Circolare numero 5 del 21-01-2020
Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 15 novembre 2019 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 278 del 27 novembre 2019) per l’anno 2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeGli importi delle indennità antitubercolari sono aggiornati in base alla variazione del trattamento minimo delle pensioni: +1,1% dal 1° gennaio 2019 e +0,4% dal 1° gennaio 2020. Sono indicati i nuovi importi giornalieri e mensili per assicurati, familiari, post-sanatorie e assegni di cura; la procedura automatizzata è stata aggiornata per il 2020. Viene inoltre chiarito che, per le indennità equiparate alla malattia, se l'indennità di malattia risulta inferiore al minimo fisso va erogata quella fissa.
Aggiornamento importi indennità antitubercolari per gli anni 2019 e 2020
Punti principali
Riferimenti normativi
Art. 4 legge 6/8/1975 n. 419 e art. 2, comma 2, legge 4/3/1987 n. 88: gli importi sono collegati alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni.
Variazioni percentuali
Variazione del trattamento minimo determinata dal MEF: +1,1% dal 1° gennaio 2019 (valore definitivo 2018 confermato) e +0,4% dal 1° gennaio 2020.
Nuovi importi (1° gennaio 2019 e 1° gennaio 2020)
Indennità giornaliera assicurati: € 13,43 (2019) → € 13,48 (2020); indennità giornaliera familiari/pensionati: € 6,71 → € 6,74; indennità post-sanatoriale assicurati: € 22,38 → € 22,47; post-sanatoriale familiari/pensionati: € 11,19 → € 11,23; assegno di cura/sostentamento mensile: € 90,32 → € 90,68.
Adeguamento procedurale
La procedura automatizzata di liquidazione è stata aggiornata con i nuovi importi per il 2020; per il 2019 non è stato necessario alcun adeguamento procedurale poiché il decreto ha confermato gli importi provvisori.
Indennità equiparate alla malattia
Dal 1° gennaio 2020 l'aggiornamento si applica anche alle indennità giornaliere pari all'indennità di malattia per i primi 180 giorni; se l'indennità di malattia è inferiore al minimo fisso (€ 13,48) deve essere erogata l'indennità fissa.
Firma
Circolare firmata dal Direttore generale vicario Vincenzo Caridi.
Testo integrale
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