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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19709/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la rimessione in termini (restitutio in integrum) per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 14/06/2023 che lo condannava per il reato di cui all'art. 646 c.p.. Sosteneva di non aver avuto notizia delle udienze del 26/04/2023 e del 14/06/2023 e quindi di non aver potuto, senza sua colpa, proporre impugnazione. Denunciava inoltre l'assenza del verbale dell'udienza del 26/04/2023, un possibile errore nella comunicazione della data da parte del difensore precedente e l'inidoneità di una nomina di difensore prestampata (priva di numero di procedimento) a dimostrare la sua conoscenza del processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'istanza di restituzione dei termini era tardiva. La Corte d'appello aveva rilevato che il ricorrente aveva già presentato una precedente istanza (contestata come identica) con data anteriore (2 maggio 2024) e che lo stesso aveva appreso della condanna in epoca anteriore (anche indicata come 2 aprile 2024 nella documentazione), con conseguente decorrenza del termine decadenziale di 30 giorni previsto dall'art. 175 c.p.p. La Corte di cassazione, perciò, ha ritenuto assorbente la tardività e non ha esaminato il merito delle doglianze sulla valutazione della prova documentale e sulla sussistenza dei presupposti per la rimessione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale, art. 610 commi 1 e 5

    Richiamati in relazione alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto e all'assenza delle parti, confermando che il rito si è svolto senza trattazione orale per mancanza di richiesta rituale.

  • codice di procedura penale, art. 611 comma 1

    Collegato alle disposizioni sul contraddittorio scritto; richiamato per spiegare il formato del procedimento in Cassazione.

  • codice penale, art. 646

    Norma che individua il reato per cui il ricorrente è stato condannato; la sentenza impugnata riguarda una condanna per tale articolo.

  • codice di procedura penale, art. 125 comma 3

    Richiamato tra le norme processuali invocate dal ricorrente; la Corte d'appello e la Cassazione lo hanno considerato nel quadro delle regole procedurali ma la Cassazione ha deciso per inammissibilità per tardività senza entrare nel merito dell'interpretazione sostanziale di tale norma.

  • codice di procedura penale, art. 175 commi 1, 2.1 e 2-bis

    Norma fondamentale sulla rimessione in termini per proporre impugnazioni quando la parte non ha avuto conoscenza del provvedimento; la Corte ha ritenuto che, alla luce di precedenti atti depositati dal ricorrente, fosse ormai decorso il termine decadenziale di 30 giorni previsto dalla disciplina (art. 175) e quindi ha dichiarato tardiva la istanza di rimessione.

  • codice di procedura penale, art. 420-bis commi 2 e 3

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dichiarazione di irreperibilità/assenza; il ricorrente contestava l'uso del decreto di irreperibilità fatto valere dalla Corte di appello, sostenendo che la sola nomina di difensore prestampata non prova la conoscenza del processo. La Cassazione non ha esaminato il merito di questa valutazione a causa dell'inammissibilità per tardività.

  • codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. c) ed e)

    Indicati come basi normative per i motivi di cassazione (vizi di motivazione e travisamento dei dati di fatto). La Corte ha però ritenuto il ricorso inammissibile per ragioni preliminari (tardività) e quindi non ha preso in esame le questioni di merito sollevate ai sensi di questo articolo.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Articolo invocato per la condanna alle spese processuali e per la comminazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La richiesta di rimessione in termini è soggetta a termini decadenziali rigorosi: va proposta tempestivamente (30 giorni dalla conoscenza del provvedimento) e la tardività comporta l'inammissibilità senza esame del merito.
  • Se il ricorrente ha già depositato atti o richieste antecedenti che dimostrano una conoscenza anteriore del provvedimento, una successiva istanza di rimessione può essere dichiarata tardiva; le date indicate negli atti prodotti sono decisive ai fini della tempestività.
  • La mancata reperibilità di verbali d'udienza o l'assenza di documenti può essere rilevante, ma non necessariamente prevale su altri elementi documentali che provino la conoscenza del processo; la valutazione spetta al giudice e può essere superata da prove contrarie già in atti.
  • La mera nomina di un difensore non sempre prova la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, soprattutto se la nomina è generica (es. modulo prestampato senza indicazione del numero di procedimento); tuttavia, l'efficacia probatoria dipende dal contesto e dagli elementi documentali disponibili.
  • I vizi procedurali formali (tempestività della domanda) possono essere assorbenti: il giudice può dichiarare inammissibile il ricorso senza entrare nel merito quando ricorrono ragioni preliminari di decadenza o improcedibilità.
  • Le pronunce di inammissibilità possono comportare conseguenze economiche significative (spese processuali e sanzioni alla Cassa delle Ammende), perciò è essenziale curare termini e formalità nelle impugnazioni.

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