Sentenza n. 1928/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuale di € 500 tramite Carta elettronica del docente, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 140/2024 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, pubblicata il 13 marzo 2024 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di € 500 annui tramite Carta elettronica del docente per le annualità indicate nel giudizio civile, oltre interessi dal dovuto al saldo. Il titolo era stato notificato alla sede reale dell’Amministrazione il 16 marzo 2024; era inoltre decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei pagamenti a carico delle amministrazioni pubbliche. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione del titolo. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, se e nella misura in cui le somme siano ancora dovute, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, anche mediante ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dopo l’inutile scadenza del termine ministeriale. Ha inoltre condannato il Ministero alla penalità di mora di € 10 per ogni giorno, dalla scadenza dei 60 giorni assegnati all’Amministrazione fino all’insediamento del commissario. Spese liquidate in € 800, oltre oneri e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Con riferimento alla richiesta di fissazione della penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
La penalità di mora può essere disposta quando il ritardo dell’Amministrazione nell’esecuzione di un titolo giudiziale giustifica la misura; nel caso concreto è stata fissata in € 10 giornalieri dalla scadenza del termine per adempiere fino all’insediamento del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, effettuata ai sensi dell’art. 475 c.p.c. il 16 marzo 2024, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996, convertito nella L. n. 30/1997, come successivamente modificato e integrato.
Il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni decorre, nel caso esaminato, dalla notifica del titolo alla sede reale dell’Amministrazione; il TAR ha verificato che tale termine fosse decorso prima di ordinare l’ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Deve dunque essere ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato – se e nella misura in cui ciò sia ancora dovuto, anche tramite emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.L. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997 – provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza ad ogni adempimento a tal fine necessario.
Per dare esecuzione al giudicato relativo a somme dovute da un’amministrazione, il pagamento può essere effettuato anche mediante ordinativo in conto sospeso; il TAR ha assegnato all’Amministrazione 60 giorni per completare gli adempimenti necessari.
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
Il giudizio è stato proposto per ottenere l’ottemperanza al titolo giudiziale; il TAR ha ordinato l’esecuzione, nominato un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e disposto la penalità di mora.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando dagli atti non risulta che l’Amministrazione abbia eseguito il titolo giudiziale passato in giudicato, il giudice può ordinare gli adempimenti necessari per darvi esecuzione entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Per l’esecuzione di un giudicato che impone il pagamento di somme a carico di un’amministrazione, può essere previsto, se e nella misura in cui le somme siano ancora dovute, il ricorso all’ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.
- Il ritardo dell’Amministrazione nell’esecuzione del titolo può giustificare la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la pronuncia può determinarne l’importo giornaliero e il periodo di decorrenza, anche facendolo cessare con l’insediamento del commissario ad acta.
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