Circolare numero 24 del 14-06-2000 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quando matura l'obbligo contributivo sull'indennità sostitutiva delle ferie non godute, partendo dal principio generale di imponibilità previdenziale del compenso. Viene distinto il caso in cui esistano regole legali o contrattuali sulla fruizione delle ferie e quello in cui manchi qualsiasi termine: nel primo caso i contributi si collocano nel mese di scadenza del termine, nel secondo al diciottesimo mese successivo alla fine dell'anno di maturazione. Per le ferie maturate prima del 1999 viene fissato un termine generale al 30 giugno 2001, con possibilità di differimento solo per eccedenze superiori a 30 giorni, secondo contrattazione o regolamenti. La circolare precisa inoltre che, se le ferie sono poi effettivamente fruite, occorre regolarizzare la posizione contributiva e assicurativa.
Assoggettamento a contribuzione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute e individuazione del momento impositivo
Indennità sostitutiva per ferie non godute: contributi e momento impositivo
La circolare fornisce chiarimenti sul momento in cui sorge l'obbligo contributivo relativo al compenso sostitutivo delle ferie non godute. Il documento muove dal principio, già consolidato, secondo cui tale compenso è imponibile ai fini previdenziali e si concentra sulla corretta collocazione temporale dei contributi nei diversi scenari applicativi.
Quadro normativo di riferimento
Il diritto alle ferie viene ricondotto, in primo luogo, all'art. 36, comma 3, della Costituzione e all'art. 2109, comma 2, c.c., che disciplinano la durata del periodo feriale, il suo godimento e il diritto alla retribuzione. La circolare evidenzia inoltre il rilievo della contrattazione collettiva, che può definire criteri di calcolo, durata e termini di fruizione delle ferie o di corresponsione dell'indennità sostitutiva nei casi di mancato godimento dovuto a indilazionabili esigenze aziendali.
Sono richiamate anche le fonti sovranazionali: la Convenzione OIL n. 132 del 24 giugno 1970, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 157, e la direttiva CEE n. 93/104. La prima stabilisce che almeno due settimane di ferie annuali retribuite devono essere godute entro 12 mesi dalla fine dell'anno di maturazione e che il residuo entro 18 mesi; la seconda sancisce che il periodo minimo di ferie annuali non può essere sostituito da indennità finanziaria, salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Principio di imponibilità previdenziale
La circolare ribadisce che il compenso sostitutivo delle ferie non godute rientra nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali in base al criterio di onnicomprensività previsto dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Viene altresì richiamato il D.Lgs. 314/1997, che dal 1° gennaio 1998 ha confermato l'impostazione secondo cui, ai fini previdenziali, il reddito di lavoro comprende tutte le somme e i valori maturati nel periodo di riferimento, anche se erogati in forme particolari.
La circolare richiama infine l'art. 6, comma 1, punto 9, del medesimo decreto, che esclude dal criterio di competenza alcune voci specifiche, come gratificazioni annuali e periodiche, conguagli retributivi retroattivi e premi di produzione, imponendone l'assoggettamento a contribuzione nel mese di corresponsione.
Criteri per individuare il momento impositivo
Per stabilire quando sorge l'obbligazione contributiva sull'indennità sostitutiva delle ferie non godute, la circolare distingue tre ipotesi.
- Se esiste una disciplina legale o contrattuale che regola la fruizione delle ferie e fissa un termine per l'erogazione dell'indennità sostitutiva, l'obbligo contributivo sorge nel mese in cui cade tale termine.
- Se regolamenti aziendali o pattuizioni individuali consentono di differire la fruizione delle ferie, nei limiti consentiti dalla Convenzione OIL n. 132, il momento impositivo coincide con il mese in cui scade il termine differito.
- Se manca qualsiasi previsione normativa, contrattuale, aziendale o individuale, l'obbligazione contributiva sorge al diciottesimo mese successivo alla fine dell'anno solare di maturazione delle ferie.
Decorrenza e disciplina transitoria
I criteri sopra descritti si applicano alle ferie maturate a partire dall'anno 1999.
Per le ferie maturate negli anni precedenti al 1999, la circolare fissa la scadenza dell'obbligazione contributiva al 30 giugno 2001. Viene tuttavia riconosciuta la possibilità di differire tale termine tramite contrattazione collettiva, regolamenti aziendali o pattuizioni individuali, ma solo nel caso in cui, alla data di emanazione della circolare, il numero di giorni di ferie pregresse sia superiore a trenta.
Effetti successivi e regolarizzazioni
La circolare chiarisce che i termini di assoggettamento a contribuzione hanno rilievo anche se l'indennità viene materialmente corrisposta in un momento successivo o alla cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, se le ferie vengono poi effettivamente godute dopo il pagamento dei contributi sulla relativa indennità sostitutiva, il datore di lavoro deve procedere alla regolarizzazione della partita contabile e alla sistemazione della posizione assicurativa del lavoratore.
In sintesi, il documento definisce un criterio uniforme per il corretto trattamento previdenziale dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, distinguendo tra disciplina esistente e assenza di termini, e introducendo una regola transitoria specifica per le ferie maturate prima del 1999.
Punti principali
Principio generale di imponibilità previdenziale
Il compenso sostitutivo per ferie non godute rientra nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali in base al principio di onnicomprensività previsto dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Dal 1° gennaio 1998, il D.Lgs. 314/1997 ha confermato il criterio per cui il reddito di lavoro, ai fini previdenziali, è costituito da tutte le somme e i valori maturati nel periodo di riferimento, salvo eccezioni specifiche.
Eccezioni al criterio di competenza
L'art. 6, comma 1, punto 9, del D.Lgs. 314/1997 prevede che alcune voci, tra cui gratificazioni annuali e periodiche, conguagli di retribuzione con effetto retroattivo e premi di produzione, siano assoggettate a contribuzione nel mese di corresponsione. La circolare richiama tale disciplina per distinguere il caso dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, rispetto al quale vengono forniti chiarimenti specifici sul momento impositivo.
Quadro normativo sulle ferie
Il diritto alle ferie è fondato sull'art. 36, comma 3, della Costituzione e sull'art. 2109, comma 2, del codice civile, che regolano durata, epoca di godimento, fruizione possibilmente continuativa e diritto alla retribuzione. Sono inoltre richiamati i contratti collettivi, che disciplinano calcolo, durata e talvolta il termine per il godimento o per l'erogazione dell'indennità sostitutiva, nonché i regolamenti aziendali e le pattuizioni individuali se di miglior favore.
Fonti sovranazionali richiamate
La circolare richiama la Convenzione OIL n. 132 del 24 giugno 1970, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 157, secondo cui almeno due settimane di congedo annuale pagato devono essere godute entro 12 mesi dalla fine dell'anno di maturazione e il restante entro 18 mesi; la parte eccedente il minimo può essere rinviata, con consenso del lavoratore, entro limiti temporali. È richiamata anche la direttiva CEE n. 93/104, art. 7, comma 2, che vieta la sostituzione del periodo minimo di ferie con indennità finanziaria, salvo cessazione del rapporto.
Criterio per determinare il momento impositivo
Se esiste una disciplina legale o contrattuale che regola la fruizione delle ferie e fissa un termine per l'indennità sostitutiva, l'obbligazione contributiva sorge nel mese in cui cade tale termine. Se regolamenti aziendali o pattuizioni individuali differiscono il godimento delle ferie entro i limiti della Convenzione OIL, il momento impositivo si colloca nel mese di scadenza del termine differito. In assenza di qualsiasi termine previsto da norme, contratti, regolamenti o accordi individuali, l'obbligazione contributiva sorge al diciottesimo mese successivo alla fine dell'anno solare di maturazione delle ferie.
Decorrenza della disciplina
I criteri indicati per la collocazione temporale dei contributi si applicano alle ferie maturate nell'anno 1999 e successivi.
Ferie non godute anteriori al 1999
Per le ferie maturate negli anni precedenti al 1999, la scadenza dell'obbligazione contributiva è fissata al 30 giugno 2001. La contrattazione collettiva, i regolamenti aziendali e le pattuizioni individuali possono differire tale termine solo se i giorni di ferie pregressi sono superiori a 30 alla data di emanazione della circolare.
Effetti del successivo godimento delle ferie e regolarizzazioni
I termini fissati per l'assoggettamento a contribuzione rilevano ai fini della collocazione temporale anche se l'indennità viene corrisposta successivamente o alla cessazione del rapporto di lavoro. Se il lavoratore fruisce successivamente delle ferie per le quali è già stata versata contribuzione sull'indennità sostitutiva, l'impresa deve procedere alla regolarizzazione della partita contabile e alla sistemazione della posizione assicurativa del lavoratore.
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