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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27382/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo e inammissibili i restanti, poiché attinenti a valutazioni di merito già compiute dal giudice di appello e non censurabili in cassazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 14 marzo 2024. Dal testo emerge che i motivi erano tre: il primo riguardava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; gli altri due lamentavano rispettivamente la mancata esclusione della recidiva e l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che la motivazione della Corte territoriale sulla non concedibilità della particolare tenuità del fatto era adeguata e che la relativa valutazione era di merito, quindi non sindacabile in sede di legittimità. Quanto agli altri motivi, li reputa inammissibili perché già esaminati nel merito dalla Corte di appello e non corredati da vizi deducibili in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la Corte di merito abbia fornito motivazione adeguata in senso negativo; la relativa valutazione, se congruamente argomentata, è insindacabile in cassazione.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è stata oggetto di valutazione di merito da parte del giudice di appello; in assenza di vizi deducibili, la censura è inammissibile in sede di legittimità.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche, se esaminate e negate dal giudice di merito con motivazione non viziata, non possono essere rimesse in discussione in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto è questione rimessa al giudizio di merito: se la motivazione del giudice di appello è congrua e non illogica, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione.
  • Le censure relative a recidiva e attenuanti generiche sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del fatto o del trattamento sanzionatorio già compiuta dal giudice di merito.
  • Il controllo di legittimità non consente di riesaminare nel merito questioni già decise dal giudice di appello, salvo la presenza di specifici vizi di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

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