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Sentenza

Sentenza del 21/01/2020 n. 251 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposte sui redditi - accertamento - indagini finanziarie - presunzione relativa - è tale - onere della prova - spetta al contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

la sentenza conferma la legittimità dell'accertamento fondato su indagini finanziarie in quanto si tratta di una presunzione relativa: essa giustifica l'atto impositivo salvo che il contribuente fornisca una prova contraria attendibile, documentale, precisa e coerente. Non essendosi dimostrata una valida giustificazione degli accrediti, l'accertamento è stato ritenuto valido.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

accertamento delle imposte sui redditi basato su indagini finanziarie: l'Ufficio ha ritenuto costituito un maggior reddito imponibile pari agli accrediti bancari/percepiti che il contribuente non ha adeguatamente giustificato. Si discute se tale ricostruzione costituisca una presunzione e quale sia l'onere probatorio per reagire all'accertamento.

Norme richiamate

  • DPR 600/1973 (accertamento delle imposte sul reddito)

    le indagini finanziarie e l'analisi dei movimenti bancari rientrano nell'attività di accertamento che può presupporre l'esistenza di redditi non dichiarati; la ricostruzione è ammessa come presunzione relativa salvo prova contraria.

  • DPR 917/1986 (TUIR)

    le norme sul reddito complessivo e sugli elementi probatori supportano la possibilità per l'Amministrazione di ricostruire componenti positivi di reddito attraverso presunzioni fondate su elementi oggettivi (es. accrediti bancari) se non giustificati.

Massime di principio

  • Le indagini finanziarie (movimenti bancari, accrediti) possono originare una presunzione relativa di maggior reddito imponibile: non è una certezza assoluta ma una base legittima per l'accertamento.
  • L'onere della prova spetta al contribuente: tocca a lui fornire una documentazione precisa, coerente e attendibile che giustifichi la natura e la provenienza degli accrediti (es. prestiti documentati, vendita di beni con contratto, donazioni comprovate, rimborsi, ecc.).
  • La prova idonea deve essere di natura documentale e non limitarsi a dichiarazioni generiche: estratti conto, contratti, ricevute, scritture contabili e ogni elemento che dimostri effettiva non imponibilità o già tassazione altrove.
  • Se il contribuente non fornisce adeguata giustificazione, la presunzione relativa regge e l'accertamento è legittimo; se invece la documentazione è convincente, l'atto deve essere annullato o rideterminato.
  • In fase preventiva/conservativa è opportuno conservare e organizzare documentazione finanziaria e contrattuale che giustifichi movimentazioni importanti per evitare rigetto delle giustificazioni in sede contenziosa.
  • Le valutazioni sono concrete e caso-per-caso: la semplice coincidenza numerica tra accrediti e importi non giustificati non è automaticamente sufficiente a escludere ogni possibile spiegazione legittima fornita dal contribuente.

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