Tribunale, Sentenza T-202/23
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 30 aprile 2025. — Ville Kivikoski e a. contro Consiglio dell'Unione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2022 – Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AST 8 – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Dimostrazione della prospettiva di essere promosso – Ricevibilità – Articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto – Tassi di moltiplicazione di riferimento – Articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto – Comparazione dei meriti. — Causa T-202/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione del Consiglio che non ha promosso tre funzionari AST 7 al grado AST 8 nell’esercizio 2022. La pronuncia chiarisce che i ricorrenti avevano interesse ad agire perché, se fossero stati applicati i tassi di moltiplicazione previsti dallo Statuto, avrebbero avuto una concreta prospettiva di promozione. Nel merito, il Tribunale afferma che il Consiglio non poteva derogare ai criteri statutari per fissare il numero di posti vacanti, e che la decisione di limitare le promozioni a 18 era illegittima. Il ricorso è quindi accolto e il Consiglio è condannato alle spese.
Promozione dei funzionari AST 7 ad AST 8: legittimità del numero di posti vacanti determinato dal Consiglio e interesse ad agire dei funzionari non promossi
La questione giuridica
Se i ricorrenti avessero interesse ad agire contro la decisione di non promozione, nonostante la contestazione riguardasse il numero di possibilità di promozione fissato dal Consiglio; se, ai fini dell’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto e dell’allegato I, sezione B, il Consiglio potesse discostarsi dai tassi di moltiplicazione di riferimento e dal numero di funzionari in attività di servizio al 1o gennaio dell’anno precedente; se, in caso di applicazione di tali tassi, la mancata promozione violasse anche l’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto e i principi di parità di trattamento, prevedibilità e certezza del diritto.
Principio di diritto
Un funzionario escluso da un elenco di promossi ha interesse ad agire contro la decisione di non promozione quando dimostri, alla luce della propria situazione personale, che l’eventuale applicazione corretta dei tassi di moltiplicazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto gli avrebbe lasciato una concreta prospettiva di promozione; il Consiglio non può, per ragioni correttive o di gestione del personale, discostarsi dalla formulazione chiara dello Statuto e dall’allegato I, sezione B, nella determinazione annuale dei posti vacanti e delle possibilità di promozione. Di conseguenza, la decisione che aveva fissato in 18 le promozioni disponibili al grado AST 8 per l’esercizio 2022 è stata annullata per erronea applicazione delle norme statutarie, senza che fosse necessario esaminare gli altri motivi.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 6, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 35 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Allegato I, sezione B, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Promozione dei funzionari AST 7 ad AST 8: legittimità del numero di posti vacanti determinato dal Consiglio e interesse ad agire dei funzionari non promossi
La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 270 TFUE proposto da tre funzionari del Consiglio contro la decisione di non promuoverli al grado AST 8 nell’esercizio di promozione 2022. Il Tribunale affronta in particolare la ricevibilità del ricorso, l’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto e il rapporto tra tassi di moltiplicazione di riferimento e principio di promozione per merito.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti erano funzionari di grado AST 7. Il 20 giugno 2022 il Consiglio aveva pubblicato l’elenco dei funzionari promuovibili al grado AST 8 e indicato 18 possibilità di promozione; i nomi dei ricorrenti figuravano tra gli 81 funzionari promuovibili. Con comunicazione del 13 luglio 2022, l’autorità che ha il potere di nomina aveva approvato l’elenco dei funzionari AST proposti per la promozione, escludendo i ricorrenti.
I ricorrenti avevano presentato reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, sostenendo che il numero di possibilità di promozione avrebbe dovuto essere 37 e non 18, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto e dell’allegato I, sezione B. Il reclamo era stato respinto il 2 febbraio 2023, con rilievo preliminare di irricevibilità per difetto di prova della prospettiva di essere promossi.
Questioni sottoposte al Tribunale
Il Tribunale ha esaminato, anzitutto, se il ricorso fosse ricevibile, cioè se i ricorrenti avessero un interesse ad agire contro la decisione di non promozione. Nel merito, ha poi esaminato se il Consiglio avesse applicato correttamente le norme statutarie nel fissare le possibilità di promozione al grado AST 8 e, in particolare, se potesse giustificare misure correttive o una deroga ai tassi di moltiplicazione di riferimento in nome del principio di promozione per merito.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama:
- l’articolo 270 TFUE, quale base del ricorso;
- l’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, in relazione al reclamo amministrativo;
- gli articoli 6, paragrafi 1 e 2, 35 e 45, paragrafo 1, dello Statuto;
- l’allegato I, sezione B, dello Statuto, che fissa i tassi di moltiplicazione di riferimento;
- le disposizioni procedurali sugli oneri di prova e sulle spese, in particolare gli articoli 130, paragrafo 1, e 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
Ricevibilità e interesse ad agire
Il Tribunale ricorda che il ricorso di annullamento è ricevibile solo se l’atto impugnato reca pregiudizio al ricorrente e il suo annullamento può procurargli un beneficio. Un funzionario non può agire nell’interesse della legge, ma solo per far valere censure personali.
Nel caso di specie, la decisione di non promozione pregiudicava i ricorrenti, poiché i loro nomi non figuravano nell’elenco dei promossi e ciò costituiva un rifiuto implicito di promozione. Quanto al motivo fondato sull’asserita incompatibilità dei tassi di moltiplicazione con l’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto, il Tribunale afferma che i ricorrenti dovevano dimostrare che, se fosse stato rispettato il numero di posti che essi rivendicavano, avrebbero avuto una prospettiva di promozione.
Esaminando la situazione personale dei ricorrenti, il Tribunale osserva che essi avevano maturato l’anzianità minima richiesta e che i loro profili non erano inferiori a quelli degli altri funzionari promuovibili. Ne deriva che, se il numero di promozioni fosse stato determinato secondo i tassi statutari, essi avrebbero avuto una concreta prospettiva di essere promossi. L’interesse ad agire è quindi riconosciuto.
Interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto
Sul merito, il Tribunale chiarisce che l’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto impone che i posti vacanti in ciascun grado corrispondano al numero di funzionari del grado inferiore in attività di servizio al 1o gennaio dell’anno precedente, moltiplicato per la percentuale prevista nell’allegato I, sezione B, applicata su una base media quinquennale. Per il grado AST 8 il tasso di riferimento è il 25%.
Il Tribunale distingue due funzioni dei tassi di moltiplicazione:
- servono a calcolare il numero annuale di posti disponibili per la promozione, con applicazione su base media quinquennale;
- consentono anche di stimare la durata media della carriera in un grado, ipotesi in cui non opera la limitazione quinquennale.
Proprio perché si tratta di finalità diverse, il Tribunale afferma che la determinazione dei posti da rendere disponibili per un esercizio di promozione non può essere confusa con la durata media di carriera nel grado. Inoltre, la clausola che fa salvo il principio della promozione fondata sul merito non autorizza a derogare alla formula chiara dell’articolo 6, paragrafo 2, nella fase di calcolo delle possibilità di promozione.
Erronea applicazione delle norme statutarie da parte del Consiglio
Il Tribunale accerta che, al 1o gennaio 2021, il Consiglio disponeva di 145 funzionari di grado AST 7 in attività di servizio e che il 2022 segnava la fine del periodo quinquennale rilevante. Il Consiglio non ha dimostrato di poter, al termine di tale periodo, discostarsi dal tasso del 25% né dal numero di funzionari in attività di servizio da prendere in considerazione.
Di conseguenza, il Tribunale ritiene che il Consiglio fosse tenuto a rispettare tali parametri nel determinare le possibilità di promozione al grado AST 8. L’indicazione di sole 18 possibilità di promozione costituisce quindi un’applicazione erronea delle norme statutarie.
Argomenti del Consiglio respinti dal Tribunale
Il Consiglio aveva sostenuto che, a causa di presunti squilibri strutturali nel grado AST 7, erano necessarie misure correttive per evitare che il meccanismo della media quinquennale compromettesse l’effetto utile dell’articolo 45 dello Statuto. Aveva anche sostenuto che l’applicazione letterale delle norme avrebbe ostacolato l’esame comparativo dei meriti.
Il Tribunale respinge tali argomenti, rilevando che:
- circostanze organizzative o storiche non possono giustificare una deroga a una disposizione statutaria chiara;
- la questione del numero di posti da rendere disponibili non coincide con quella della durata media di carriera;
- non è stato dimostrato che l’applicazione corretta delle norme avrebbe impedito la comparazione dei meriti prevista dall’articolo 45, paragrafo 1.
Decisione e spese
Poiché il primo motivo è accolto, il Tribunale annulla la decisione di non promozione senza esaminare il secondo motivo relativo alla parità di trattamento, prevedibilità e certezza del diritto, né la domanda di mezzi istruttori. Il Consiglio, rimasto soccombente, è condannato alle spese.
Principio affermato
La sentenza conferma che, nel determinare le possibilità di promozione nel quadro dell’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto, l’istituzione non può derogare ai tassi di moltiplicazione di riferimento e ai dati relativi ai funzionari in attività di servizio al 1o gennaio dell’anno precedente, salvo che lo Statuto stesso lo consenta espressamente. La clausola di salvaguardia del principio di promozione per merito opera nella fase della scelta tra funzionari promuovibili, non nella fase preliminare di calcolo dei posti disponibili.
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