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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38806/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo, e ha cassato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Fermo ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché l’appello dell’opponente doveva essere dichiarato improcedibile per tardiva costituzione. Le spese seguono la soccombenza.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il residuo prezzo di una fornitura e posa in opera di pavimento in legno. Il destinatario del decreto proponeva opposizione sostenendo di avere pagato più del dovuto e chiedendo la restituzione di una somma asseritamente eccedente, producendo documentazione dei pagamenti. In primo grado il decreto veniva confermato. In appello, il giudice riformava la decisione, revocava il decreto ingiuntivo e rigettava anche la domanda riconvenzionale, ritenendo non dimostrato l’eccesso di pagamento ma, al tempo stesso, valorizzando una ricostruzione probatoria sfavorevole alla pretesa monitoria. La società, soccombente in appello, proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sul termine di costituzione dell’appellante nell’opposizione a decreto ingiuntivo, sostenendo che l’appello dovesse essere dichiarato improcedibile perché la costituzione era avvenuta oltre il termine di cinque giorni; 2) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla collocazione temporale della consegna di un assegno, ritenuta idonea a infirmare la testimonianza favorevole all’avversario; 3) illogicità e incomprensibilità della motivazione nella parte in cui il tribunale aveva ritenuto plausibile una parte "sommersa" del contratto e un pagamento non tracciato. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione del termine di costituzione prevista dall’art. 645 c.p.c. nel testo ratione temporis si applica anche in appello se l’appellante ha assegnato un termine a comparire inferiore a quello ordinario; poiché l’appello era stato notificato con termine a comparire ridotto e la costituzione era tardiva, l’appello doveva essere dichiarato improcedibile. I secondi due motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    nel testo vigente ratione temporis

    La riduzione del termine di costituzione prevista per l’opposizione a decreto ingiuntivo opera anche nel giudizio di appello, quando l’appellante abbia assegnato un termine a comparire inferiore a quello ordinario.

  • art. 165 c.p.c.

    La norma, come interpretata autenticamente, collega la riduzione del termine di costituzione alla sola ipotesi di assegnazione di un termine di comparizione inferiore a quello ordinario.

  • art. 347 c.p.c.

    In appello la costituzione avviene secondo forme e termini propri dei procedimenti davanti al tribunale, con applicazione del relativo termine di comparizione.

  • art. 348 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso come norma processuale del giudizio di appello, senza specifica autonoma ratio decidendi.

  • art. 359 c.p.c.

    Nel giudizio di appello rinvia all’art. 163-bis c.p.c. per il termine tra notifica dell’impugnazione e udienza di comparizione.

  • art. 163-bis c.p.c.

    Il termine a comparire di 90 giorni deve essere rispettato, salvo riduzione nei casi previsti; la verifica della congruità tiene conto della sospensione feriale.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    La cassazione senza rinvio è disposta quando la causa non poteva essere proposta o proseguita, come nel caso di improcedibilità dell’appello.

  • L. 29 dicembre 2011, n. 218

    Richiamata come intervento che contiene norma di interpretazione autentica sull’art. 165 c.p.c.

Massime di principio

  • Nell’opposizione a decreto ingiuntivo, la disciplina riduttiva del termine di costituzione si applica anche in appello se l’impugnante ha assegnato alla controparte un termine a comparire inferiore a quello ordinario.
  • La sospensione feriale dei termini processuali incide anche sui termini dilatori per la comparizione, che vanno quindi calcolati detraendo i giorni di sospensione.
  • Se l’appello è improcedibile per tardiva costituzione, la Cassazione può cassare la sentenza senza rinvio, poiché il giudizio di impugnazione non poteva validamente proseguire.
  • Quando un motivo di ricorso è fondato su una questione processuale preliminare assorbente, gli ulteriori motivi di merito restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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