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Circolare

Circolare numero 6 del 22-01-2020

Con la presente circolare si conferma il principio dell’efficacia ab origine, ai fini pensionistici, dei periodi riscattati ai sensi dell’articolo 2, commi 5 e 5-quater, e dell’articolo 4 del D.lgs n. 184/1997 e si precisano i criteri di determinazione degli oneri di riscatto nelle ipotesi di opzione per il calcolo della pensione con il sistema esclusivamente contributivo

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare specifica che i riscatti con onere calcolato a percentuale conservano efficacia ab origine sul piano giuridico ma presentano limiti sugli effetti patrimoniali in quanto la rivalutazione del montante decorre dalla data di domanda. Vengono chiarite le regole di calcolo alternative previste dal comma 5-quater, le modalità di determinazione dell'onere quando l'interessato opta per il sistema esclusivamente contributivo (incluse opzione donna e computo per la Gestione separata) e gli effetti sulla decorrenza e sulla misura delle pensioni.

Chiarimenti sull'efficacia ab origine della contribuzione riscattata con calcolo a percentuale e sulla determinazione degli oneri in caso di opzione per il sistema contributivo (D.lgs. 184/1997, art. 2 commi 5 e 5-quater)

Punti principali

Normativa e criteri di calcolo

Riferimento al D.lgs. n. 184/1997 art. 2: per periodi valutati con il sistema retributivo si applica la riserva matematica (art. 13 legge 1338/1962); per quelli valutati con il sistema contributivo l'onere si calcola con le aliquote contributive vigenti e la retribuzione dei 12 mesi meno remoti rispetto alla domanda. Per il solo riscatto universitario valutato con il contributivo è prevista, in alternativa, la formula del comma 5-quater (versamento pari al livello minimo imponibile annuo moltiplicato per l'aliquota di computo).

Efficacia retroattiva e limiti patrimoniali

La contribuzione riscattata ha efficacia giuridica ab origine per la maturazione dei diritti pensionistici. Tuttavia, la rivalutazione del montante vale dalla data di domanda: se la pensione decorre prima della domanda, le rate anteriori sono calcolate escludendo i contributi riscattati; l'effetto contributivo sulla misura della pensione decorre dal mese successivo alla domanda. Se il riscatto è determinante per raggiungere soglie minime per la liquidazione, la decorrenza non può essere anteriore alla domanda. I periodi valutati con il contributivo sono sempre esclusi dal calcolo della retribuzione media pensionabile (neutralizzazione).

Natura negoziale e principio temporale

Il riscatto è un'operazione negoziale che si valuta con riferimento alla situazione assicurativa esistente alla data di presentazione della domanda; pertanto l'onere e gli effetti economici si determinano in relazione alla data domanda e alle regole applicabili allora.

Opzione per il sistema contributivo (art.1, comma 23 legge 335/1995)

Se l'opzione per il sistema contributivo è già esercitata, le domande di riscatto presentate successivamente e che altrimenti sarebbero state calcolate con la riserva matematica vengono determinate con il criterio a percentuale. Le domande presentate prima dell'opzione seguono le regole generali. L'accettazione dell'onere calcolato a percentuale rende irrevocabile l'opzione.

Opzione donna (art.16 D.L. n.4/2019)

Le lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31/12/2018 possono optare per la pensione anticipata con calcolo contributivo. Per ottenere l'onere di riscatto calcolato a percentuale è necessario che la domanda di riscatto sia presentata contestualmente alla domanda di pensione (opzione donna). È possibile richiedere la rideterminazione contributiva di domande di riscatto già presentate ma non ancora definite, purché entro il termine di pagamento dell'onere. In caso di rinuncia alla domanda di pensione l'onere torna a essere determinato secondo le regole ordinarie.

Facoltà di computo (art.3 D.M. 282/1996)

I soggetti che richiedono il computo verso la Gestione separata, con conseguente liquidazione interamente contributiva, possono chiedere che oneri che sarebbero stati calcolati con la riserva matematica siano determinati a percentuale, purché la domanda di riscatto sia presentata contestualmente alla domanda di pensione. Se il riscatto elimina i requisiti per il computo (es. anzianità >=18 anni al 31/12/1995), il computo non può essere accolto.

Modalità di determinazione della quota aggiuntiva di pensione

Quando il riscatto anticipa la decorrenza della pensione, la quota aggiuntiva attribuita per i periodi riscattati si calcola applicando alla retribuzione presa a base dell'onere l'aliquota di computo vigente alla data della domanda e, sull'importo così ottenuto, il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età dell'assicurato alla data della domanda.

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