Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 25 del 18/04/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le quietanze rilasciate per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della strada sono esenti dall’imposta di bollo, perché rientrano tra gli atti relativi alla riscossione di entrate extra tributarie degli enti pubblici ai sensi dell’art. 5 della tabella allegata al DPR n. 642/1972.

Esenzione da imposta di bollo sulle quietanze di pagamento delle sanzioni del Codice della strada

Trattamento fiscale delle quietanze di pagamento delle sanzioni del Codice della strada

La risoluzione affronta il regime dell’imposta di bollo applicabile alle quietanze emesse in occasione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della strada. L’Amministrazione conclude per l’esenzione dall’imposta di bollo, sulla base della disciplina speciale relativa agli atti della riscossione di entrate extra tributarie.

Quesito posto dal Comune

Il Comune richiedente chiede di conoscere il trattamento, ai fini dell’imposta di bollo, delle quietanze rilasciate a seguito del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della strada, effettuato presso gli agenti contabili del servizio di conciliazione della Polizia Locale.

Tesi prospettata dal contribuente

Il Comune ritiene che le quietanze debbano essere assoggettate a imposta di bollo ai sensi dell’articolo 13 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642. Viene richiamata la disciplina generale che colpisce, nella misura di euro 2,00, fatture, ricevute e quietanze relative a obbligazioni pecuniarie, quando l’importo supera euro 77,47.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama innanzitutto la disciplina del pagamento delle sanzioni del Codice della strada:

  • l’articolo 202 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che consente al trasgressore di pagare presso l’ufficio dell’agente accertatore oppure tramite conto corrente postale o bancario, se previsto dall’amministrazione;
  • l’articolo 387, comma 1, del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, secondo cui per ogni pagamento in misura ridotta effettuato nel termine viene compilata e rilasciata apposita quietanza dall’organo competente.

Regola generale sull’imposta di bollo

In via generale, l’articolo 13, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972 prevede l’imposta di bollo di euro 2,00 per esemplare per:

  • fatture, note, conti e simili documenti con addebitamenti o accreditamenti;
  • ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di un’obbligazione pecuniaria.

La nota 2, lettera a), in calce al medesimo articolo stabilisce però che l’imposta non è dovuta quando la somma non supera lire 150.000, pari a euro 77,47.

Esenzione speciale per gli atti relativi alla riscossione di entrate pubbliche

La risoluzione evidenzia che l’articolo 5, comma 4, della tabella allegata al DPR n. 642/1972 esenta in modo assoluto dall’imposta di bollo gli atti e le copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione:

  • dei tributi;
  • dei contributi;
  • delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza;
  • dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione.

Qualificazione delle sanzioni del Codice della strada

Secondo l’Agenzia, la sanzione amministrativa per violazione del Codice della strada, essendo irrogata nell’esercizio di potestà amministrativa, può essere ricondotta nell’ambito delle entrate extra tributarie dello Stato o degli enti locali. Di conseguenza, anche gli atti relativi alla riscossione di tali sanzioni rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 5 della tabella.

Conclusione dell’Agenzia

Le quietanze di pagamento emesse dagli organi della polizia stradale a seguito della riscossione di proventi contravvenzionali sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 5 della tabella allegata al DPR n. 642/1972.

Indicazioni finali

La risoluzione precisa infine che le Direzioni regionali devono vigilare affinché i principi e le istruzioni contenuti nel provvedimento siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.