Circolare Inail n. 35 del 22 luglio 2026
Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2026 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, dal 1° luglio 2026, gli importi del minimale e del massimale di rendita e, conseguentemente, i limiti di retribuzione imponibile da assumere per il calcolo dei premi assicurativi Inail. Vengono indicati i nuovi valori per diverse categorie di lavoratori e soggetti assicurati, tra cui dirigenti, lavoratori con retribuzione convenzionale al minimale di rendita, familiari partecipanti all’impresa familiare, parasubordinati, lavoratori subordinati sportivi, alunni e studenti di scuole non statali e allievi IeFP. La circolare precisa anche gli importi per la regolazione e l’anticipo dei premi scolastici e l’aggiornamento del premio speciale per la formazione professionale regionale.
Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita dal 1° luglio 2026 e aggiornamento dei limiti di retribuzione imponibile per i premi assicurativi
Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita dal 1° luglio 2026
La circolare aggiorna, con decorrenza 1° luglio 2026, il minimale e il massimale di rendita e i conseguenti limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi Inail. Il provvedimento si colloca nel quadro del d.P.R. n. 1124/1965, del d.lgs. n. 38/2000 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 maggio 2026, n. 58, che rivaluta le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali nel settore industria.
Quadro normativo e criteri di aggiornamento
Il decreto ministeriale n. 58/2026 fissa il minimale e il massimale di rendita nelle misure di euro 20.712,30 e euro 38.465,70. Sulla base di tali importi, e previo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto aggiorna i limiti di retribuzione imponibile richiamando anche la circolare Inail 28 maggio 2026, n. 25, e la precedente circolare n. 48/2025. Il riepilogo delle retribuzioni convenzionali per il periodo 2017-2026 è rinviato all’Allegato 1.
Lavoratori dell’area dirigenziale
Per i lavoratori dell’area dirigenziale, dal 1° luglio 2026 la retribuzione convenzionale è pari a:
- euro 128,22 giornalieri;
- euro 3.205,48 mensili.
Per i dirigenti con contratto part-time, la retribuzione convenzionale oraria è pari a euro 16,03. La circolare precisa che gli importi derivano da arrotondamenti dei valori calcolati in base alla retribuzione giornaliera.
Lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita
Per i soggetti cui si applica una retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita, la circolare indica i seguenti importi dal 1° luglio 2026:
- euro 69,04 giornalieri;
- euro 1.726,03 mensili.
Rientrano in tale gruppo:
- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e in attività ai fini di pubblica utilità;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- giudici onorari di pace e viceprocuratori onorari.
Familiari partecipanti all’impresa familiare
Per i familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c., dal 1° luglio 2026 la retribuzione convenzionale è pari a:
- euro 69,32 giornalieri;
- euro 1.732,93 mensili.
Lavoratori di società e cooperative ex compagnie e gruppi portuali
Per i lavoratori delle società e cooperative ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, la retribuzione convenzionale mensile è pari a euro 1.544,28, corrispondente a euro 128,69 x 12.
Retribuzione di ragguaglio
La retribuzione di ragguaglio, dal 1° luglio 2026, è pari a:
- euro 69,04 giornalieri;
- euro 1.726,03 mensili.
Lavoratori parasubordinati
Per i lavoratori parasubordinati, dal 1° luglio 2026, il minimo e il massimo mensile sono pari rispettivamente a euro 1.726,03 e euro 3.205,48. La circolare richiama inoltre il regime dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale in ambito sportivo e precisa che:
- la base imponibile segue i criteri previsti per i lavoratori parasubordinati;
- nell’ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche, è escluso l’obbligo assicurativo Inail per associati e soci che svolgono attività amministrativo-gestionale in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Lavoratori subordinati sportivi
Per i lavoratori subordinati sportivi, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, la circolare rinvia ai criteri di cui all’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 36/2021. La retribuzione da assumere per il calcolo del premio è quella effettiva ai sensi dell’articolo 29 del d.P.R. n. 1124/1965, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all’articolo 116, comma 3, del medesimo testo unico, secondo quanto stabilito dal decreto 21 novembre 2022.
Alunni e studenti delle scuole o istituti non statali
La circolare ricorda che la tutela assicurativa degli alunni e degli studenti, estesa sperimentalmente agli anni scolastici e accademici 2023/2024 e 2024/2025, è divenuta strutturale dall’anno scolastico e accademico 2025/2026 per effetto dell’articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, che ha modificato l’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge n. 48/2023.
Dal 1° luglio 2026 il premio annuale a persona per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, è pari a euro 10,64. Per la regolazione dell’anno scolastico 2025/2026, il premio è pari a euro 10,54, calcolato come combinazione tra:
- 8/12 di euro 10,49 per l’anticipo 2025/2026;
- 4/12 di euro 10,64 per l’anticipo 2026/2027.
L’importo dovuto in sede di regolazione si ottiene moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all’Istituto entro il 30 novembre, per euro 10,54 per ciascun alunno o studente, aggiungendo l’addizionale ex ANMIL dell’1% di cui all’articolo 181 del d.P.R. n. 1124/1965 e detraendo quanto già versato in anticipo.
Allievi dei corsi IeFP e premio speciale annuale
Per gli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali, curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni, il premio speciale annuale è a carico di tali soggetti ed è determinato in relazione alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente all’inizio dell’anno formativo.
Per l’anno formativo 2026/2027, che convenzionalmente inizia il 1° settembre 2026, la circolare indica:
- retribuzione minima giornaliera: euro 69,04;
- premio speciale unitario annuale: euro 70,96;
- premio speciale unitario giornaliero: euro 0,39.
La circolare precisa che il premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi connessi all’attività svolta in ambienti di lavoro. L’onere relativo è posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato sulla base della medesima retribuzione giornaliera e si aggiorna automaticamente in relazione alle variazioni di tale importo, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro annui. Per effetto dell’aggiornamento, l’onere aggiuntivo è rideterminato in euro 38,26 dal 1° settembre 2026.
Punti principali
Base normativa e finalità dell’aggiornamento
La circolare si fonda sul d.P.R. n. 1124/1965, sul d.lgs. n. 38/2000 e sul decreto ministeriale 11 maggio 2026, n. 58, che rivaluta dal 1° luglio 2026 le prestazioni economiche Inail per il settore industria e fissa minimale e massimale di rendita rispettivamente in euro 20.712,30 e euro 38.465,70. Su tali basi vengono aggiornati i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi, con richiamo anche alla precedente circolare Inail n. 25/2026 e al quadro di riferimento già delineato dalla circolare n. 48/2025.
Retribuzioni convenzionali per le principali categorie di lavoratori
Per i lavoratori dell’area dirigenziale, dal 1° luglio 2026 la retribuzione convenzionale è pari a euro 128,22 giornalieri e euro 3.205,48 mensili; per i dirigenti part-time la retribuzione convenzionale oraria è euro 16,03. Per i lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita, tra cui detenuti e internati, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori in LSU/pubblica utilità, tirocinanti, giudici onorari di pace e viceprocuratori onorari, il valore è euro 69,04 giornalieri e euro 1.726,03 mensili. Per i familiari partecipanti all’impresa familiare ex art. 230-bis c.c. il valore è euro 69,32 giornalieri e euro 1.732,93 mensili. Per i lavoratori delle società e cooperative ex compagnie e gruppi portuali, la retribuzione mensile è euro 1.544,28, corrispondente a euro 128,69 x 12.
Retribuzione di ragguaglio e lavoratori parasubordinati
La retribuzione di ragguaglio è fissata, dal 1° luglio 2026, in euro 69,04 giornalieri e in euro 1.726,03 mensili. Per i lavoratori parasubordinati, dal 1° luglio 2026, il minimale e il massimale mensile sono pari rispettivamente a euro 1.726,03 e euro 3.205,48. La circolare richiama inoltre il criterio applicabile ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale in ambito sportivo, nonché l’esclusione dell’obbligo assicurativo in determinate ipotesi di attività svolte senza contratto di collaborazione o senza contratto di lavoro subordinato.
Lavoratori subordinati sportivi
Per i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, la base di calcolo del premio segue l’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 36/2021. La retribuzione da assumere è quella effettiva ai sensi dell’articolo 29 del d.P.R. n. 1124/1965, con applicazione del minimale e del massimale di rendita previsti dall’articolo 116, comma 3, del medesimo testo unico, come stabilito dal decreto interministeriale 21 novembre 2022.
Alunni e studenti di scuole o istituti non statali
Per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, la copertura assicurativa è richiamata nell’ambito della disciplina resa strutturale dal decreto-legge n. 90/2025. Dal 1° luglio 2026 il premio annuale a persona è aggiornato a euro 10,64. Per la regolazione dell’anno scolastico 2025/2026, tenendo conto del periodo assicurativo convenzionale 1° novembre-31 ottobre, il premio risulta pari a euro 10,54 per persona. Tale importo va moltiplicato per il numero complessivo degli studenti da comunicare all’Istituto entro il 30 novembre, aggiungendo l’addizionale ex ANMIL dell’1% e detraendo quanto già versato in anticipo.
Allievi IeFP e premio speciale annuale
Per gli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati da istituzioni formative e istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni, il premio speciale annuale è collegato alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente all’inizio dell’anno formativo. Per l’anno formativo 2026/2027, che decorre convenzionalmente dal 1° settembre 2026, la retribuzione minima giornaliera è euro 69,04 e il premio speciale unitario annuale è euro 70,96; il premio speciale unitario giornaliero è euro 0,39. L’onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato per i maggiori rischi legati all’attività formativa in ambienti di lavoro è rideterminato in euro 38,26 dal 1° settembre 2026, restando nel limite di spesa annua di 5 milioni di euro.
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