Messaggio numero 3933 del 24-10-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce quando non è dovuto il contributo di licenziamento nei rapporti a tempo indeterminato cessati per completamento lavori e chiusura cantiere nel settore costruzioni edili. Indica la documentazione necessaria per dimostrare l'esonero, le modalità di trasmissione all'INPS e le conseguenze sulle verifiche e sulle diffide già emesse.
Chiarimenti sul contributo di licenziamento e sull'esonero per fine cantiere nel settore edile
Chiarimenti sul contributo di licenziamento e sull'esonero per fine cantiere
Il documento precisa le modalità di applicazione del contributo di licenziamento previsto per le cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato che darebbero diritto all'ASpI/NASpI e chiarisce un caso di esonero specifico per il settore delle costruzioni edili. Definisce inoltre la documentazione utile a comprovare l'esclusione dal contributo e gli effetti sulle attività di controllo dell'Istituto.
Quadro normativo e contributo dovuto
L'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 prevede che, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causali che avrebbero dato diritto all'indennità di disoccupazione ASpI, oggi NASpI, sia dovuto a carico del datore di lavoro un importo pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale maturata negli ultimi tre anni. Il contributo si applica alle cessazioni intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Codici contributivi e codici di cessazione
Per dare attuazione all'obbligo, l'Istituto ha istituito i codici tipo contribuzione M400 e M401, da esporre nel flusso Uniemens del mese successivo all'evento. Nella denuncia individuale devono essere utilizzati i codici tipo cessazione 1M e 1N, al fine di individuare i lavoratori per i quali, nei casi previsti dalla legge, non sussiste l'obbligo contributivo.
Esonero per il settore delle costruzioni edili
Tra le ipotesi di esonero previste dalla legge, il comma 34 dell'articolo 2 della legge n. 92/2012 contempla le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Per tale fattispecie, l'esonero dipende dalla situazione di fatto, cioè dal completamento dei lavori e dalla chiusura del cantiere, anche se i codici non risultano correttamente o completamente esposti nel flusso Uniemens.
Verifiche, controlli e diffida
L'Istituto ha avviato attività di verifica e controllo sull'esatto adempimento dell'obbligo di versamento, mediante convocazione delle aziende e/o emissione di diffida nei confronti dei datori di lavoro che non hanno correttamente compilato la denuncia contributiva né effettuato il relativo pagamento. Le Strutture territoriali, prima dell'eventuale emissione della diffida, devono convocare le aziende edili e invitarle a produrre la documentazione necessaria qualora ritengano non dovuto il contributo.
Documentazione richiesta per comprovare l'esonero
Per dimostrare la condizione di esonero, in assenza di altra documentazione idonea, il datore di lavoro o il legale rappresentante deve produrre:
- la lettera di assunzione, dalla quale risultino il cantiere o la sede legale e la mansione per cui il lavoratore è stato assunto;
- la lettera di licenziamento, da cui risultino la motivazione "fine cantiere o completamento lavori" e la data di cessazione del rapporto di lavoro.
I documenti devono recare la firma per ricevuta del lavoratore oppure, se trasmessi per posta, deve essere prodotta copia della raccomandata relativa. È inoltre precisato che, al momento del licenziamento, il cantiere o la sede di lavoro iniziale può non coincidere con quello finale.
Modalità di trasmissione e effetti sulle verifiche
La documentazione può essere trasmessa all'Istituto anche tramite la funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale. In presenza della documentazione indicata, le Strutture territoriali devono chiudere positivamente il tutoraggio, annotando nelle note "pratica chiusa con documentazione prodotta dall'azienda", senza necessità di un nuovo invio di flussi sostitutivi soltanto per esporre i codici 1M e 1N.
Se le diffide sono già state emesse, e ricorrono le medesime condizioni documentali, non deve essere avviata la procedura di recupero del contributo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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