Cassazione Penale, Sentenza n. 11213/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello con due motivi principali: (1) travisamento della prova e vizio della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), sostenendo che la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che egli abbia mantenuto il controllo di fatto sulla società dopo la cessione delle quote e che abbia acquisito beni in leasing per garantirsi la disponibilità illegittima degli stessi; a supporto invoca sentenze precedenti (Tribunale di Ancona n.235/2021 e Tribunale di Fermo n.1514/2023) e documenti (comunicazioni di cambio amministratore, relazione di curatela, verbale di prima comparizione) che a suo dire smentirebbero la ricostruzione della Corte. (2) Erronea applicazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.): contesta che la sottrazione dei beni in leasing possa integrare bancarotta patrimoniale perché, secondo la difesa, i contratti di leasing erano stati risolti prima della dichiarazione di fallimento e i beni non sarebbero entrati nella massa fallimentare, per cui non vi sarebbe stato danno ai creditori; inoltre deduce che non sussistono elementi per ritenere che egli fosse amministratore di fatto dopo la cessione delle quote.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito circa la sussistenza della qualità di amministratore di fatto di Di Schiavi e la condotta di distrazione/occultamento/distruzione di beni in disponibilità della società, ritenendo congrua e logica la motivazione di merito. Ha escluso la rilevanza delle sentenze e dei documenti richiamati dal ricorrente poiché non prodotti integralmente e non allegati al ricorso in Cassazione (difetto di autosufficienza probatoria). Ha inoltre affermato che la distrazione di beni ottenuti in leasing integra comunque il reato di bancarotta patrimoniale quando i beni siano stati di fatto nella disponibilità della società e la condotta abbia creato un pericolo concreto per la massa creditoria (richiamando l'onere economico derivante dall'inadempimento ai sensi dell'art. 79 legge fall.). Il ricorso è stato quindi rigettato; resta confermata la condanna a 3 anni di reclusione e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali (conseguenze accessorie e sanzioni di rito).
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.) art. 219, comma 2, n. 1
La norma è richiamata in relazione alla valutazione delle attenuanti/generiche e alla cornice sanzionatoria: la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante/parametro di cui alla disposizione nel quadro della valutazione della responsabilità.
Legge fall. artt. 216, comma 1, n. 1 e 223
Articoli richiamati per la configurazione del reato di bancarotta patrimoniale: la sottrazione o dispersione di beni della società, anche se acquisiti con contratti di leasing, integra il reato quando i beni erano nella effettiva disponibilità della società e la condotta abbia creato un pericolo concreto per la massa creditoria.
Codice penale art. 110
Richiamato per il concorso di persone nell'ipotesi (capo B): si è valutata la partecipazione di più soggetti nella condotta illecita.
Codice di procedura penale art. 606, comma 1, lett. e)
Norma che disciplina il motivo per cassazione relativo al travisamento della prova e vizio della motivazione; la Corte ha ritenuto che il dedotto travisamento non sia provato in modo autosufficiente e non consenta la rilettura del merito.
Codice di procedura penale art. 606, comma 1, lett. b)
Norma che disciplina il motivo per cassazione per violazione di legge; la Corte ha ritenuto infondate le censure relative alla non applicabilità del reato per i beni in leasing.
Disposizioni di attuazione c.p.p. art. 173
Richiamata in riferimento ai limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i motivi nei limiti consentiti.
Legge fall. art. 33
Richiamata con riferimento alla relazione di curatela: la Corte ha considerato che la documentazione citata dal ricorrente non fosse allegata o trascritta in modo da renderla decisiva in sede di legittimità.
Legge fall. art. 79
Usata per spiegare che l'inadempimento della obbligazione di restituzione dei beni grava economicamente sulla massa fallimentare e può integrare il pregiudizio rilevante ai fini della bancarotta patrimoniale.
Codice civile art. 2380-bis
Richiamato dalla difesa per sostenere la responsabilità limitata dell'amministratore alla durata formale dell'incarico; la Corte però ha richiamato la giurisprudenza che individua la responsabilità sul piano fattuale (amministratore di fatto).
Codice civile art. 2639
Richiamato in tema di amministratore di fatto: la Corte ribadisce che la qualifica va accertata in base a compiti e funzioni effettivamente svolti, non alla mera formalità.
Massime di principio
- La qualifica di amministratore di fatto si accerta sulle concrete funzioni e sul controllo esercitato: non conta la sola formale rinuncia alla carica se permangono atti e comportamenti volti a mantenere la disponibilità e gestione dell'impresa.
- In Cassazione non è ammesso rinnovare la valutazione del merito probatorio: documenti o sentenze non allegati o non trascritti nel ricorso sono di norma inidonei a fondare un motivo di cassazione.
- La sottrazione o dispersione di beni acquisiti in leasing può integrare bancarotta patrimoniale anche se il contratto è stato formalmente risolto prima del fallimento, quando i beni erano di fatto nella disponibilità dell'utilizzatore e la condotta ha creato un pericolo concreto per la massa creditoria.
- La bancarotta patrimoniale è un reato di pericolo concreto: rileva la idoneità della condotta a compromettere le ragioni dei creditori fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare, indipendentemente dall'effettiva ammissione al passivo delle rivendiche.
- Chi impugna in Cassazione deve rendere autosufficiente la propria allegazione probatoria; il richiamo generico a precedenti sentenze o documenti senza loro allegazione integrale non supera il filtro di ammissibilità/efficacia in sede di legittimità.
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