Circolare Inail n. 36 del 7 agosto 2026
Fondo vittime amianto in favore di lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, dei loro eredi e delle società partecipate pubbliche. Decreto interministeriale 28 luglio 2026. Requisiti per l’accesso al Fondo, modalità di presentazione delle istanze e di erogazione delle prestazioni per gli anni 2024 e 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’accesso al Fondo vittime amianto per i lavoratori di società partecipate pubbliche che abbiano contratto patologie asbesto-correlate nei cantieri navali, nonché per i loro eredi e, in specifici casi, per le stesse società partecipate pubbliche. Vengono illustrati i soggetti ammessi, i termini e le modalità di presentazione della domanda all’Inail, la documentazione richiesta e le cause di esclusione. Sono inoltre chiariti i criteri di determinazione dell’indennizzo, differenziati tra lavoratori ed eredi, entro il limite di 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2024 e 2025.
Fondo vittime amianto: requisiti, domande e indennizzi per annualità 2024 e 2025
Fondo vittime amianto per lavoratori di società partecipate pubbliche nei cantieri navali
La circolare fornisce le istruzioni operative per l’accesso al Fondo vittime amianto, come modificato dal decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, e attuato dal decreto interministeriale 28 luglio 2026. Il Fondo è destinato ai lavoratori di società partecipate pubbliche che abbiano contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso cantieri navali, ai loro eredi e, in specifiche ipotesi, alle società partecipate pubbliche stesse.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina si fonda sull’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sul d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sull’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, nonché sulle successive modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 e dal decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19. La circolare richiama inoltre i precedenti decreti ministeriali 5 dicembre 2023 e 16 luglio 2024 e segnala che il decreto 28 luglio 2026 regola le domande relative alle annualità 2024 e 2025.
Prestazioni a carico del Fondo
Il Fondo prevede l’erogazione di un indennizzo nei limiti delle risorse disponibili, pari a 20 milioni di euro per ciascun anno 2024 e 2025. L’indennizzo riguarda i risarcimenti dei danni patrimoniali e non patrimoniali disposti a favore dei soggetti aventi diritto sulla base di sentenze esecutive o di verbali di conciliazione giudiziale depositati o comunque sottoscritti in sede protetta nel periodo 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024 per il Fondo 2024, e nel periodo 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025 per il Fondo 2025.
Soggetti legittimati ad accedere
Possono accedere al Fondo:
- i lavoratori di società partecipate pubbliche;
- coloro che abbiano prestato attività lavorativa presso i cantieri navali in esecuzione di appalto, subappalto o somministrazione di lavoro in favore delle predette società;
- gli eredi dei lavoratori, in caso di decesso, individuati secondo gli articoli 536 e seguenti del codice civile;
- le società partecipate pubbliche, nei casi in cui richiedano il rimborso delle somme corrisposte in assenza di manleve o garanzie pubbliche originarie.
Per i lavoratori e per gli eredi è necessario che vi sia un riconoscimento della patologia asbesto-correlata contratta nell’attività svolta nei cantieri navali cui si applicano le disposizioni dell’articolo 13 della legge n. 257 del 1992, oltre alla presenza di un titolo risarcitorio costituito da sentenza esecutiva o conciliazione giudiziale/in sede protetta nel periodo di riferimento.
Presentazione della domanda e documentazione
La domanda deve essere presentata all’Inail, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale 28 luglio 2026. L’invio deve avvenire all’indirizzo PEC dcra@postacert.inail.it; in mancanza di PEC, la domanda va trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all’Inail - Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale Giulio Pastore 6, 00144 Roma.
La circolare precisa che restano valide le domande già presentate per le annualità interessate ai sensi del decreto ministeriale 16 luglio 2024. Inoltre, al momento dell’invio della domanda, il lavoratore o gli eredi devono comunicarla contestualmente alla società partecipata pubblica debitrice; analoga comunicazione deve essere effettuata dalla società nei confronti dei lavoratori o degli eredi nel caso di domanda di accesso diretto al Fondo.
Documenti da allegare
I lavoratori e gli eredi devono trasmettere:
- copia della sentenza esecutiva, del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione in sede protetta che individua il debitore, gli eredi beneficiari e la quantificazione del risarcimento;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al mancato pagamento da parte della società partecipata pubblica soccombente.
Le società partecipate pubbliche devono trasmettere:
- copia della sentenza o del verbale di conciliazione con indicazione del debitore, degli eredi beneficiari e della quantificazione del danno;
- quietanza dell’avvenuto pagamento del risarcimento in favore dei lavoratori o, in caso di decesso, dei loro eredi.
Alla circolare sono allegati i moduli necessari per la presentazione della domanda.
Limiti all’accesso e unicità dell’indennizzo
Il decreto prevede che, per ciascun evento accertato con sentenza esecutiva o riconosciuto con verbale di conciliazione, possa essere erogato un solo indennizzo a carico del Fondo. L’accesso è escluso:
- per i lavoratori o, in caso di decesso, per gli eredi che abbiano già percepito il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale dalla società partecipata pubblica;
- per i lavoratori ai quali, al momento della domanda, non sia stata ancora riconosciuta dall’Inail la patologia asbesto-correlata ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge n. 257 del 1992.
Determinazione dell’indennizzo
L’Inail esamina le domande sulla base dei requisiti previsti dal decreto interministeriale. La misura dell’indennizzo è stabilita in base a due tabelle allegate al decreto e costituenti parte integrante dello stesso: una per i lavoratori e una per gli eredi.
Per i lavoratori, l’importo dipende dal grado di inabilità riconosciuto dall’Inail e si articola nelle seguenti fasce:
- fino al 20%: 28.000 euro;
- 21%-40%: 68.000 euro;
- 41%-60%: 120.000 euro;
- 61%-80%: 184.000 euro;
- 81%-100%: 260.000 euro.
Per gli eredi, l’indennizzo è rapportato al numero degli aventi diritto:
- 1 erede: 168.250 euro;
- 2 eredi: 201.900 euro;
- 3 o più eredi: 235.550 euro.
Se il lavoratore muore nelle more del giudizio da lui instaurato e gli eredi riassumono il procedimento, l’indennizzo è calcolato nella misura spettante al lavoratore deceduto secondo la tabella dedicata ai lavoratori. In ogni caso, l’importo liquidabile dal Fondo non può essere superiore a quanto riconosciuto nelle sentenze o nei verbali di conciliazione e resta comunque soggetto al limite complessivo delle risorse disponibili per ciascuna annualità. Qualora le risorse siano insufficienti a coprire integralmente tutte le domande ammesse, l’Inail provvede alla ripartizione proporzionale delle somme.
Erogazione delle somme
L’Inail comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati relativi alle domande ammesse e agli importi da liquidare. L’erogazione dell’indennizzo avviene solo a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Punti principali
Ambito e finalità del Fondo
Il Fondo eroga un indennizzo, nei limiti delle risorse disponibili, per i risarcimenti dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti a favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate nei cantieri navali, o dei loro eredi. La misura riguarda gli eventi definiti da sentenze esecutive o da verbali di conciliazione giudiziale o in sede protetta intervenuti nel corso del 2024 o del 2025, secondo l’annualità di riferimento del Fondo.
Soggetti che possono accedere
Possono presentare domanda i lavoratori di società partecipate pubbliche e anche coloro che hanno prestato attività presso i cantieri navali in esecuzione di appalto, subappalto o somministrazione di lavoro, purché abbiano contratto una patologia asbesto-correlata nell’attività svolta nei cantieri e abbiano ottenuto un riconoscimento risarcitorio con sentenza esecutiva o conciliazione. In caso di decesso, possono accedere gli eredi individuati secondo le regole successorie del codice civile, purché ricorrano le medesime condizioni di riconoscimento della patologia e del risarcimento. È prevista inoltre l’accesso delle società partecipate pubbliche per il rimborso delle somme corrisposte, quando non vi siano manleve o garanzie pubbliche originarie.
Domanda, termini e documentazione
La domanda deve essere presentata all’Inail, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale 28 luglio 2026, via PEC all’indirizzo dcra@postacert.inail.it; chi non dispone di PEC deve usare raccomandata A/R alla Direzione centrale rapporto assicurativo in Piazzale Giulio Pastore 6, Roma. Restano valide le domande già presentate per le annualità disciplinate dal decreto 16 luglio 2024. Alla domanda devono essere allegati la copia della sentenza o del verbale di conciliazione e una dichiarazione sostitutiva sul mancato pagamento da parte della società debitrice; per le società partecipate pubbliche è richiesta anche la quietanza dell’avvenuto pagamento. È inoltre necessaria la comunicazione contestuale della domanda alla controparte debitrice.
Cause di esclusione e unicità dell’indennizzo
Per ciascun evento accertato o riconosciuto con sentenza o conciliazione può essere erogato un solo indennizzo a carico del Fondo. Non possono accedervi i lavoratori, o i loro eredi, che abbiano già percepito il risarcimento dalla società partecipata pubblica, né i lavoratori ai quali non sia stata ancora riconosciuta dall’Inail la patologia asbesto-correlata ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge n. 257 del 1992.
Criteri di quantificazione dell’indennizzo
L’importo dell’indennizzo è determinato secondo due tabelle allegate al decreto: una per i lavoratori, commisurata al grado di inabilità riconosciuto dall’Inail, e una per gli eredi, commisurata al numero degli aventi diritto. Per i lavoratori gli importi vanno da 28.000 euro fino a 260.000 euro a seconda della fascia di grado di inabilità; per gli eredi gli importi sono pari a 168.250 euro per un erede, 201.900 euro per due eredi e 235.550 euro per tre o più eredi. In caso di decesso del lavoratore nelle more del giudizio, se il giudizio è riassunto dagli eredi l’indennizzo è calcolato secondo la tabella dei lavoratori. L’indennizzo non può comunque superare quanto stabilito nelle decisioni o conciliazioni e, se le risorse non bastano, l’Inail ripartisce le somme in misura proporzionale.
Erogazione e gestione amministrativa
L’Inail esamina le domande secondo i requisiti previsti e comunica tempestivamente al Ministero del lavoro i dati delle domande ammesse e gli importi da liquidare. L’erogazione dell’indennizzo avviene solo dopo il trasferimento delle risorse finanziarie da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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