Circolare numero 4 del 13-01-2020
Con la presente circolare, acquisito il preventivo assenso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono indicazioni per l’esame delle domande di indennizzo, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la cessazione definitiva dell’attività commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge n.128/2019 (conversione del D.L. n.101/2019) estende l'ambito di applicazione dell'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale permettendo la presentazione di domande anche per chi ha cessato l'attività tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, fermo restando il possesso dei requisiti di legge. La decorrenza del trattamento non può essere antecedente al 1° dicembre 2019. Le domande precedentemente rigettate solo per il requisito della data di cessazione devono essere riesaminate d'ufficio e quelle pendenti presso la Direzione centrale devono essere ritrasmesse alle strutture territoriali per la valutazione.
Estensione dell'indennizzo per cessazione attività commerciale (legge 2/11/2019, n.128) e istruzioni per il riesame delle domande rigettate
Punti principali
Nuovo ambito di applicazione
Art. 11-ter del D.L. n.101/2019 (convertito con L. n.128/2019) riconosce l'indennizzo anche ai soggetti che hanno cessato l'attività tra il 1/1/2017 e il 31/12/2018, purché in possesso dei requisiti dell'art.2 del D.lgs. n.207/1996.
Data di entrata in vigore e decorrenza
La legge è entrata in vigore il 3/11/2019; tuttavia la decorrenza dell'indennizzo non può essere anteriore al 1/12/2019.
Requisiti e modalità
Restano validi i requisiti, le condizioni di accesso, le modalità di presentazione, l'importo del trattamento e le incompatibilità già indicati nella circolare n.77 del 24/05/2019.
Riesame delle domande rigettate
Le domande rigettate esclusivamente per la motivazione della cessazione anteriore al 1/1/2019 devono essere riesaminate d'ufficio dalle strutture territoriali, con tempestiva comunicazione agli interessati.
Gestione delle domande pendenti presso la Direzione centrale
Le istanze pendenti presso la Direzione centrale Pensioni – Area Contenzioso, in attesa del parere del Comitato, devono essere inviate nuovamente alle strutture territoriali per la valutazione di accoglimento.
Decorrenza per le domande riesaminate
In tutti i casi di riesame o di nuove valutazioni la decorrenza dell'indennizzo sarà fissata al 1/12/2019, subordinatamente alla verifica dei requisiti e delle condizioni di legge.
Firma
Direttore Generale Gabriella Di Michele.
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