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Sentenza

Sentenza del 21/02/2017 n. 1545 - Comm. Trib. Prov. Milano

AVVIAMENTO - Accertamento maggiore valore - Cessione di ramo d'azienda - Presunzioni semplicissime - Listini di settore - Insufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva determinato un maggior valore dell'avviamento basandosi essenzialmente sui valori indicati nei listini di settore CAAM/FIMAA, senza illustrare adeguatamente il percorso logico-giuridico seguito né verificare la concreta applicabilità di quei dati alle caratteristiche specifiche del ramo d'azienda ceduto. La contestazione riguardava quindi l'insufficienza della motivazione dell'atto e l'assenza di elementi individualizzati idonei a giustificare la rettifica.

La decisione

La rettifica è stata ritenuta illegittima. Il solo riferimento a listini di settore costituisce una presunzione semplice e non è sufficiente, da solo, a dimostrare il maggior valore dell'avviamento. L'Amministrazione deve esaminare complessivamente i fattori rilevanti, collegare i dati dei listini alla concreta realtà aziendale e spiegare perché tali valori siano congrui nel caso specifico. In mancanza di questa contestualizzazione, non si verifica una valida inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

Massime di principio

  • Nella cessione di un ramo d'azienda, il valore dell'avviamento non può essere determinato applicando automaticamente parametri standard o listini di settore: occorre una valutazione complessiva e concreta dei fattori economici e aziendali rilevanti.
  • I listini CAAM/FIMAA o analoghi valori di mercato possono costituire elementi indiziari, ma non sono normalmente sufficienti da soli a fondare un accertamento.
  • L'atto impositivo deve spiegare il percorso logico e giuridico seguito, dimostrando la pertinenza dei dati utilizzati rispetto al settore, alle dimensioni, alla redditività e alle caratteristiche specifiche dell'azienda ceduta.
  • L'onere della prova non si trasferisce validamente sul contribuente quando l'Amministrazione formula una contestazione generica o basata su presunzioni semplicissime non adeguatamente corroborate.
  • In una situazione analoga, il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando l'assenza di una concreta comparazione con l'azienda ceduta e producendo elementi relativi a redditività, clientela, contratti, avviamento negativo, andamento economico e altre peculiarità dell'attività.

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