Ordinanza n. 98/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Settore sanitario n. 25 del 07.03.2024, pubblicato sul BURM n. 11 del 16.3.2024, concernente in rilascio in favore della Società Cooperativa Sociale “Falcone” dell’accreditamento istituzionale come struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutici-riabilitativi a carattere estensivo ad alta intensità assistenziale SRP2A, per n. 12 posti letto; di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, inclusi: la nota acquisita al prot. 11195 del 17.1.2023 e successiva integrazione acquisita al protocollo regionale n. 34387 del 6.3.2024, mediante le quali l’OTA ha trasmesso il parere tecnico favorevole circa il possesso dei requisiti per il rilascio dell’accreditamento, e la nota presupposta prot. 115752 del 5.7.2022 di avvio delle procedure, tutte di contenuto non conosciuto; il verbale di verifica dell’O.T.A. circa la rispondenza della controinteressata ai requisiti generali e specifici per il rilascio dell’accreditamento SRP2A per n. 12 posti letto di cui all’istanza prot. 64218/2020 del 21.4.2020, di contenuto non conosciuto; i pareri tecnici rilasciati dalla A.s.re.m., di estremi e contenuti non conosciuti; la menzionata proposta del Direttore del competente Servizio e del parere favorevole del Direttore Generale della Salute di estremi e contenuto non conosciuti; ove occorra, il Decreto commissariale n. 54 del 25.9.2020, concernente autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria per SRP2A per 12 posti letto e del connesso parere tecnico rilasciato dai competenti uffici dell'A.s.re.m.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Commissario ad acta che ha rilasciato a una società cooperativa sociale l'accreditamento istituzionale quale struttura residenziale psichiatrica SRP2A per dodici posti letto, insieme agli atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
La società cooperativa sociale ricorrente ha proposto ricorso per l'annullamento del decreto commissariale di accreditamento istituzionale rilasciato alla società cooperativa sociale controinteressata per una struttura residenziale psichiatrica destinata a trattamenti terapeutico-riabilitativi estensivi ad alta intensità assistenziale, nonché degli atti presupposti, inclusi i pareri e le verifiche dell'Organismo tecnicamente accreditante, i pareri dell'ASReM, la proposta del competente Servizio, il parere del Direttore generale della Salute e, ove occorrente, il precedente decreto di autorizzazione all'esercizio. L'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché è stata adottata esclusivamente per acquisire dalle parti informazioni sull'attuale interesse alla decisione e su eventuali rinunce, sopravvenute improcedibilità, cessazione della materia del contendere o connessioni con altri giudizi.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e con espressa riserva di ogni decisione del Collegio, non ha esaminato il merito della domanda di annullamento né la legittimità degli atti impugnati. Ha disposto un incombente istruttorio rivolto alle parti costituite, chiedendo di depositare entro il 30 settembre 2026 dichiarazioni sull'eventuale permanenza dell'interesse alla definizione del giudizio, sull'esistenza di ragioni di rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, qualora l'interesse persista, su eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. La misura è motivata dall'esigenza di razionalizzare i ruoli di udienza, smaltire l'arretrato e assicurare la ragionevole durata del processo, in cooperazione con le parti.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
Richiamato per sottolineare l'esigenza di assicurare la funzionalità del Tribunale e di inserire nei ruoli di udienza i soli ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Fondamento del dovere di cooperazione processuale tra giudice e parti ai fini della verifica dell'attuale interesse alla decisione e della razionalizzazione della trattazione dei giudizi.
Massime di principio
- In via interlocutoria, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare se permanga l'interesse alla decisione di merito e se siano sopravvenute ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, prima di fissare o mantenere la causa nel ruolo di udienza.
- Quando il ricorso risulti potenzialmente connesso con altri giudizi pendenti, il giudice può chiedere alle parti di indicare le connessioni oggettive o soggettive rilevanti, al fine di razionalizzare la trattazione e prevenire decisioni incoerenti.
- Il principio di cooperazione per la ragionevole durata del processo consente al giudice di acquisire dalle parti informazioni aggiornate sull'interesse alla prosecuzione del giudizio e sugli elementi utili alla gestione dell'arretrato, senza anticipare la decisione sul merito.
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