Risoluzione n. 24 del 18/04/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016 chiarisce che i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari possono essere esenti dall’imposta di bollo quando risultano antecedenti, necessari e funzionali al procedimento giurisdizionale, ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 115/2002. In tal caso sul certificato va indicata la norma di esenzione o l’uso cui l’atto è destinato.
Trattamento fiscale dei certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari
Trattamento fiscale dei certificati anagrafici per notifica di atti giudiziari
La Risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016 affronta il regime dell’imposta di bollo applicabile ai certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari. Il documento chiarisce il rapporto tra la disciplina generale del bollo e l’esenzione collegata agli atti funzionali ai procedimenti giurisdizionali.
Quesito posto all’Agenzia
Il Ministero dell’Interno riferisce che l’Ordine degli avvocati di … aveva sostenuto che i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per uso notifica di atti giudiziari dovessero essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo. Tale orientamento risultava però difforme rispetto al parere già espresso dal Ministero, secondo cui i certificati anagrafici richiesti da avvocati e procuratori per uso notifica atti giudiziari non potevano essere rilasciati in esenzione. Viene quindi chiesto di stabilire il corretto trattamento tributario ai fini del bollo.
Soluzione interpretativa prospettata dal Ministero istante
Il Ministero interpellante ritiene che i certificati anagrafici in questione non possano essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo.
Disciplina generale dell’imposta di bollo sui certificati
L’Agenzia richiama l’art. 4, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio per gli atti e provvedimenti rilasciati dalle amministrazioni pubbliche a richiesta degli interessati.
Viene inoltre richiamata la nota 2 all’articolo citato, secondo cui sono esenti dall’imposta, tra gli altri, i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive.
Distinzione tra stato civile e anagrafe
La Risoluzione precisa che rientrano nei registri dello Stato civile solo le certificazioni relative a cittadinanza, nascita, matrimonio e morte, ai sensi del DPR 3 novembre 2000, n. 396. Non vi rientrano invece il certificato di residenza e il certificato di stato di famiglia, che sono rilasciati sulla base dei registri anagrafici, ai sensi del DPR 30 maggio 1989, n. 223.
Per effetto di tale distinzione, in via generale i certificati di residenza sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.
Esenzioni ordinarie e leggi speciali
I certificati possono comunque essere rilasciati senza bollo se destinati a uno degli usi indicati nella Tabella, allegato B, del DPR n. 642/1972, che elenca gli atti e documenti esenti in modo assoluto, oppure nei casi previsti da leggi speciali.
Incidenza del contributo unificato sugli atti giudiziari
La Risoluzione richiama il DPR 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Con l’introduzione del contributo unificato, l’imposta di bollo sugli atti giudiziari assume natura residuale e rimane dovuta solo quando non opera il contributo unificato.
L’art. 18 del DPR n. 115/2002 dispone infatti che il contributo unificato esclude l’applicazione dell’imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali, compresi quelli antecedenti, necessari o funzionali.
Chiarimenti interpretativi richiamati dalla circolare n. 70/2002
L’Agenzia richiama la circolare 14 agosto 2002, n. 70, con cui è stato chiarito che il legislatore ha inteso subordinare al contributo unificato tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali, escludendoli contestualmente dall’imposta di bollo.
La medesima circolare ha inoltre precisato che, per fruire dell’esenzione, non basta che l’atto appartenga alla categoria oggettiva rilevante; è necessario anche che il soggetto beneficiario dell’esenzione rivesta la qualità di parte processuale. I termini “antecedenti, necessari e funzionali” vanno quindi letti in relazione al procedimento giurisdizionale.
Applicazione al caso dei certificati anagrafici richiesti dagli studi legali
Sulla base di tali principi, l’Agenzia afferma che anche i certificati anagrafici possono beneficiare dell’esenzione dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del DPR n. 115/2002, quando siano antecedenti, necessari e funzionali ai procedimenti giurisdizionali.
Pertanto, i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari devono ritenersi esenti dal bollo, in quanto atti funzionali al procedimento giurisdizionale.
Indicazioni operative sul rilascio del certificato
Quando il certificato è rilasciato senza pagamento dell’imposta di bollo, sul documento deve essere indicata la norma di esenzione oppure l’uso cui l’atto è destinato.
Vigilanza degli uffici
La Risoluzione conclude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
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