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Circolare

Circolare Inail n. 37 del 28 agosto 2026

Indennizzi del danno biologico: rivalutazione annuale degli importi con decorrenza 1° luglio 2026.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’applicazione della rivalutazione annuale degli indennizzi Inail per danno biologico, prevista dalla normativa vigente, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo registrata dall’Istat tra il 2024 e il 2025. Per il 2026 l’incremento è pari all’1,4% e riguarda gli indennizzi in capitale e la quota di rendita riferita al danno biologico, con decorrenza 1° luglio 2026. Sono disciplinati l’ambito temporale di applicazione, gli accertamenti provvisori e definitivi, le revisioni e gli aggravamenti, nonché il pagamento d’ufficio degli importi rivalutati.

Rivalutazione dell’1,4% degli indennizzi del danno biologico con decorrenza 1° luglio 2026.

Rivalutazione annuale degli indennizzi del danno biologico dal 1° luglio 2026

La circolare n. 37 del 28 agosto 2026 comunica la rivalutazione annuale degli importi degli indennizzi Inail per danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale. L’adeguamento è stato disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 3 agosto 2026, n. 98, sulla base della proposta del Consiglio di amministrazione Inail.

Quadro normativo e criterio di calcolo

La legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 303, ha introdotto, dal 2016, un meccanismo automatico di rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per danno biologico. La rivalutazione decorre dal 1° luglio di ogni anno ed è determinata sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall’Istat rispetto all’anno precedente.

Per il 2026, l’Istat ha rilevato una variazione dell’1,4% dell’indice dei prezzi al consumo tra il 2024 e il 2025. Di conseguenza, gli importi degli indennizzi sono rivalutati dell’1,4% con decorrenza 1° luglio 2026. L’incremento si aggiunge alle rivalutazioni già riconosciute negli anni precedenti.

Prestazioni interessate

La rivalutazione riguarda gli importi degli indennizzi in capitale e gli indennizzi in rendita, secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Per le rendite, l’adeguamento interessa esclusivamente la quota dei ratei destinata a indennizzare il danno biologico, relativamente agli eventi verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000. Per gli indennizzi in capitale, occorre tenere conto della tabella del danno biologico vigente alla data dell’evento lesivo.

Ambito temporale e ratei di rendita

La rivalutazione si applica ai ratei di rendita maturati dal 1° luglio 2026. Gli importi aggiornati, comprensivi delle rivalutazioni precedenti, saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di novembre 2026.

L’aumento riguarda quindi la sola componente della rendita relativa al danno biologico e non le eventuali ulteriori componenti della prestazione non interessate dal meccanismo di rivalutazione.

Indennizzi in capitale e tabelle applicabili

Per gli indennizzi in capitale, l’incremento è riconosciuto sugli importi erogati in seguito a provvedimenti emanati dal 1° luglio 2026. Il valore capitale resta collegato alla tabella applicabile in relazione alla data dell’evento lesivo.

  • Per gli eventi lesivi verificatisi dal 1° gennaio 2019, si applicano i valori capitali della tabella approvata con decreto ministeriale 23 aprile 2019, n. 45.
  • Per gli eventi anteriori al 1° gennaio 2019, restano confermati gli importi previsti dalle precedenti tabelle approvate con decreto ministeriale 12 luglio 2000 e i criteri applicativi utilizzati per il calcolo degli aumenti straordinari.
  • Sono previste eccezioni per gli indennizzi relativi a richieste di aggravamento presentate dal 1° gennaio 2019 e per le unificazioni dei postumi quando l’ultimo evento lesivo è successivo al 1° gennaio 2019.

Accertamento dei postumi

Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati dal 1° luglio 2026, la rivalutazione sarà riconosciuta al momento dell’accertamento definitivo.

Qualora l’accertamento provvisorio abbia comportato l’erogazione di un acconto prima del 1° luglio 2026 e l’accertamento definitivo sia intervenuto successivamente, la rivalutazione sarà applicata all’eventuale importo ulteriore dovuto in base alla valutazione definitiva dei postumi.

Revisioni e aggravamenti

In caso di revisione o aggravamento, la rivalutazione si applica esclusivamente ai maggiori importi eventualmente liquidati a decorrere dal 1° luglio 2026. Non viene quindi ricalcolata, sulla base del nuovo incremento, la parte di prestazione già liquidata anteriormente, salvo quanto previsto per gli importi aggiuntivi riconosciuti dopo tale decorrenza.

Modalità di liquidazione

Gli importi spettanti a titolo di rivalutazione saranno liquidati d’ufficio dall’Inail, senza necessità di una specifica domanda degli interessati, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche. Agli aventi diritto sarà trasmesso un apposito provvedimento di liquidazione predisposto a livello centrale.

Riferimenti principali

La circolare richiama, tra gli altri, il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13, le tabelle approvate con decreto ministeriale 12 luglio 2000, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 303, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi 1121-1126, il decreto ministeriale 23 aprile 2019, n. 45, la delibera del Consiglio di amministrazione Inail 9 aprile 2026, n. 42, e il decreto ministeriale 3 agosto 2026, n. 98.

Punti principali

Base normativa e meccanismo di rivalutazione

La legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 303, ha introdotto la rivalutazione automatica annuale degli indennizzi del danno biologico. Dal 2016, gli importi sono rivalutati dal 1° luglio di ogni anno sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall’Istat rispetto all’anno precedente.

Misura della rivalutazione 2026

Per il 2026 la variazione dell’indice Istat tra il 2024 e il 2025 è pari all’1,4%. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 3 agosto 2026, n. 98, su proposta del Consiglio di amministrazione Inail, ha disposto l’aumento con decorrenza 1° luglio 2026.

Prestazioni interessate

La rivalutazione si aggiunge agli incrementi degli anni precedenti e si applica agli indennizzi in capitale, tenendo conto della tabella vigente alla data dell’evento lesivo, e agli indennizzi in rendita per gli eventi dal 25 luglio 2000, limitatamente alla quota dei ratei relativa al danno biologico.

Ratei di rendita

L’aumento riguarda i ratei maturati dal 1° luglio 2026 e sarà corrisposto con il rateo di rendita del mese di novembre 2026. L’incremento è calcolato sulla quota relativa al danno biologico, comprensiva delle precedenti rivalutazioni.

Indennizzi in capitale

La rivalutazione si applica agli importi liquidati a seguito di provvedimenti emanati dal 1° luglio 2026. Per gli eventi dal 1° gennaio 2019 si applicano i valori della tabella approvata con decreto ministeriale 23 aprile 2019; per gli eventi anteriori restano applicabili le previgenti tabelle del 12 luglio 2000 e i relativi criteri, con le eccezioni indicate per aggravamenti e unificazioni dei postumi.

Accertamenti provvisori e definitivi

Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati dal 1° luglio 2026, la rivalutazione sarà riconosciuta dopo l’accertamento definitivo. Se l’acconto è stato erogato prima del 1° luglio 2026 e l’accertamento definitivo è successivo, l’aumento si applica all’eventuale importo aggiuntivo dovuto in sede di valutazione definitiva.

Revisioni e aggravamenti

Nei casi di revisione o aggravamento, la rivalutazione riguarda esclusivamente i maggiori importi liquidati dal 1° luglio 2026.

Liquidazione degli importi

Gli importi rivalutati saranno liquidati d’ufficio secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche. Agli interessati sarà inviato uno specifico provvedimento di liquidazione elaborato a livello centrale.

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