Ordinanza n. 1227/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del Rapporto Informativo n. -OMISSIS- relativo al periodo dal 2 luglio 2025 al 31 agosto 2025, ricompilato in esecuzione del provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare n. -OMISSIS- del 2 aprile 2026 e comunicato al ricorrente in data 17 giugno 2026, di ogni atto di compilazione, revisione, approvazione, trasmissione e inserimento del rapporto nella documentazione matricolare del Militare nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rapporto informativo ricompilato relativo al periodo dal 2 luglio 2025 al 31 agosto 2025, con i relativi atti di compilazione e inserimento nella documentazione matricolare
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il militare ha impugnato il rapporto informativo ricompilato in esecuzione di un precedente provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare del 2 aprile 2026, comunicato il 17 giugno 2026, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare. Ha dedotto che per una parte sostanziale del periodo valutato non aveva prestato servizio effettivo a bordo, essendo stato posto in licenza dal 2 luglio al 13 luglio 2025 e, secondo una comunicazione del 10 luglio, dal 13 luglio al 31 agosto 2025. Ha contestato che lo statino allegato al rapporto non indicasse il numero dei giorni di assenza, riportando soltanto la dicitura «NEGATIVO», circostanza non contestata dall’Amministrazione. La questione cautelare riguarda quindi la corretta applicazione delle istruzioni ministeriali, che prevedono in via ordinaria il rapporto informativo per periodi di servizio effettivo pari o superiori a 60 giorni e disciplinano sia i casi eccezionali di valutazione per periodi inferiori sia la dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare nei limiti del riesame, senza annullare in questa fase il rapporto informativo. Ha ritenuto opportuno che l’Amministrazione riesamini la valutazione entro 20 giorni, conteggiando e indicando i giorni di assenza dal servizio nel periodo considerato e verificando se ricorra una delle ipotesi che consentono di redigere un rapporto informativo per periodi inferiori a 60 giorni oppure se debba essere compilata una dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica. Il riesame dovrà concludersi con un nuovo provvedimento espresso e congruamente motivato, salva la possibilità di confermare l’atto impugnato. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 18 novembre 2026 per verificare l’esito del remand. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
Istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri, Capitolo I, punto 3
Il rapporto informativo è il documento da formare per valutare servizi per: (1) periodi pari o superiori a 60 giorni, ma inferiori a 180. I 60 giorni, stabiliti quale periodo minimo per la formazione del rapporto informativo, debbono essere giorni di effettivo servizio (deve cioè essere sempre sottratta dal computo ogni assenza dal servizio opportunamente documentata con il Modello E). Per documentare periodi inferiori a 60 giorni è compilata una dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica (vds. successivo punto 5.); (…) (3) periodi di tempo anche inferiori a 60 giorni quando si tratta di valutare: - servizi prestati in operazioni di carattere nazionale o internazionale sancite da specifiche disposizioni di legge, qualora espressamente disposto dallo Stato maggiore della difesa o dal Centro operativo di vertice interforze o dagli Stati maggiori di Forza armata o dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, con direttive che ne fissino modalità e termini; - personale richiamato dal congedo; - servizio in tempo di guerra.
Il periodo minimo di 60 giorni per il rapporto informativo si computa considerando i giorni di effettivo servizio e sottraendo le assenze documentate. Per periodi inferiori occorre verificare se ricorra una delle ipotesi eccezionali indicate; altrimenti va formata la dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica.
Massime di principio
- Nel calcolare il periodo utile per la formazione di un rapporto informativo militare, il requisito minimo di 60 giorni va riferito ai giorni di effettivo servizio, sottraendo le assenze documentate; l’amministrazione deve indicare le assenze rilevanti e verificare se ricorrono le ipotesi eccezionali che consentono la valutazione per periodi inferiori.
- Quando il rapporto informativo non rende conoscibile il conteggio dei giorni di assenza e la contestazione di tale omissione non è smentita dall’Amministrazione, in sede cautelare può essere disposto il riesame della valutazione, con nuovo provvedimento espresso e congruamente motivato, senza che ciò comporti necessariamente l’immediato annullamento dell’atto impugnato.
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