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Sentenza

Sentenza del 05/02/2018 n. 194 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Riscossione - Notifica della cartella di pagamento - Irreperibilità relativa del destinatario - Applicazione dell'art. 140 cod. proc. civ. - Necessità che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 140 cod. proc. civ. - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità della notifica della cartella di pagamento effettuata in situazione di irreperibilità relativa. In tali casi deve essere applicato l'art. 140 cod. proc. civ., che richiede il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso e l'invio al destinatario della raccomandata informativa. La contestazione riguarda, in particolare, la mancata prova dell'inoltro e della ricezione della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la sola spedizione.

La decisione

La notifica è stata ritenuta nulla perché non è stata fornita la prova del corretto completamento di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 cod. proc. civ. La raccomandata informativa costituisce un adempimento fondamentale per consentire al contribuente di venire a conoscenza del deposito dell'atto e di prenderne visione. La notifica si perfeziona con la ricezione della raccomandata oppure, se la ricezione non avviene, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione, purché la spedizione sia adeguatamente provata.

Norme richiamate

  • Art. 140 cod. proc. civ.

    Notificazioni in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

    In caso di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica richiede il compimento di tutti gli adempimenti previsti, incluso l'invio della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale. La notifica si perfeziona con la ricezione della raccomandata o, in mancanza, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione.

  • Cassazione civile, ordinanza 3 agosto 2017, n. 19476

    Ha chiarito che la sola spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente quando non sia dimostrato il perfezionamento della procedura prevista dall'art. 140 cod. proc. civ.; la mancata prova degli adempimenti comporta la nullità della notifica.

Massime di principio

  • Quando il destinatario è temporaneamente irreperibile, la notifica della cartella di pagamento deve seguire integralmente la procedura dell'art. 140 cod. proc. civ.
  • L'agente notificatore deve poter dimostrare non solo il deposito dell'atto e l'affissione dell'avviso, ma anche l'invio della raccomandata informativa e il suo esito.
  • La sola attestazione o prova della spedizione della raccomandata può non essere sufficiente: la notifica si perfeziona con la ricezione oppure, se la raccomandata non viene ricevuta, dopo dieci giorni dalla spedizione validamente documentata.
  • La mancata prova di uno degli adempimenti essenziali può determinare la nullità della notificazione e impedire il perfezionamento della pretesa notificata.
  • In una controversia analoga è opportuno verificare la documentazione completa della notifica, inclusi relata, avviso di deposito, ricevuta della raccomandata informativa ed eventuale attestazione di compiuta giacenza.

Testo integrale

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