione parziale delle opere. Nel corso del giudizio era già stata disposta una verificazione, non eseguita per la mancata accettazione dell'incarico da parte del verificatore. In vista dell'udienza, una parte ricorrente e il Comune hanno chiesto il rinvio e la sostituzione del verificatore. In udienza è stata inoltre formulata oralmente la richiesta di ampliare il quesito, chiedendo al tecnico di accertare anche la legittimità delle opere alla luce degli atti amministrativi intervenuti dal 2007 in poi; tale richiesta è stata contestata dall'altra parte ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la legittimità dell'ordinanza comunale. Ha rinnovato la verificazione, sostituendo il precedente verificatore con il Direttore del Settore servizi per l'edilizia privata del Comune di Bari, autorizzato a delegare un funzionario idoneo dello stesso ufficio. Il quesito è stato precisato senza includere l'accertamento della legittimità delle opere, ritenuto attività valutativa riservata al giudice. La verificazione dovrà invece reperire, ordinare e depositare tutta la documentazione amministrativa, edilizia, fiscale e catastale relativa all'immobile, nonché accertare se, alla data del 20 settembre 2007, esso fosse qualificabile come singola unità immobiliare e quale fosse il suo stato legittimo. A tal fine dovranno essere esaminati i titoli edilizi pregressi, inclusi la licenza edilizia del 18 marzo 1953 e la certificazione di ultimazione dei lavori dell'8 ottobre 1953, la documentazione comunale, i rilievi aerofotogrammetrici e gli eventuali ulteriori accertamenti tecnici utili a ricostruire lo stato effettivo dell'immobile nel 1953 e nel 2007. È stato assegnato il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per il deposito della relazione documentata. Il Comune di Barletta deve anticipare al verificatore € 2.000. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 17 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione di ricorsi connessi; il TAR lo ha applicato in ragione della connessione soggettiva e oggettiva.
art. 66 c.p.a.
Disciplina la verificazione quale mezzo istruttorio; il TAR ne ha disposto il rinnovo per acquisire e ricostruire gli elementi tecnici e documentali necessari alla decisione.
art. 32 d.P.R. 380/2001
È richiamato nell'oggetto dell'ordinanza comunale in relazione alla qualificazione delle opere come variazioni essenziali; il TAR non ne ha ancora definito l'applicazione nel merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati a fondamento della tutela dei diritti e della dignità delle persone mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla legittimità di un provvedimento edilizio dipende dalla ricostruzione dello stato storico e legittimo dell'immobile, il giudice amministrativo può disporre una verificazione finalizzata all'acquisizione ordinata della documentazione e agli accertamenti tecnici necessari, anche con riferimento a epoche risalenti.
- La verificazione deve rimanere circoscritta agli accertamenti tecnici e documentali propri dell'ausiliario; la valutazione giuridica della legittimità delle opere e degli atti amministrativi resta riservata al giudice e non può essere devoluta al verificatore mediante un quesito valutativo.
- Nel contenzioso edilizio, l'accertamento dello stato legittimo può richiedere l'esame congiunto dei titoli edilizi originari, delle certificazioni di ultimazione dei lavori, della documentazione comunale, catastale e fiscale, dei rilievi aerofotogrammetrici e di ulteriori verifiche tecniche.
- Quando il verificatore originariamente nominato non accetta l'incarico e l'attività istruttoria non viene eseguita, il giudice può rinnovare la verificazione e nominare un diverso organo tecnico, prevedendo anche la facoltà di delega a un funzionario idoneo dell'ufficio incaricato.
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