Tribunale, Sentenza T-95/24
Judgment of the General Court (First Chamber) of 30 April 2025. — Laura Food Srl v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark THE VERT DE CHINE 4011 ALJAMAL ALJAMAL 4011 B 552 – Earlier EU figurative marks 4011 B 552 and 4011 B 552 TE VERDE DI CINA – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-95/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Laura Food Srl contro la decisione dell’EUIPO che aveva confermato l’opposizione alla registrazione del marchio THE VERT DE CHINE 4011 ALJAMAL ALJAMAL 4011 B 552. Vengono dichiarate inammissibili le prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale e viene ritenuto corretto il giudizio della commissione di ricorso sul carattere distintivo degli elementi comuni "4011" e "b 552". Poiché i prodotti sono identici e destinati al consumo di massa, la somiglianza complessiva dei segni comporta un rischio di confusione.
Opposizione a marchio UE: conferma del diniego di registrazione del segno THE VERT DE CHINE 4011 ALJAMAL ALJAMAL 4011 B 552 per rischio di confusione con i marchi anteriori 4011 B 552 e 4011 B 552 TE VERDE DI CINA
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia correttamente ritenuto sussistente, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, un rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto e i marchi anteriori, in particolare quanto alla natura distintiva o descrittiva degli elementi numerici e alfanumerici comuni "4011" e "b 552" e alla similitudine visiva, fonetica e concettuale dei segni.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che sussiste rischio di confusione quando i segni condividono elementi numerici e alfanumerici dotati di carattere distintivo per una parte significativa del pubblico rilevante, anche se per un’altra parte tali elementi possono avere un significato descrittivo; in tal caso, se i prodotti sono identici e di largo consumo, la presenza nei segni degli elementi comuni dominanti o co-dominanti comporta una similitudine visiva, fonetica e concettuale sufficiente a giustificare il diniego di registrazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Opposizione a marchio UE: THE VERT DE CHINE 4011 ALJAMAL ALJAMAL 4011 B 552
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina il rischio di confusione tra il segno richiesto e due marchi anteriori figurativi contenenti gli elementi "4011" e "b 552".
Fatti e procedimento amministrativo
Laura Food Srl aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo per prodotti di classe 30, limitati nel corso del procedimento a "Tea". Un titolare terzo, Morghati Abderrahim, Ditta Individuale, aveva proposto opposizione fondandosi su due marchi anteriori figurativi dell’UE, registrati rispettivamente nel 2014 e nel 2019, entrambi comprensivi degli elementi numerici e alfanumerici comuni "4011" e "b 552". L’opposizione era basata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La divisione di opposizione aveva accolto parzialmente l’opposizione. La commissione di ricorso, con decisione del 12 dicembre 2023, aveva poi respinto l’impugnazione della richiedente, ritenendo sussistente un rischio di confusione.
Questioni preliminari: ammissibilità delle prove nuove
Il Tribunale dichiara irricevibili i documenti prodotti per la prima volta in giudizio, sia quelli allegati al ricorso sia la fotografia depositata prima dell’udienza. Richiama la regola secondo cui il controllo di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve essere effettuato sulla base del quadro fattuale e giuridico dinanzi all’EUIPO, senza che il Tribunale possa prendere in considerazione elementi nuovi posteriori o non sottoposti all’esame amministrativo.
Normativa applicabile e criteri di valutazione
Il giudizio si fonda sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrabile se, a causa dell’identità o somiglianza con un marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi, esiste un rischio di confusione per il pubblico nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Il Tribunale ribadisce anche i criteri consolidati: valutazione globale, interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti, e rilevanza della percezione del consumatore medio.
Pubblico rilevante e natura dei prodotti
La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante il pubblico generale dell’Unione e come livello di attenzione, al più, medio. Il Tribunale conferma tale impostazione, rilevando che il tè rientra normalmente tra gli alimenti poco costosi destinati al consumo di massa. Le argomentazioni della ricorrente, fondate su alcuni documenti nuovi e sull’idea che il tè sia un bene di particolare attenzione per ragioni di prezzo o di salute, non sono accolte.
Distintività degli elementi comuni "4011" e "b 552"
Il punto centrale della controversia riguarda la natura degli elementi comuni ai segni. Il Tribunale conferma che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che una parte non trascurabile del pubblico potrebbe percepire "4011" e "b 552" come indicazioni descrittive della qualità del tè, ma che una parte sostanziale del pubblico dell’Unione li percepisce semplicemente come lettere e numeri identificativi.
Ne deriva che tali elementi conservano carattere distintivo per una porzione significativa del pubblico. Il Tribunale osserva inoltre che:
- la prassi precedente dell’EUIPO non è vincolante in sé per la legittimità della decisione impugnata;
- la ricorrente non ha dimostrato che tali elementi siano comunemente riconosciuti come descrittivi da tutti o dalla maggior parte dei consumatori dell’Unione;
- l’onere di provare il carattere descrittivo degli elementi su cui la richiedente intende fondare la propria tesi incombe su di essa.
Elementi distintivi e dominanti nei segni
Quanto al marchio richiesto, il Tribunale conferma che gli elementi "4011" e "b 552" sono co-dominanti con il termine "aljamal". Gli altri elementi verbali e figurativi, incluso "thé vert de chine", sono considerati secondari o decorativi, ovvero dotati di minore capacità distintiva nel complesso del segno.
Per i marchi anteriori, la conclusione è analoga: gli elementi "4011" e "b 552" sono dominanti, mentre gli altri componenti grafici o testuali hanno importanza secondaria. Questa valutazione è decisiva perché quei numeri e codici appaiono immediatamente percepibili e condivisi dai segni in conflitto.
Somiglianza visiva, fonetica e concettuale
Sul piano visivo, il Tribunale conferma una somiglianza inferiore alla media: i segni coincidono negli elementi più forti e appariscenti, mentre le differenze dovute agli ulteriori elementi del marchio richiesto non bastano a escludere la somiglianza complessiva.
Sul piano fonetico, i segni sono ritenuti almeno simili, poiché il pubblico tende a pronunciare soprattutto gli elementi dominanti o co-dominanti, e i componenti minori non assumono rilievo decisivo.
Sul piano concettuale, la somiglianza è anch’essa inferiore alla media. Il Tribunale rileva che i segni condividono il riferimento al "legno" o alla superficie di una cassa, mentre la sola presenza dei dromedari nel marchio richiesto non è sufficiente, da sola, a escludere la somiglianza concettuale.
Valutazione globale del rischio di confusione
La valutazione finale tiene conto dell’identità dei prodotti, del loro carattere di beni di consumo di massa, della rilevanza preminente dell’aspetto visivo nei canali di vendita self-service e del carattere distintivo degli elementi comuni "4011" e "b 552". In questo contesto, la somiglianza visiva inferiore alla media, unita alla similitudine fonetica e concettuale, è sufficiente a fondare un rischio di confusione per il pubblico dell’Unione.
Dispositivo
Il Tribunale respinge il ricorso e condanna Laura Food Srl alle spese. La decisione conferma integralmente il diniego di registrazione del marchio richiesto per i prodotti controversi, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
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