Circolare numero 10 del 30-01-2020
Con la presente circolare vengono chiariti i riflessi applicativi dell’articolo 2, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, iscritti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria e titolari di assegno ordinario di invalidità previsto dall’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che per i dipendenti pubblici iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e titolari di assegno ordinario di invalidità il limite ordinamentale di età (65 anni) resta valido. Se il lavoratore ha già maturato il diritto a pensione (anche nella forma della "pensione di vecchiaia anticipata" prevista per invalidità >=80%) l'amministrazione può collocarlo a riposo al raggiungimento del limite; è però ammesso il trattenimento in servizio fino a 65 anni per consentire la conversione dell'assegno in pensione. La circolare riporta i requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata e le modalità di interlocuzione con l'INPS per accertamenti sanitari e verifiche contributive.
Istruzioni sull'applicazione dell'art.2, comma 5, del d.l. 31/08/2013, n.101 (conv. L.30/10/2013, n.125) ai dipendenti pubblici titolari di assegno ordinario di invalidità
Punti principali
Premessa
Richiamo dell'interpretazione autentica dell'art.24, comma 4 del d.l. n.201/2011 e dell'art.2, comma 5 del d.l. n.101/2013; finalità: fornire istruzioni operative per i dipendenti pubblici titolari di assegno ordinario di invalidità.
Limite ordinamentale e assegno ordinario di invalidità
La Presidenza del Consiglio indica che, se il dipendente non esercita subito il diritto alla pensione, l'amministrazione può mantenerlo in servizio fino al limite ordinamentale di 65 anni; al raggiungimento di tale età, se il diritto alla pensione (anche anticipata per invalidi) è già maturato, l'amministrazione può collocare il dipendente a riposo contando sulla conversione dell'assegno in pensione di vecchiaia.
Requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata
Condizioni riepilogate: invalidità accertata >=80%; età anagrafica (55 anni per le donne, 60 per gli uomini) con adeguamenti per speranza di vita (es. +12 mesi per 2019-2020); almeno 20 anni di contribuzione nel FPLD; decorso di 12 mesi dalla maturazione dell'ultimo requisito.
Ambito applicativo
Le disposizioni si applicano esclusivamente ai dipendenti pubblici iscritti al FPLD e titolari dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n.222/1984 art.1.
Procedura e responsabilità amministrativa
L'INPS fornirà alle amministrazioni informazioni su anzianità contributiva e titolarità dell'assegno; il datore di lavoro pubblico deve attivare la Struttura INPS territoriale per l'accertamento sanitario previsto dall'art.1, comma 8, del D.lgs. n.503/1992; esiti comunicati a interessato e datore di lavoro e utili per la definizione della domanda.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 29 gen 2020Circolare numero 8 del 29-01-2020
- Circolare · 29 gen 2020Circolare numero 9 del 29-01-2020
- Circolare · 31 gen 2020Circolare numero 11 del 31-01-2020
- Circolare · 3 feb 2020Circolare numero 12 del 03-02-2020
- Circolare · 4 feb 2020Circolare numero 16 del 04-02-2020
- Circolare · 4 feb 2020Circolare numero 15 del 04-02-2020
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →