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Circolare

Circolare Inail n. 42 dell'11 settembre 2026

Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce la decisione BCE del 10 settembre 2026, che ha fissato al 2,65% il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Dal 16 settembre 2026 il tasso applicato alle nuove rateazioni dei debiti per premi e accessori passa al 4,65%, mentre le sanzioni civili assumono misure differenziate in base alla violazione e alle modalità di regolarizzazione. Le rateazioni già in corso non subiscono variazioni. Sono inoltre aggiornati i tassi ridotti applicabili alle aziende sottoposte a procedure concorsuali.

Modifica, dal 16 settembre 2026, dei tassi di rateazione dei premi assicurativi e delle sanzioni civili Inail.

Modifica dei tassi per premi, rateazioni e sanzioni civili

La circolare n. 42 dell’11 settembre 2026 comunica gli effetti della decisione di politica monetaria della Banca centrale europea del 10 settembre 2026, con la quale il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è stato fissato al 2,65%. Le nuove misure si applicano a decorrere dal 16 settembre 2026.

Quadro normativo e decorrenza

La variazione riguarda il tasso per la rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori, previsto dall’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nonché le sanzioni civili disciplinate dall’articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 30 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Per le rateazioni rileva inoltre l’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88.

Rateazioni dei debiti per premi e accessori

Il pagamento rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori comporta l’applicazione del tasso minimo di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 2 punti percentuali.

Per le istanze presentate dal 16 settembre 2026, il tasso applicabile ai piani di ammortamento è quindi pari al 4,65%, risultante dalla somma del 2,65% BCE e della maggiorazione di 2 punti. Le rateazioni già in corso non vengono ricalcolate: restano validi i piani di ammortamento determinati sulla base del tasso vigente alla data di presentazione della relativa istanza.

Sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento

In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui importo risulti dalle denunce o registrazioni obbligatorie, la sanzione civile ordinaria è determinata applicando, in ragione d’anno, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti percentuali. Dal 16 settembre 2026 la misura è pertanto pari all’8,15% annuo.

È prevista una misura pari al solo tasso BCE, senza maggiorazioni, quando il pagamento dei contributi o premi è effettuato spontaneamente, in unica soluzione, entro 120 giorni e prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. In tale ipotesi, dal 16 settembre 2026 la sanzione è pari al 2,65% annuo.

Sanzioni civili per evasione e regolarizzazione spontanea

In caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non veritiere, la disciplina agevolata si applica quando la situazione debitoria viene denunciata spontaneamente prima di contestazioni o richieste e comunque entro dodici mesi dal termine previsto per il pagamento.

Le misure sono le seguenti:

  • 8,15% annuo, pari al tasso BCE del 2,65% maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione viene effettuato entro 30 giorni dalla denuncia;
  • 10,15% annuo, pari al tasso BCE del 2,65% maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione viene effettuato entro 90 giorni dalla denuncia.

In ogni caso, la sanzione civile non può superare il 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Sanzioni ridotte nelle procedure concorsuali

Per le aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, purché siano integralmente pagati i contributi e le spese. La disciplina adottata dall’Inail prevede, in via ordinaria, l’applicazione del tasso BCE per l’omissione e del medesimo tasso maggiorato di 2 punti per l’evasione.

Poiché il tasso BCE del 2,65% è superiore al tasso degli interessi legali attualmente vigente, pari all’1,60%, dal 16 settembre 2026 si applicano le seguenti misure ridotte:

  • 2,65% annuo in caso di mancato o ritardato pagamento del premio;
  • 4,65% annuo in caso di evasione.

Effetti operativi

Le strutture devono applicare i nuovi tassi alle istanze di rateazione presentate dal 16 settembre 2026 e alle fattispecie sanzionatorie maturate da tale data, mantenendo invariati i piani di rateazione già determinati. La circolare richiama, tra gli altri riferimenti, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione Inail del 15 gennaio 2026, n. 2, e del 30 aprile 2026, n. 57, relative alla disciplina delle rateazioni.

Punti principali

Nuove rateazioni dei premi

Per le istanze presentate dal 16 settembre 2026, il piano di ammortamento applica un tasso del 4,65%, pari al tasso BCE del 2,65% maggiorato di 2 punti percentuali. Le rateazioni già in corso mantengono il tasso vigente alla data di presentazione dell’istanza.

Sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento

Dal 16 settembre 2026 la sanzione ordinaria è pari all’8,15% annuo, cioè al tasso BCE del 2,65% maggiorato di 5,5 punti. Se il pagamento spontaneo, in unica soluzione e prima di contestazioni o richieste, avviene entro 120 giorni, la sanzione è pari al 2,65% annuo.

Sanzioni civili per evasione regolarizzata spontaneamente

Se la denuncia della situazione debitoria avviene spontaneamente, prima di contestazioni o richieste ed entro dodici mesi dalla scadenza, la sanzione è dell’8,15% annuo se il versamento integrale avviene entro 30 giorni dalla denuncia, oppure del 10,15% annuo se avviene entro 90 giorni.

Limite massimo delle sanzioni

La sanzione civile non può comunque superare il 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Procedure concorsuali

In caso di pagamento integrale dei contributi e delle spese, la sanzione ridotta è pari al 2,65% annuo per omissione o ritardato pagamento e al 4,65% annuo per evasione, poiché il tasso BCE è superiore al tasso degli interessi legali dell’1,60%.

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