Salta al contenuto
Circolare

Circolare Inail n. 32 del 26 giugno 2026

Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2026.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina, per il 2026, il calcolo dei premi Inail per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale, sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate dal decreto interministeriale 29 maggio 2026. Chiarisce l’ambito soggettivo e territoriale di applicazione, includendo anche alcune categorie di lavoratori non italiani, e precisa che le retribuzioni convenzionali valgono anche per l’area dirigenziale. Vengono inoltre indicate le esclusioni per determinate aree coperte da normativa comunitaria o da convenzioni bilaterali, le regole di frazionabilità delle retribuzioni e i criteri per determinare la fascia retributiva di riferimento e, quindi, la base imponibile ai fini contributivi e assicurativi.

Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie e retribuzioni convenzionali 2026

Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: retribuzioni convenzionali per il 2026

La circolare illustra la disciplina Inail applicabile ai lavoratori operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale e aggiorna, per il 2026, le retribuzioni convenzionali da assumere a base del calcolo dei premi assicurativi. Il documento richiama il quadro normativo di riferimento e chiarisce i criteri operativi per l’applicazione della disciplina, incluse le esclusioni e le modalità di determinazione della base imponibile.

Quadro normativo di riferimento

La materia è ricondotta principalmente al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, che prevede la tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale e stabilisce che le retribuzioni convenzionali siano fissate annualmente con decreto ministeriale. Sono richiamati inoltre il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in particolare gli articoli 4 e 7, il decreto interministeriale 29 maggio 2026 di determinazione delle retribuzioni convenzionali 2026 e le precedenti circolari e note di prassi richiamate nel testo.

Ambito soggettivo di applicazione

La circolare precisa che il sistema delle retribuzioni convenzionali non riguarda soltanto i lavoratori italiani, ma si estende anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia sulla base della legislazione nazionale e vengono inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario. La disciplina si applica quindi in funzione della posizione assicurativa e del contesto lavorativo, non soltanto della cittadinanza.

Retribuzioni convenzionali 2026 e periodo di validità

Il decreto ministeriale 29 maggio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’11 giugno 2026, ha determinato le retribuzioni convenzionali per il 2026. La circolare stabilisce che tali valori si applicano dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 e costituiscono la base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori interessati.

Applicazione all’area dirigenziale e esclusioni

In ragione della specialità della disciplina richiamata, le retribuzioni convenzionali 2026 si applicano anche alle qualifiche dell’area dirigenziale, derogando alla regola generale prevista dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 38/2000, che per i dirigenti fa riferimento al massimale di rendita. La circolare precisa inoltre che la disciplina riguarda rapporti di lavoro subordinato; restano quindi escluse le collaborazioni coordinate e continuative. Per le co.co.co. rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio va calcolato sui compensi effettivamente percepiti, nel rispetto del minimale e del massimale previsti per le rendite Inail.

Ambito territoriale ed esclusioni

Le retribuzioni convenzionali si applicano ai soli Paesi extracomunitari con i quali non siano in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali. Sono espressamente esclusi:

  • gli Stati membri dell’Unione europea;
  • gli Stati soggetti alla normativa comunitaria indicati nella circolare: Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera;
  • gli Stati con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale, tra cui Argentina, Australia limitatamente allo Stato del Victoria, Brasile, Canada limitatamente al Québec, Capo Verde, Isole del Canale, ex Jugoslavia e successivi Stati, Principato di Monaco, Repubblica di Moldova, San Marino, Stato Città del Vaticano, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela.

Per il Regno Unito la circolare richiama il Trade and Cooperation Agreement e il relativo protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale.

Frazionabilità delle retribuzioni

Le retribuzioni convenzionali mensili fissate dal decreto possono essere frazionate in 26 giornate soltanto nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro o trasferimento da/per l’estero intervenuti nel corso del mese. In assenza di tali eventi, la retribuzione convenzionale mensile non è frazionabile.

Criteri di calcolo del premio e delle fasce retributive

Dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, il premio assicurativo per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari deve essere calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali riportate nelle tabelle allegate al decreto interministeriale 29 maggio 2026. Alle attività svolte da tali lavoratori si applicano le tariffe dei premi Inail per l’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali previste dal decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile si individua confrontando la retribuzione nazionale con la fascia corrispondente alla qualifica del lavoratore e alla sua posizione nell’ambito della qualifica, secondo le tabelle del decreto. La circolare definisce la retribuzione nazionale come il trattamento economico mensile previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti ed escluso l’importo dell’indennità estero. Tale importo deve essere confrontato con le tabelle del settore corrispondente per individuare la fascia retributiva di riferimento e, quindi, la retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo del premio.

Punti principali

Ambito soggettivo e base normativa

La tutela assicurativa per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale è attuata mediante premio calcolato su retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto interministeriale. La disciplina, pur riferita ai lavoratori italiani, è estesa anche ai cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia secondo la legislazione nazionale e sono inviati all’estero dal datore di lavoro.

Retribuzioni convenzionali 2026 e area dirigenziale

Per il 2026 le retribuzioni convenzionali sono quelle fissate dal decreto ministeriale 29 maggio 2026 e si applicano dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. In virtù della specialità della norma, tali retribuzioni valgono anche per le qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla disciplina generale del decreto legislativo n. 38/2000.

Esclusioni e rapporti di lavoro non subordinati

La circolare precisa che il regime delle retribuzioni convenzionali riguarda il lavoro subordinato; restano escluse le collaborazioni coordinate e continuative. Per le co.co.co. svolte in Paesi extracomunitari non convenzionati, il premio si calcola sui compensi effettivamente percepiti, nel rispetto del minimale e massimale previsti per le rendite Inail.

Ambito territoriale di applicazione

Le retribuzioni convenzionali si applicano ai Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale, anche parziali. Sono esclusi gli Stati membri dell’Unione europea, gli Stati soggetti alla normativa comunitaria indicati (Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera) e i Paesi con i quali l’Italia ha stipulato specifiche convenzioni di sicurezza sociale elencati nella circolare.

Frazionabilità delle retribuzioni convenzionali

Le retribuzioni convenzionali mensili possono essere frazionate in 26 giornate solo nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro o trasferimento da/per l’estero intervenuti nel corso del mese. Al di fuori di tali ipotesi, la retribuzione convenzionale mensile non è frazionabile.

Calcolo dei premi e criteri di determinazione della fascia

Il premio assicurativo per il 2026 si determina sulla base delle retribuzioni convenzionali riportate nelle tabelle allegate al decreto interministeriale 29 maggio 2026, applicando le tariffe Inail vigenti per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per i lavoratori con fasce retributive, la base imponibile si individua confrontando la retribuzione nazionale con la fascia corrispondente alla qualifica e alla posizione del lavoratore nelle tabelle.

Definizione di retribuzione nazionale

La retribuzione nazionale è definita come trattamento economico mensile, pari al trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti e con esclusione dell’indennità estero. Tale importo va raffrontato con le tabelle del settore corrispondente per individuare la fascia retributiva e la retribuzione convenzionale da usare per il calcolo del premio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.