Ordinanza n. 6578/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del Verbale n. -OMISSIS- del 07/01/2026 della Commissione Sanitaria di Appello A.M. notificato in pari data, recante giudizio di inidoneità del ricorrente per «labilità emotiva» nell’ambito del concorso per l’ammissione al 17° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) dell’Aeronautica Militare – Corpo di Commissariato; nonché impugnazione, per quanto occorra, del decreto di approvazione della graduatoria e della graduatoria medesima, nella parte in cui non consentono l’ammissione del ricorrente al corso per effetto dell’esclusione fondata sul già menzionato giudizio sanitario; nonché di ogni ulteriore atto presupposto e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale della Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare recante il giudizio di inidoneità per "labilità emotiva", nonché il decreto e la graduatoria concorsuale nella parte relativa all'esclusione del candidato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità sanitaria adottato dalla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare nell'ambito del concorso per l'ammissione al 17° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata dell'Aeronautica Militare - Corpo di Commissariato, nonché, per quanto occorra, il decreto di approvazione della graduatoria e la graduatoria stessa, nella parte in cui non consentono la sua ammissione al corso. Dalla motivazione emerge che, nelle more, la graduatoria concorsuale è stata approvata. Poiché il ricorso deve essere notificato ad almeno un controinteressato ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., il difensore del ricorrente ha chiesto la rimessione in termini, dichiarando di non aver potuto accedere alla graduatoria e quindi di non aver potuto individuare il controinteressato cui notificare il ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di rimessione in termini e ha assegnato al ricorrente un termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per notificare il ricorso ad almeno uno dei controinteressati individuabili in base alla graduatoria approvata. Ha inoltre imposto il deposito della prova della notifica entro i dieci giorni successivi alla sua esecuzione. Il giudizio non è stato definito nel merito: è stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 3 giugno 2026. È stato altresì disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate nel provvedimento.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il ricorso deve essere notificato ad almeno uno dei controinteressati; l'adempimento è stato disposto dal TAR dopo l'approvazione della graduatoria concorsuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della tutela dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso, venga approvata la graduatoria di una procedura concorsuale e risultino individuabili controinteressati, il giudice può imporre al ricorrente la notificazione del ricorso ad almeno uno di essi ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.
- La mancata possibilità di accedere alla graduatoria e di individuare tempestivamente il controinteressato può giustificare la rimessione in termini per la notificazione, con assegnazione di un termine perentorio e obbligo di depositare la prova dell'adempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 770/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 126/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 128/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 129/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 2137/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 2138/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →