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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8472/2022 del 15/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Fallimento Zenith chiedeva l'ammissione al passivo del Fallimento del Consorzio di un credito garantito da fideiussione rilasciata dal Consorzio a favore di una sua associata (Greci Agro Industriale s.r.l.). Il giudice delegato aveva escluso la validità della fideiussione ritenendo che il Consorzio, quale "confidi minore" non iscritto nell'albo degli intermediari (art. 107 prev.), fosse legittimato esclusivamente a prestare la "garanzia collettiva dei fidi" in favore di banche/enti finanziari e non potesse rilasciare fideiussioni a terzi o a favore di privati; il Tribunale di Roma, invece, aveva accolto l'opposizione di Zenith ritenendo valida la fideiussione in quanto l'oggetto sociale del Consorzio consentiva il rilascio di garanzie e la normativa sui confidi minori non vietava espressamente tali fideiussioni. Il Consorzio ha impugnato in Cassazione la decisione del Tribunale sostenendo che la disciplina dei confidi minori impedisce tali garanzie e che ciò comporta la nullità della fideiussione.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso del Fallimento del Consorzio. La Corte ha ritenuto che la fideiussione prestata dal "confidi minore" a favore di un proprio associato non è nulla per contrasto con norme imperative: la normativa sui confidi (artt. 13 d.l. 269/2003 e art. 155 T.U.B. ratione temporis) non contiene una sanzione testuale di nullità né implica automaticamente una proibizione assoluta tale da far ricadere l'atto nella nullità virtuale ex art. 1418 c.c. La Corte ha quindi confermato la validità del contratto di fideiussione e, di conseguenza, l'esistenza del credito opponibile al fallimento del Consorzio. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • T.U.B. (Testo unico bancario) - art. 155, comma 4 (ratione temporis)

    prevede l'iscrizione di taluni confidi in una specifica sezione dell'elenco e disciplina i confidi cosiddetti "minori"

    La Corte rileva che l'iscrizione nella sezione prevista non comporta, di per sé, l'impossibilità per il confidi di compiere singoli atti negoziali (come una fideiussione a favore di un associato) e che la norma non contiene una sanzione testuale di nullità per tali atti

  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 13 (convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326)

    definisce l'attività di garanzia collettiva dei fidi come "prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie" volta a favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario

    La Corte osserva che la definizione e la previsione di esercizio "esclusivo" dell'attività di garanzia collettiva non implica automaticamente un divieto assoluto a compiere atti negoziali diversi; la norma non stabilisce una nullità espressa per atti diversi

  • T.U.B. - art. 106 (oggi corrispondente al previgente art. 107)

    disciplina l'albo/registro degli intermediari finanziari autorizzati e le attività riservate

    La Corte distingue le attività riservate agli intermediari iscritti e l'eventuale divieto di compiere talune operazioni "nei confronti del pubblico" da un divieto assoluto di stipulare singole fideiussioni a favore di associati; la riserva di attività può determinare nullità quando la legge richiede espressa autorizzazione per esercitare una specifica attività, ma non era il caso concreto

  • Codice civile - art. 1418, comma 1

    nullità del negozio quando manca una condizione richiesta dalla legge o quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente

    La Corte ricorda che l'art. 1418 consente di dichiarare la nullità anche in assenza di sanzione testuale solo se la norma violata è imperativa e sufficientemente precisa; nel caso di specie, non ricorrono gli indici di tale imperatività idonei a determinare la nullità della fideiussione

  • Codice civile - art. 1424

    regole sulla conversione del negozio quando possibile

    La Corte osserva che, anche quando manchi una autorizzazione richiesta per certe attività (caso depositi bancari in precedenti giurisprudenziali), il contratto può in qualche ipotesi essere convertito in altro negozio. Tuttavia, la fideiussione nulla difficilmente è convertibile in altra figura conservativa, e nel caso concreto la nullità non è stata ritenuta

  • D.M. 2 aprile 2015, n. 53

    contiene norme sull'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma svolta dagli intermediari finanziari "nei confronti del pubblico"

    La Corte usa il decreto per chiarire che la normativa sul finanziamento al pubblico distingue attività professionali riservate, ma non vieta espressamente il rilascio di singole fideiussioni da parte di confidi minori a favore dei propri associati

  • Normativa fallimentare - art. 31 legge fall. (riformata dal d.lgs. n. 5/2006)

    previsione sulla costituzione del curatore nei giudizi d'impugnazione dello stato passivo

    La Corte conferma che non è richiesta l'autorizzazione del giudice delegato per la costituzione del curatore nei ricorsi in cassazione avverso provvedimenti sullo stato passivo, e quindi il ricorso del curatore del Consorzio era ammissibile

Massime di principio

  • La semplice indicazione che un soggetto svolge "esclusivamente" una determinata attività normativa (es. "garanzia collettiva dei fidi") non implica automaticamente un divieto assoluto e la nullità di ciascun atto negoziale diverso, salvo che la legge disponga espressamente una sanzione di nullità o emergano chiari indici di imperatività della norma
  • Per dichiarare la nullità di un negozio ai sensi dell'art. 1418 c.c. occorre verificare se la norma violata sia effettivamente imperativa, specifica e idonea a incidere sulla validità del negozio; l'assenza di una sanzione testuale orienta contro la qualificazione automatica come nullità virtuale
  • Quando l'attività è riservata a soggetti autorizzati e l'operatore ha esercitato un'attività che la legge riserva espressamente (e che richiede autorizzazione), la mancanza di autorizzazione può portare a nullità; occorre valutare caso per caso la natura dell'attività, il destinatario (pubblico vs associati) e gli interessi pubblici protetti
  • Verificare sempre l'oggetto sociale e la visura camerale del soggetto negoziante: se l'oggetto sociale include il rilascio di garanzie personali/realI, ciò rafforza la validità degli atti compiuti, salvo clausole normative contrarie
  • In situazioni ambigue, valutare anche i rimedi alternativi (es. conversione ex art.1424 c.c.) quando applicabile, tenendo conto che alcune figure (es. fideiussione) potrebbero non essere facilmente convertibili in altra fattispecie
  • Nelle controversie sullo stato passivo fallimentare, accertare preliminarmente l'ammissibilità del ricorso del curatore (art. 31 legge fall.) e la possibilità di far valere censure in cassazione senza autorizzazione del giudice delegato

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