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Circolare

Circolare Inail n. 34 del 10 luglio 2026

Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 31 ottobre 2024 e Intesa amministrativa di applicazione dell’Accordo, firmata a Roma il 21 luglio 2025.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’Accordo tra Italia e Moldova in materia di sicurezza sociale, firmato il 31 ottobre 2024, e l’Intesa amministrativa del 21 luglio 2025, vigenti dal 1° settembre 2025. Vengono disciplinati il campo di applicazione, la legislazione applicabile, l’esportabilità delle prestazioni, le regole specifiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali, la collaborazione tra istituzioni, lo scambio di informazioni, la tutela dei dati personali, nonché le modalità di presentazione di domande e ricorsi. Dal 1° settembre 2025 l’Accordo sostituisce quello precedente del 18 giugno 2021, con conseguente cessazione degli effetti della circolare INAIL n. 9/2024.

Accordo Italia-Moldova sulla sicurezza sociale e relativa Intesa amministrativa: istruzioni applicative INAIL

Accordo Italia-Moldova in materia di sicurezza sociale e istruzioni applicative INAIL

La circolare fornisce le istruzioni operative per l’applicazione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 31 ottobre 2024, e della relativa Intesa amministrativa del 21 luglio 2025. L’insieme delle disposizioni coordina le tutele previdenziali dei due ordinamenti, con particolare rilievo per le prestazioni INAIL per infortunio sul lavoro e malattia professionale, limitatamente alle prestazioni economiche.

Quadro normativo e decorrenza

L’Accordo, composto da 29 articoli e da un Allegato 1 relativo alla disciplina del trasferimento dei dati personali, entra in vigore insieme all’Intesa amministrativa il 1° settembre 2025. Da tale data sostituisce l’Accordo precedente tra Italia e Moldova del 18 giugno 2021, ratificato con legge 11 luglio 2023, n. 94, che cessa di produrre effetti. Di conseguenza non trovano più applicazione le istruzioni contenute nella circolare INAIL 11 aprile 2024, n. 9.

Campo di applicazione oggettivo

Per l’Italia, il campo di applicazione comprende:

  • le prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall’Assicurazione generale obbligatoria;
  • le prestazioni dei regimi speciali dei lavoratori autonomi;
  • le prestazioni della gestione separata;
  • le prestazioni dei regimi esclusivi e sostitutivi dell’AGO gestiti dall’INPS;
  • le rendite e le altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale gestite dall’INAIL.

Per la Moldova, l’Accordo si applica:

  • alla pensione per limite d’età;
  • alla pensione di disabilità causata da malattia generale;
  • alla pensione e all’indennità di disabilità causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale;
  • alla pensione ai superstiti.

L’Accordo si estende anche alle prestazioni di sicurezza sociale che sostituiscono o integrano quelle sopra indicate.

Esclusioni dal campo di applicazione

Sono escluse, per l’Italia:

  • l’assegno sociale;
  • le altre prestazioni non contributive di tipo misto a totale o parziale carico della fiscalità generale;
  • l’integrazione al trattamento minimo;
  • le prestazioni per le quali è richiesto il requisito della residenza in Italia.

Per la Moldova sono escluse:

  • le pensioni speciali;
  • le pensioni anticipate per limite d’età;
  • gli assegni sociali.

Ambito soggettivo e principio di parità di trattamento

L’Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati, ai loro familiari e superstiti, nonché ai rifugiati e agli apolidi residenti nel territorio di uno degli Stati che siano o siano stati assoggettati alla legislazione di una o di entrambe le Parti, con i relativi familiari e superstiti.

È inoltre richiamato il principio di parità di trattamento: salvo diversa previsione dell’Accordo, gli interessati godono delle stesse prestazioni e sono soggetti agli stessi obblighi previsti per i cittadini dello Stato interessato.

Esportabilità delle prestazioni

L’articolo dedicato all’esportabilità stabilisce che la legislazione nazionale che limita il pagamento delle prestazioni per il solo fatto che il beneficiario, un familiare o un superstite risieda o dimori nell’altro Stato non si applica alle persone rientranti nel campo soggettivo dell’Accordo. Ne deriva la trasferibilità dei trattamenti pensionistici, delle rendite e delle prestazioni in denaro per infortunio sul lavoro o malattia professionale.

La circolare precisa che i titolari di rendite e altre prestazioni economiche INAIL residenti in Moldova continuano a percepire le medesime prestazioni senza limitazioni.

Legislazione applicabile: regola generale e distacco

La regola generale è il principio di territorialità: i lavoratori sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui svolgono l’attività lavorativa, salvo le deroghe previste dall’Accordo.

Per il distacco:

  • il lavoratore dipendente di un’impresa con sede in uno dei due Stati che sia inviato nell’altro resta soggetto alla legislazione del primo Stato se l’attività nell’altro Stato non supera 24 mesi, prorogabili di ulteriori 24 mesi;
  • la stessa disciplina si applica al lavoratore autonomo.

Quando si applica la legislazione italiana, le strutture territoriali competenti INAIL rilasciano, su richiesta e previa verifica dei requisiti, i certificati di distacco tramite i modelli "IT/MD DISTACCO AWOD 101" e "IT/MD PROROGA DISTACCO AWOD 102". Una copia del certificato va rilasciata al datore di lavoro e trasmessa all’Organismo di collegamento moldavo. La richiesta deve essere presentata prima dell’inizio dell’attività lavorativa nel territorio dell’altro Stato; in casi eccezionali e motivati può essere presa in considerazione anche se pervenuta entro il periodo di validità del certificato.

Categorie particolari di lavoratori

Per il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia vale la legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l’impresa.

Per i membri dell’equipaggio di una nave, la regola è quella della legislazione dello Stato di bandiera. Per il personale assunto per operazioni di carico e scarico, riparazioni o sorveglianza mentre la nave si trova in un porto dell’altro Stato, si applica invece la legislazione dello Stato cui appartiene il porto.

Gli agenti diplomatici e i consoli di carriera, nonché il personale amministrativo e tecnico dei ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, se inviati nel territorio dell’altro Stato nell’esercizio delle funzioni, rimangono soggetti alla legislazione dello Stato di appartenenza dell’amministrazione da cui dipendono. Analoga regola vale per i lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione e per il personale equiparato inviati nell’altro Stato.

Opzione per personale diplomatico/consolare e personale domestico

Il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello indicato per i ruoli istituzionali, nonché il personale domestico al servizio privato di agenti diplomatici e consolari o di altri membri delle Rappresentanze e degli Uffici, può optare per l’applicazione della legislazione dello Stato d’invio, purché cittadino di tale Stato.

L’opzione:

  • può essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo oppure entro tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa nel territorio in cui si trova il datore di lavoro;
  • può essere esercitata una sola volta;
  • produce effetti dalla data di entrata in vigore dell’Accordo o, se successiva, dalla data di inizio dell’attività.

Le strutture territoriali INAIL rilasciano, su richiesta, il certificato "IT/MD CERTIFICATO D’OPZIONE AWOD 103", attestando l’assoggettamento alla legislazione italiana in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali per il periodo di attività nella Missione diplomatica o nell’Ufficio consolare in Moldova, o al servizio privato dei relativi titolari. Il certificato va trasmesso anche all’Organismo di collegamento della Moldova.

Prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali

Le prestazioni in denaro relative a infortuni sul lavoro e malattie professionali sono pagate direttamente agli aventi diritto, ovunque residenti, dall’Istituzione competente nello Stato che effettua il pagamento, secondo la propria legislazione e in valuta nazionale. Per l’INAIL il pagamento avviene mediante bonifico sul conto indicato dal beneficiario.

Per le malattie professionali indennizzabili secondo la legislazione di entrambi gli Stati e ricomprese nella lista concordata, la prestazione è dovuta dall’Istituzione dello Stato nel cui territorio è stata esercitata da ultimo una lavorazione che, per natura, comporti il rischio della malattia.

Se un lavoratore ha già ottenuto una prestazione economica in uno Stato e richiede ulteriori prestazioni per la stessa malattia nell’altro Stato, resta competente l’Istituto del primo Stato; tuttavia, se il lavoratore è stato successivamente occupato nell’altro Stato in una lavorazione con lo stesso rischio, le ulteriori prestazioni sono a carico dell’Istituto di quest’ultimo Stato.

Ai fini della valutazione del grado di disabilità, se la legislazione di uno Stato richiede di considerare infortuni sul lavoro anteriori, vanno computati anche quelli verificatisi sotto la legislazione dell’altro Stato Parte.

Accertamenti sanitari, rimborsi e recupero di prestazioni indebite

Gli accertamenti e controlli sanitari su persone residenti o soggiornanti nell’altro Stato sono disposti dall’Istituzione competente del luogo di residenza o soggiorno, su richiesta dell’Istituzione competente interessata e a carico di quest’ultima. Le spese sono rimborsate sulla base delle tariffe applicate tramite i formulari "IT/MD RIMBORSO SPESE MEDICHE 173" e "MD/ IT RAMBURSAREA CHELTUIELILOR MEDICALE 173".

Quando gli accertamenti sono svolti anche nell’interesse dell’Istituzione del luogo di residenza o soggiorno, non è previsto rimborso; in tal caso si utilizza il formulario "RAPPORTO MEDICO DETTAGLIATO IT-MD 213".

Per il recupero di prestazioni indebite o pagate in eccesso, l’Istituzione che ha effettuato il pagamento può chiedere all’altra di trattenere le somme dovute al medesimo beneficiario e trasferirle all’Istituzione creditrice. La procedura avviene mediante i formulari:

  • "RICHIESTA/RISPOSTA DI INFORMAZIONI FINALIZZATE AL RECUPERO/CERERE/RĂSPUNS PENTRU INFORMAȚII CARE VIZEAZĂ RECUPERAREA - R01";
  • "RECUPERO SUGLI ARRETRATI/SUI PAGAMENTI IN CORSO A TITOLO DI COMPENSAZIONE/RECUPERAREA RESTANȚELOR/PLĂȚILOR CURENTE PRIN COMPENSARE - R02";
  • "NOTIFICA DI PAGAMENTO/NOTIFICARE DE PLATĂ - R03".

Scambio di informazioni, notifiche e collaborazione amministrativa

Le Autorità competenti devono tenersi reciprocamente informate sui provvedimenti adottati per l’applicazione dell’Accordo e sulle modifiche legislative che possano incidere sulla sua applicazione. Le Autorità, gli Organismi di collegamento e le Istituzioni competenti si scambiano gratuitamente le informazioni necessarie e si forniscono reciproca assistenza.

Ogni infortunio sul lavoro che abbia causato o possa causare la morte o un’incapacità permanente deve essere notificato tra le Istituzioni competenti tramite il modulo "IT/MD NOTIFICA INFORTUNIO 180" e "MD/IT NOTIFICARE ACCIDENT 180".

La decisione sul diritto alla prestazione viene comunicata direttamente al richiedente, con indicazione dei mezzi di ricorso e dei termini, e notificata anche all’Istituzione della controparte mediante il modulo "IT/MD NOTIFICA DECISIONE INFORTUNIO E MP- 182" e "MD/IT NOTIFICAREA DECIZIEI 182".

Le Autorità competenti possono avvalersi, se necessario, di mezzi istruttori nel territorio dell’altro Stato tramite le Autorità diplomatiche e consolari. Le esenzioni da imposte, tasse e diritti amministrativi previste dalla legislazione nazionale per l’istruttoria delle domande e dei documenti allegati valgono anche ai fini dell’Accordo, e non è richiesta alcuna legalizzazione dei documenti presentati.

Domande, dichiarazioni, ricorsi e comunicazioni tra istituzioni

Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi presentati all’Istituzione competente di uno Stato si considerano presentati anche all’Istituzione competente dell’altro Stato. Se la legislazione prevede un termine per il ricorso, esso è rispettato anche quando il ricorso è presentato entro tale termine all’Istituzione dell’altro Stato.

In particolare, i ricorsi amministrativi riguardanti le prestazioni INAIL per infortunio sul lavoro e malattia professionale pervenuti alle Strutture territoriali devono essere trasmessi tempestivamente alla competente Istituzione moldava. Viceversa, i ricorsi dei residenti in Moldova contro prestazioni italiane per infortunio o malattia professionale possono essere presentati nei termini anche all’Istituzione moldava, che li inoltra senza indugio all’INAIL. La data che fa fede è quella di presentazione presso l’Istituzione estera.

Le comunicazioni tra Autorità, Organismi di collegamento, Istituzioni e soggetti interessati avvengono nelle rispettive lingue nazionali oppure in inglese.

Protezione dei dati personali

Tutte le informazioni scambiate tra i due Stati in relazione all’applicazione dell’Accordo e riferite a singole persone sono riservate e utilizzabili esclusivamente per le finalità dell’Accordo. L’Allegato 1 disciplina il trasferimento dei dati personali tra le Istituzioni competenti e costituisce parte integrante dell’Accordo.

Effetti temporali

Le disposizioni dell’Accordo si applicano a tutte le domande di prestazioni presentate dal 1° settembre 2025. L’Accordo consente anche il riconoscimento di diritti riferiti a eventi verificatisi prima di tale data, ma la decorrenza delle prestazioni non può comunque essere anteriore al 1° settembre 2025.

Punti principali

Quadro normativo e finalità dell’Accordo

L’Accordo Italia-Moldova, insieme alla relativa Intesa amministrativa, coordina le legislazioni previdenziali e assicurative dei due Paesi per garantire parità di trattamento e portabilità dei diritti in materia di sicurezza sociale. Per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’ambito copre solo le prestazioni in denaro. Dal 1° settembre 2025 sostituisce il precedente Accordo del 18 giugno 2021, che cessa di produrre effetti.

Campo di applicazione oggettivo e soggettivo

Per l’Italia l’Accordo riguarda le prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti dell’AGO, dei regimi speciali degli autonomi, della gestione separata e dei regimi esclusivi o sostitutivi gestiti dall’INPS, oltre alle rendite e altre prestazioni in denaro INAIL per infortunio sul lavoro o malattia professionale. Per la Moldova si applica a pensione per limite d’età, pensione di disabilità per malattia generale, pensione e indennità di disabilità per infortunio o malattia professionale e pensione ai superstiti. Sono esclusi, tra l’altro, per l’Italia assegno sociale, prestazioni non contributive di tipo misto, integrazione al minimo e prestazioni con requisito di residenza; per la Moldova pensioni speciali, pensioni anticipate per limite d’età e assegni sociali. Il campo soggettivo comprende persone soggette o già soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati, i loro familiari e superstiti, nonché rifugiati e apolidi residenti in uno degli Stati.

Parità di trattamento ed esportabilità delle prestazioni

L’Accordo applica il principio di parità di trattamento: le persone interessate beneficiano delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi dei cittadini dello Stato interessato, salvo diversa previsione. Inoltre, la residenza o dimora nell’altro Stato non può, di regola, determinare la soppressione del pagamento delle prestazioni. Le rendite e le prestazioni in denaro INAIL continuano ad essere corrisposte ai beneficiari residenti in Moldova senza limitazioni.

Legislazione applicabile e distacco

Come regola generale vale il principio di territorialità: il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato in cui svolge l’attività lavorativa. Per il distacco, il lavoratore dipendente inviato da un’impresa con sede in uno degli Stati nell’altro resta soggetto alla legislazione del primo Stato se l’attività non supera 24 mesi, prorogabili di ulteriori 24 mesi; la stessa regola vale per il lavoratore autonomo. In tali casi, le strutture INAIL competenti rilasciano, su richiesta, i certificati di distacco con i modelli "IT/MD DISTACCO AWOD 101" e "IT/MD PROROGA DISTACCO AWOD 102", da richiedere prima dell’inizio dell’attività, salvo eccezioni motivate e richiesta entro la validità del certificato.

Categorie speciali di lavoratori e opzione per il personale diplomatico

Il personale viaggiante di imprese di trasporto aereo, stradale o ferroviario resta soggetto alla legislazione dello Stato di sede dell’impresa. I membri dell’equipaggio di navi sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera; per addetti a carico/scarico, riparazioni o sorveglianza in porto si applica invece la legislazione dello Stato del porto. Gli agenti diplomatici e i consoli di carriera, il personale amministrativo e tecnico dei ruoli diplomatici e consolari, nonché i lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni inviati nell’altro Stato, restano assoggettati alla legislazione dello Stato di appartenenza dell’amministrazione. Per il personale diplomatico/consolare non rientrante in tali ipotesi e per il personale domestico privato è prevista un’opzione per la legislazione dello Stato d’invio, se cittadini di tale Stato, esercitabile una sola volta entro tre mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo o dall’inizio dell’attività. L’INAIL rilascia il certificato di opzione "IT/MD CERTIFICATO D’OPZIONE AWOD 103".

Prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali

Le prestazioni in denaro sono corrisposte direttamente agli aventi diritto dall’Istituzione competente, in valuta nazionale dello Stato pagatore e secondo la sua legislazione; l’INAIL provvede al pagamento con bonifico sul conto indicato. Per le malattie professionali indennizzabili in entrambi gli Stati e inserite nella lista concordata, la prestazione è dovuta dallo Stato in cui è stata svolta da ultimo la lavorazione a rischio. Se un lavoratore già indennizzato in uno Stato richiede ulteriori prestazioni per la stessa malattia nell’altro Stato, resta competente il primo Istituto, salvo successiva occupazione nell’altro Stato in lavorazione con lo stesso rischio, nel qual caso le ulteriori prestazioni gravano su quest’ultimo. Per la valutazione della disabilità si tiene conto anche di infortuni precedenti avvenuti sotto la legislazione dell’altro Stato.

Accertamenti sanitari, rimborsi e recupero indebiti

Gli accertamenti sanitari relativi a persone residenti o soggiornanti nell’altro Stato sono disposti dall’Istituzione competente del luogo di residenza o soggiorno, su richiesta dell’altra Istituzione e a carico di quest’ultima. Le spese sono rimborsate sulla base delle tariffe applicate tramite i formulari "IT/MD RIMBORSO SPESE MEDICHE 173" e "MD/ IT RAMBURSAREA CHELTUIELILOR MEDICALE 173". Se i controlli sono svolti anche nell’interesse dell’Istituzione del luogo di residenza, non è dovuto rimborso e si utilizza il formulario "RAPPORTO MEDICO DETTAGLIATO IT-MD 213". Per il recupero di prestazioni non dovute o pagate in eccesso, un’Istituzione può chiedere all’altra di trattenere le somme dovute al medesimo beneficiario; la procedura si svolge con i formulari R01, R02 e R03.

Scambio di informazioni, notifiche e collaborazione amministrativa

Le Autorità e le Istituzioni competenti si informano reciprocamente su provvedimenti applicativi e modifiche legislative rilevanti. Ogni infortunio sul lavoro con esito mortale o con possibile/accertata incapacità permanente va notificato tra le Istituzioni con il modulo "IT/MD NOTIFICA INFORTUNIO 180" e "MD/IT NOTIFICARE ACCIDENT 180". La decisione sul diritto alla prestazione è comunicata direttamente all’interessato, con indicazione dei mezzi di ricorso e dei termini, e notificata all’altra Istituzione con il modulo "IT/MD NOTIFICA DECISIONE INFORTUNIO E MP- 182" e "MD/IT NOTIFICAREA DECIZIEI 182". Le Istituzioni si scambiano gratuitamente le informazioni necessarie, possono avvalersi di mezzi istruttori nell’altro Stato tramite le Autorità diplomatiche e consolari e non occorre legalizzazione dei documenti; si applicano anche le esenzioni da imposte, tasse e diritti amministrativi previste dalla normativa nazionale.

Domande, ricorsi e comunicazioni

Domande, dichiarazioni e ricorsi presentati presso l’Istituzione competente di uno Stato si considerano presentati anche presso l’Istituzione competente dell’altro Stato. I ricorsi amministrativi su prestazioni INAIL per infortuni sul lavoro e malattie professionali ricevuti dalle Strutture territoriali devono essere trasmessi tempestivamente all’Istituzione moldava competente. I ricorsi dei residenti in Moldova contro prestazioni italiane possono essere presentati, entro il termine previsto, anche all’Istituzione moldava, che li inoltra senza indugio all’INAIL; fa fede la data di presentazione presso l’Istituzione estera. Le comunicazioni tra Autorità, Organismi di collegamento, Istituzioni e interessati avvengono nelle lingue nazionali dei due Stati o in inglese.

Protezione dei dati personali ed entrata in vigore

Le informazioni scambiate sono riservate e utilizzate esclusivamente ai fini dell’Accordo. L’Allegato 1 disciplina il trasferimento dei dati personali tra le Istituzioni competenti. L’Accordo e l’Intesa amministrativa sono in vigore dal 1° settembre 2025 e si applicano a tutte le domande presentate da tale data; possono produrre effetti anche per eventi anteriori, ma la decorrenza dei diritti non può essere precedente al 1° settembre 2025.

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