Sentenza del 21/01/2020 n. 251 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte sui redditi - accertamento - indagini finanziarie - presunzione relativa - è tale - onere della prova - spetta al contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela sentenza conferma la legittimità dell'accertamento fondato su indagini finanziarie in quanto si tratta di una presunzione relativa: essa giustifica l'atto impositivo salvo che il contribuente fornisca una prova contraria attendibile, documentale, precisa e coerente. Non essendosi dimostrata una valida giustificazione degli accrediti, l'accertamento è stato ritenuto valido.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
accertamento delle imposte sui redditi basato su indagini finanziarie: l'Ufficio ha ritenuto costituito un maggior reddito imponibile pari agli accrediti bancari/percepiti che il contribuente non ha adeguatamente giustificato. Si discute se tale ricostruzione costituisca una presunzione e quale sia l'onere probatorio per reagire all'accertamento.
Norme richiamate
DPR 600/1973 (accertamento delle imposte sul reddito)
le indagini finanziarie e l'analisi dei movimenti bancari rientrano nell'attività di accertamento che può presupporre l'esistenza di redditi non dichiarati; la ricostruzione è ammessa come presunzione relativa salvo prova contraria.
DPR 917/1986 (TUIR)
le norme sul reddito complessivo e sugli elementi probatori supportano la possibilità per l'Amministrazione di ricostruire componenti positivi di reddito attraverso presunzioni fondate su elementi oggettivi (es. accrediti bancari) se non giustificati.
Massime di principio
- Le indagini finanziarie (movimenti bancari, accrediti) possono originare una presunzione relativa di maggior reddito imponibile: non è una certezza assoluta ma una base legittima per l'accertamento.
- L'onere della prova spetta al contribuente: tocca a lui fornire una documentazione precisa, coerente e attendibile che giustifichi la natura e la provenienza degli accrediti (es. prestiti documentati, vendita di beni con contratto, donazioni comprovate, rimborsi, ecc.).
- La prova idonea deve essere di natura documentale e non limitarsi a dichiarazioni generiche: estratti conto, contratti, ricevute, scritture contabili e ogni elemento che dimostri effettiva non imponibilità o già tassazione altrove.
- Se il contribuente non fornisce adeguata giustificazione, la presunzione relativa regge e l'accertamento è legittimo; se invece la documentazione è convincente, l'atto deve essere annullato o rideterminato.
- In fase preventiva/conservativa è opportuno conservare e organizzare documentazione finanziaria e contrattuale che giustifichi movimentazioni importanti per evitare rigetto delle giustificazioni in sede contenziosa.
- Le valutazioni sono concrete e caso-per-caso: la semplice coincidenza numerica tra accrediti e importi non giustificati non è automaticamente sufficiente a escludere ogni possibile spiegazione legittima fornita dal contribuente.
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