Risoluzione n. 23 del 14/04/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, se la società tra professionisti (s.t.p.) rispetta i requisiti di legge, il professionista socio può rilasciare il visto di conformità ex art. 35 D.Lgs. 241/1997 utilizzando la partita IVA della s.t.p., senza preclusioni.
Ammissibilità del visto di conformità per il professionista socio di s.t.p. con partita IVA della società
Rilascio del visto di conformità da parte del socio di s.t.p.
La risoluzione n. 23/E del 14 aprile 2016 affronta il tema della possibilità, per il professionista che opera nell’ambito di una società tra professionisti (s.t.p.) iscritta all’ordine competente, di rilasciare il visto di conformità previsto dall’articolo 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il chiarimento richiesto riguarda in particolare l’uso della partita IVA della s.t.p., già abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Quadro normativo di riferimento
L’Agenzia richiama preliminarmente i precedenti chiarimenti resi con:
- circolare n. 28/E del 25 settembre 2014, paragrafo 3;
- circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015, paragrafo 1.
Tali documenti avevano già ammesso, in determinate condizioni, l’abilitazione al rilascio del visto di conformità per il professionista che esercita in forma associata o tramite società di servizi, purché il requisito della partita IVA e quello dell’abilitazione alla trasmissione telematica risultassero in capo all’associazione o alla società di servizi.
La risoluzione richiama inoltre:
- l’articolo 1 del D.M. 18 febbraio 1999, che riconosce l’abilitazione alla trasmissione telematica anche ad associazioni e società semplici tra professionisti e a società commerciali di servizi contabili, a condizione che l’abilitazione sia richiesta a nome di soggetti indicati dall’art. 3, comma 3, lettere a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998;
- l’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che disciplina le società tra professionisti.
Requisiti della società tra professionisti
La risoluzione sintetizza i principali requisiti previsti per la s.t.p. dall’articolo 10 della legge n. 183 del 2011:
- la società deve essere costituita per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari dei titoli V e VI del codice civile;
- possono assumere la qualifica di s.t.p. solo le società il cui atto costitutivo preveda l’esercizio esclusivo dell’attività professionale da parte dei soci;
- i soci devono essere, in via generale, professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi; sono ammessi anche cittadini UE in possesso del titolo abilitante e soggetti non professionisti solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento;
- il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale devono garantire la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci;
- è prevista la stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i clienti;
- la società deve contenere nella denominazione l’indicazione di società tra professionisti;
- la partecipazione a una s.t.p. è incompatibile con la partecipazione ad altre s.t.p.;
- i professionisti soci sono soggetti al codice deontologico del proprio ordine e la società al regime disciplinare dell’ordine di iscrizione.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
Secondo la risoluzione, non emergono elementi normativi sostanziali che consentano di distinguere la s.t.p. dalla società commerciale di servizi contabili già considerata dall’articolo 1 del D.M. 18 febbraio 1999. Anzi, la tutela della qualificazione professionale e della fede pubblica appare nella s.t.p. addirittura rafforzata, poiché:
- i soci sono, in linea generale, soltanto professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi;
- i soci non professionisti sono ammessi solo per attività diverse da quelle professionali;
- la partecipazione dei soci professionisti deve assicurare la maggioranza di due terzi nelle decisioni sociali.
Conclusione operativa
Se la s.t.p. soddisfa i requisiti di legge, l’Agenzia estende alla stessa le indicazioni già fornite con la circolare n. 7/E del 2015 per le società di servizi. Ne deriva che non sussistono preclusioni al rilascio del visto di conformità ex articolo 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997 da parte del professionista socio della s.t.p., utilizzando la partita IVA della medesima società.
Indicazioni finali
La risoluzione dispone infine che le Direzioni Regionali vigilino affinché i principi enunciati e le istruzioni impartite siano osservati dalle Direzioni Provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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