Messaggio numero 4018 del 29-10-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce chi, tra i pensionati, deve dichiarare all’INPS i redditi da lavoro autonomo percepiti nel 2017 entro il 31 ottobre 2018, chi invece è escluso dall’obbligo, quali redditi vanno indicati, le modalità di presentazione e le sanzioni per omissione. Fornisce inoltre indicazioni sulla dichiarazione a preventivo per il 2018 e richiama casi particolari di cumulabilità totale o parziale.
Comunicazione dei redditi da lavoro autonomo 2017 per pensionati soggetti a cumulo parziale e indicazioni per la dichiarazione preventiva 2018
Comunicazione dei redditi da lavoro autonomo dei pensionati per l’anno 2017
Il documento fornisce chiarimenti applicativi sull’obbligo, per alcuni titolari di pensione, di comunicare all’INPS i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2017. L’inquadramento deriva dall’articolo 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, che disciplina il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e impone la dichiarazione entro il termine previsto per la dichiarazione IRPEF relativa al medesimo anno.
Soggetti tenuti alla dichiarazione e soggetti esclusi
Sono tenuti alla comunicazione entro il 31 ottobre 2018 i pensionati con decorrenza entro il 2017 che rientrano nel divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Restano invece esclusi, perché non soggetti al divieto di cumulo, i seguenti soggetti:
- titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza entro il 31 dicembre 1994;
- titolari di pensione di vecchiaia, poiché dal 1° gennaio 2001 tali pensioni sono interamente cumulabili con redditi da lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, totalmente cumulabile con i redditi da lavoro dal 1° gennaio 2009 in forza dell’articolo 19 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’AGO e delle forme sostitutive o esclusive, totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dal 1° gennaio 2009;
- titolari di pensione o assegno di invalidità con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Il documento precisa che, per il calcolo dei 40 anni, è utile anche la contribuzione successiva alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi.
Casi particolari di totale cumulabilità o non rilevanza del reddito
Vengono richiamate alcune fattispecie nelle quali il reddito non rileva ai fini del divieto di cumulo o la prestazione resta cumulabile:
- per titolari di pensione di invalidità o assegno di invalidità, il divieto non si applica se il reddito annuo derivante dall’attività lavorativa non supera l’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo all’anno di riferimento; per il 2017 il limite è pari a 6.524,57 euro;
- i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili sono totalmente cumulabili;
- le indennità per l’esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici;
- le indennità e i gettoni di presenza previsti dall’articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL per gli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo;
- sono parimenti escluse dal concetto di reddito da lavoro le indennità connesse a cariche pubbliche elettive, incluse quelle dei consiglieri regionali e dei parlamentari nazionali ed europei;
- sono cumulabili le indennità percepite dai giudici onorari aggregati ai sensi dell’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276;
- i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per tale funzione.
In relazione agli assegni di invalidità, si ricorda inoltre che continuano ad applicarsi le riduzioni previste dalla tabella G della legge n. 335 del 1995 anche nei casi in cui l’assegno sia stato liquidato con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Redditi da dichiarare
La dichiarazione deve riguardare i redditi da lavoro autonomo, da indicare al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento.
Modalità di presentazione della dichiarazione
La dichiarazione reddituale può essere presentata telematicamente tramite il sito INPS, accedendo con PIN dispositivo all’area “Tutti i servizi” e selezionando la voce “Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato”. Nel sistema occorre scegliere la campagna di riferimento 2018, relativa ai redditi 2017.
È prevista anche la presentazione tramite Contact Center Multicanale, riservata ai cittadini muniti di PIN dispositivo, ai numeri:
- 803 164, gratuito da rete fissa;
- 06 164 164, da mobile con costi variabili in base al piano tariffario.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14. Il Contact Center fornisce inoltre assistenza per la compilazione autonoma della dichiarazione sul portale INPS.
Regime sanzionatorio per omessa dichiarazione
Il documento richiama il comma 8-bis dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 503 del 1992: il pensionato che omette la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo è tenuto a versare all’ente previdenziale una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione. La somma viene prelevata dall’ente competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.
Dichiarazione a preventivo per l’anno 2018
Per l’anno 2018, le trattenute sulle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo sono effettuate provvisoriamente sulla base della dichiarazione dei redditi che il pensionato prevede di conseguire nel corso dell’anno, ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 503 del 1992.
Gli interessati devono quindi rendere all’ente previdenziale competente una dichiarazione preventiva secondo le stesse modalità telematiche già indicate. Le trattenute vengono poi conguagliate sulla base dei redditi effettivamente percepiti, dichiarati entro il termine previsto per la dichiarazione IRPEF.
Il documento precisa che:
- i pensionati soggetti al divieto di cumulo e che svolgono attività autonoma nel 2018 devono comunicare il reddito che prevedono di conseguire nell’anno;
- le trattenute operate a preventivo saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2018 resa a consuntivo nel 2019.
Acquisizione dei redditi e modalità di compilazione
I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti tramite le procedure di ricostituzione della pensione secondo le modalità in uso.
Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati la cui situazione reddituale preventivamente dichiarata non abbia subito variazioni; analogamente, devono presentare la dichiarazione preventiva anche coloro la cui situazione del nuovo anno sia invariata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.
Per la compilazione telematica, i redditi del solo titolare non devono essere inseriti come importo unico, ma per ciascuna tipologia di reddito devono essere indicati i periodi di lavoro, fino a un massimo di sei periodi annui, con i relativi importi. Le indicazioni richieste sono:
- Periodo Da: mese di inizio del periodo di lavoro, in formato MM;
- Periodo A: mese di fine del periodo di lavoro, in formato MM;
- Importo: reddito riferito al periodo.
I periodi devono essere inseriti in ordine cronologico e senza sovrapposizioni. In caso di assenza di importi, per ciascuna tipologia di reddito richiesta devono essere indicati obbligatoriamente:
- Periodo DA = 01;
- Periodo A = 12;
- Importo = 0.
Pensionati di inabilità e invalidità iscritti alla gestione dipendenti pubblici
Per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro riguarda i trattamenti pensionistici di inabilità. Il documento ricomprende tra tali fattispecie i trattamenti pensionistici privilegiati e quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o per inabilità relativa alle mansioni.
Per il trattamento pensionistico di inabilità con decorrenza dal 1° gennaio 2001, il regime di cumulo è regolato dall’articolo 72, comma 2, della legge n. 388 del 2000. La norma prevede che le quote di pensioni dirette di anzianità, invalidità e assegni diretti di invalidità eccedenti il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti siano cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50%; nel caso di reddito da lavoro autonomo, le trattenute non possono comunque superare il 30% del reddito stesso.
In sede di domanda telematica di pensione, il richiedente sottoscrive l’avvertenza che, in caso di attività lavorativa autonoma o dipendente successiva alla cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione ai sensi dell’articolo 34 della legge n. 177/76.
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