Risoluzione n. 28 del 21/04/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione ridenomina il codice tributo 6836 per consentire, tramite modello F24 e in compensazione, il pagamento delle imposte derivanti dalla cessione allo Stato di beni culturali e opere anche ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 346/1990, uniformando le modalità di versamento. Vengono indicate le modalità di compilazione dell’F24, l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia e i limiti d’importo del credito utilizzabile, superando le precedenti istruzioni del 2012.
Ridenominazione del codice tributo 6836 per la compensazione tramite F24 del credito da cessione di beni culturali e opere
Ridenominazione del codice tributo 6836 per la compensazione tramite F24
La risoluzione interviene per uniformare le modalità di versamento, tramite modello F24, delle imposte collegate alla cessione allo Stato di beni culturali e opere. In particolare, estende l’utilizzo del codice tributo 6836 anche alle fattispecie previste dall’art. 39 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, oltre a quelle già contemplate dall’art. 28-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Presupposto normativo e ambito di applicazione
Il documento richiama innanzitutto l’art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 346/1990, secondo cui eredi e legatari possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell’imposta di successione, delle imposte ipotecaria e catastale, degli interessi e delle sanzioni amministrative, di beni culturali vincolati o non vincolati e di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni.
Viene inoltre richiamato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2016, che ha esteso le modalità di versamento di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), alle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione.
Codice tributo interessato e nuova denominazione
La risoluzione precisa che il codice tributo 6836, istituito con risoluzione n. 17/E del 20 febbraio 2012 per il pagamento delle imposte mediante compensazione del credito derivante dalla cessione di beni culturali e opere ai sensi dell’art. 28-bis del d.P.R. n. 602/1973, viene ora ridenominato come segue:
- "6836" denominato "Credito per il pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali e opere – art. 28 bis del d.P.R. n. 602/1973 e art. 39 del D.Lgs n. 346/1990".
La finalità è quella di consentire l’utilizzo del medesimo codice per entrambe le discipline normative, in modo coerente con le nuove modalità di versamento.
Modalità di compilazione del modello F24
Per la compilazione del modello F24, il codice tributo 6836 deve essere indicato:
- nella sezione "Erario";
- in corrispondenza delle somme riportate nella colonna "importi a credito compensati";
- con l’indicazione, nel campo "anno di riferimento", dell’anno di accettazione del decreto ministeriale che stabilisce condizioni e valore della cessione, nel formato "AAAA".
Nel caso di pagamento delle imposte di cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 346/1990, nella sezione "Contribuente" devono essere riportati:
- il codice fiscale dell’erede o del legatario;
- i relativi dati anagrafici;
- nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", il codice fiscale del defunto;
- nel campo "codice identificativo", il codice "08".
Utilizzo telematico e limiti del credito
Per l’utilizzo in compensazione del credito, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE dell’Agenzia delle entrate. In difetto, l’operazione di versamento viene rifiutata.
La risoluzione precisa inoltre che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non può eccedere il valore della cessione; in caso contrario, l’operazione di versamento è scartata.
Superamento delle precedenti istruzioni
Sono da ritenersi superate le istruzioni fornite con la risoluzione n. 17/E del 20 febbraio 2012 nella parte in cui prevedevano, per l’uso del codice tributo 6836, l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente presso l’agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale del soggetto che aveva proposto la cessione.
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