Ordinanza n. 2654/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - della nota della Direzione Generale del Personale – Divisione I Corpo di Polizia Penitenziaria prot. n. GDAP.24/03/2026.0010914.ID del 24 marzo 2026, concernente: "I° Corso di formazione per Vice Commissari di Polizia Penitenziaria – Individuazione sedi di assegnazione" (all. n. 1); - della nota della Direzione Generale del Personale – Ufficio III Relazioni Sindacali prot. n. GDAP.20/02/2026.0083649.U del 20 febbraio 2026, avente ad oggetto: "S.A.P.Pe. nota n. 77/2026/er del 10.02.2026. Mobilità dei Commissari Capo del VII° Corso" (all. n. 2); - della nota della Direzione Generale del Personale – Ufficio III Relazioni Sindacali prot. n. GDAP.27/03/2026.0146332.U del 27 marzo 2026, con oggetto: "S.A.P.Pe. note nn. 240326/GBDB del 24.03.2026 e 250326/GBDB del 25.03.2026. Assegnazioni di sede al termine del I Corso per Vice Commissari del Ruolo dei Funzionari del Corpo di polizia penitenziaria" (all. n. 3); - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi gli atti di indizione e svolgimento della procedura di scelta delle sedi da parte dei Vice Commissari del I Corso, fissata per il 1° aprile 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti concernenti l'individuazione e l'assegnazione delle sedi ai Vice Commissari del I Corso di formazione, nonché la procedura di scelta delle sedi
Esito
Favorevole al ricorrente (funzionari di polizia penitenziaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le note della Direzione Generale del Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria relative all'individuazione delle sedi di assegnazione, alla mobilità dei Commissari Capo del VII Corso e alle assegnazioni di sede al termine del I Corso per Vice Commissari, oltre agli atti presupposti, connessi e consequenziali, compresi quelli relativi alla procedura di scelta delle sedi fissata per il 1° aprile 2026. Hanno chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati. Il testo non specifica le singole censure di legittimità dedotte, limitandosi a rilevare che esse necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, confermando il decreto cautelare monocratico n. 2025 del 2 aprile 2026 e disponendo, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, il mantenimento della res adhuc integra sino alla conclusione della lite. Il Collegio ha ritenuto che le censure richiedano l'approfondimento della fase di merito e ha fissato sollecitamente l'udienza pubblica del 7 ottobre 2026 ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Le censure che necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito giustificano la sollecita fissazione dell'udienza di merito; nella fase cautelare il giudice può adottare una misura provvisoria volta a preservare l'integrità della situazione controversa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando le censure dedotte contro un provvedimento amministrativo richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può accogliere la domanda cautelare in via conservativa e fissare sollecitamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- In sede cautelare, il giudice può disporre il mantenimento della res adhuc integra sino alla definizione della controversia quando ciò risulti opportuno all'esito del bilanciamento degli interessi contrapposti, senza anticipare la decisione di merito.
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