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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1540

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1540 della Commissione, del 6 luglio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, autobus o autocarri, con un indice di carico inferiore o uguale a 121 (pneumatici), originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32026R1540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di pneumatici per autovetture e autocarri leggeri originari della Cina, a seguito di un’inchiesta che ha accertato dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e un nesso causale tra le importazioni a basso prezzo e il deterioramento economico del settore UE. La Commissione ha applicato il metodo del valore normale costruito sulla base di un paese rappresentativo, individuato nella Turchia, e ha determinato i margini di dumping e di pregiudizio secondo la regola del dazio inferiore. Sono previste aliquote differenziate per il gruppo Hankook, per Shandong Yongsheng, per le altre società cooperanti e per tutte le altre importazioni cinesi.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di pneumatici nuovi in gomma per autovetture, autobus o autocarri leggeri originari della Repubblica popolare cinese.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (incluse le auto di tipo break e da corsa) e per autobus o autocarri, con indice di carico inferiore o uguale a 121, attualmente classificati ai codici NC 4011 10 00 e 4011 20 10, originari della Repubblica popolare cinese. Le misure colpiscono sia i produttori espressamente elencati con dazio individuale sia tutte le altre imprese cinesi non nominate, con disciplina specifica per le società che hanno collaborato e per i nuovi esportatori. Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; non prevede applicazione retroattiva poiché non sono state istituite misure provvisorie.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1540 – dazio antidumping definitivo sui pneumatici nuovi originari della RPC

Il regolamento istituisce misure antidumping definitive sulle importazioni nell’Unione di pneumatici nuovi di gomma per autovetture, autobus o autocarri leggeri con indice di carico non superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione conclude per l’esistenza di dumping, di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e di un nesso causale tra le importazioni cinesi a basso prezzo e il deterioramento economico del settore europeo.

La costruzione del valore normale è stata effettuata sulla base di un paese rappresentativo, individuato nella Turchia, perché il mercato cinese è stato considerato affetto da distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036. Il regolamento stabilisce aliquote differenziate per il gruppo Hankook, per Shandong Yongsheng, per le altre società cooperanti e per tutte le altre imprese cinesi, con meccanismi di controllo doganale sulla base di fattura commerciale valida.

1. Contesto procedurale e fonti normative

L’inchiesta è stata aperta il 21 maggio 2025 sulla base di una denuncia presentata il 7 aprile 2025 dalla Coalition Against Unfair Tyre Imports, per conto dell’industria dell’Unione di pneumatici per autovetture e autocarri leggeri. La Commissione ha registrato le importazioni del prodotto con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1538 e ha svolto la procedura nel quadro del regolamento di base (UE) 2016/1036, in particolare gli articoli 5, 7, 16, 17, 19, 19 bis, 20 e 21.

La Commissione ha inoltre proceduto a divulgazione definitiva delle informazioni il 27 aprile 2026 e a ulteriori informazioni finali il 26 maggio 2026, a seguito di correzioni contabili e ricalcoli di SGAV, costi e prezzi CIF. Non sono state istituite misure provvisorie; ciò ha escluso la riscossione retroattiva del dazio definitivo.

2. Ambito materiale del prodotto

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è definito in modo ampio e include pneumatici nuovi, di gomma, destinati ad autoveicoli da turismo, autobus o autocarri, con indice di carico inferiore o uguale a 121, classificati nei codici NC 4011 10 00 e 4011 20 10. La Commissione ha respinto numerose richieste di esclusione, tra cui quelle relative a pneumatici temporanei, per rimorchi, a fascia bianca e ad altri pneumatici di nicchia, ritenendo che condividessero le caratteristiche fondamentali e l’uso di base del prodotto definito.

È stato altresì confermato che il mercato dell’Unione è segmentato in tre livelli:

  • livello 1: premium;
  • livello 2: intermedio;
  • livello 3: economico.

La Commissione ha considerato tale segmentazione rilevante per l’analisi del pregiudizio e dell’undercutting, ma non sufficiente a giustificare un’esclusione di singoli tipi di pneumatico dal perimetro del prodotto.

3. Metodo di calcolo del dumping: valore normale e paese rappresentativo

Poiché la Commissione ha ritenuto sussistenti distorsioni significative in Cina, il valore normale non è stato ricavato dai prezzi interni cinesi. In base all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, esso è stato costruito sulla base di costi esenti da distorsioni riferiti a un paese rappresentativo, con aggiunta di SGAV e profitti congrui.

La Commissione ha selezionato la Turchia come paese rappresentativo, dopo aver esaminato anche Argentina, Brasile, Colombia, Indonesia, Malaysia, Messico, Serbia, Sud Africa e Thailandia. I criteri determinanti sono stati:

  • livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina;
  • produzione del prodotto simile nel paese;
  • disponibilità di dati pertinenti e affidabili;
  • assenza di distorsioni rilevanti nelle importazioni dei principali fattori produttivi.

Per la costruzione dei costi esenti da distorsioni, la Commissione ha utilizzato il Global Trade Atlas per le materie prime, l’Istituto di statistica turco per il lavoro e il gas, l’EMRA per l’energia elettrica e fonti turche per l’acqua. Per le SGAV e i profitti, ha fatto affidamento sui bilanci 2024 di Brisa Bridgestone e, successivamente, anche sui dati di Sumitomo Rubber Türkiye.

4. Distorsioni significative in Cina

La Commissione ha dedicato ampio spazio alla ricostruzione delle distorsioni dell’economia cinese, facendo riferimento alla relazione della Commissione del 10 aprile 2024 sulle significant distortions in Cina. In sintesi, ha ritenuto che l’economia cinese sia caratterizzata da:

  • ruolo dominante della proprietà pubblica;
  • leadership pervasiva del PCC nelle imprese pubbliche e private;
  • pianificazione industriale vincolante;
  • intervento pubblico nel credito, nei prezzi, nei costi e nelle allocazioni di risorse;
  • distorsioni del mercato del lavoro;
  • distorsioni del diritto fallimentare e patrimoniale;
  • accesso ai finanziamenti orientato da obiettivi di politica pubblica.

Secondo la Commissione, tali distorsioni investono anche il settore degli pneumatici e i suoi fattori produttivi a monte, rendendo non affidabili prezzi e costi interni cinesi ai fini del calcolo del valore normale.

5. Margini di dumping e prezzi all’esportazione

Per i produttori esportatori campionati, la Commissione ha calcolato il prezzo all’esportazione in base ai prezzi realmente pagati o pagabili, ovvero, per le vendite tramite società collegate, ricostruendo il prezzo a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, con detrazione dei costi successivi all’importazione e delle SGAV dell’importatore collegato.

I margini di dumping definitivi sono stati determinati come segue:

  • gruppo Hankook: 7,4% (dumping), con dazio definitivo 4,3%;
  • Shandong Yongsheng Rubber Group Co., Ltd: 45,3%;
  • altre società cooperative: 24,4%;
  • tutte le altre importazioni originarie della RPC: 45,3%.

La Commissione ha precisato che, per i produttori cooperanti non inclusi nel campione, il margine è stato calcolato come media ponderata dei margini del campione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 6. Per i non cooperanti, il margine è stato fissato sulla base dei dati disponibili, in ragione dell’elevato livello di cooperazione complessiva.

6. Analisi del pregiudizio all’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione è stata individuata come composta da almeno 10 gruppi di produttori. Durante il periodo in esame (2021-2024), la produzione dell’Unione è diminuita dell’8%, la capacità produttiva del 4%, l’utilizzo degli impianti è sceso dall’86% all’83%, le vendite sul mercato UE sono calate del 4% e la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dal 60% al 53%.

Sul piano microeconomico, la redditività delle vendite UE ad acquirenti indipendenti è diminuita dal 14,8% all’8,0%. Anche per livelli, la tendenza è stata negativa:

  • livello 1: da 15,1% a 7,9%;
  • livello 2: da 17,6% a 13,0%;
  • livello 3: da 9,4% a 2,1%.

La Commissione ha ritenuto che la maggior parte degli indicatori rilevanti fosse coerente con un pregiudizio notevole, superando i segnali positivi relativi a flusso di cassa, investimenti e rendimento del capitale investito. Ha inoltre respinto l’idea di una valutazione segmentata tale da isolare il pregiudizio al solo livello 3.

7. Nesso causale e altri fattori

La Commissione ha ritenuto provato un nesso causale effettivo e sostanziale tra l’aumento delle importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Nel periodo in esame, le importazioni cinesi sono aumentate del 62% e la loro quota di mercato è salita dal 18% al 28%, mentre i prezzi cinesi sono rimasti costantemente inferiori a quelli dell’industria UE, causando contrazione dei prezzi e pressione competitiva su tutti i livelli.

Sono stati esaminati anche altri fattori, in particolare:

  • importazioni da paesi terzi, ritenute non pregiudizievoli nel complesso;
  • andamento delle esportazioni dell’industria UE, che ha subito un calo ma con prezzi in aumento;
  • aumento dei costi di produzione e investimenti, considerati fattori che hanno inciso ma non hanno interrotto il nesso causale;
  • auto-importazioni dalla Cina, giudicate marginali.

8. Interesse dell’Unione

La Commissione ha concluso che l’istituzione delle misure non è contraria all’interesse dell’Unione. Ha ritenuto che le misure avrebbero verosimilmente consentito all’industria UE di recuperare volumi, quota di mercato e redditività, e di contrastare la pressione concorrenziale sleale delle importazioni cinesi.

Le obiezioni di importatori, utilizzatori e associazioni di distributori sono state considerate in larga parte generiche o non supportate da elementi di prova. La Commissione ha escluso che le misure determinino automaticamente carenze di approvvigionamento, richiamando la capacità produttiva UE, la presenza di almeno 10 produttori europei e l’esistenza di fonti alternative di importazione.

9. Determinazione del livello della misura

La Commissione ha applicato la regola del dazio inferiore: il dazio definitivo è stato fissato al livello più basso tra margine di dumping e margine di pregiudizio. Il margine di pregiudizio è stato calcolato sulla base di un prezzo non pregiudizievole, ottenuto aggiungendo al costo di produzione un profitto di riferimento e un importo per costi futuri ambientali, inclusa una voce inferiore a 0,5 EUR/pneumatico per quote CO2.

Le aliquote definitive risultano quindi:

  • gruppo Hankook: 4,3%;
  • Shandong Yongsheng: 45,3%;
  • altre società cooperanti: 24,4%;
  • tutte le altre importazioni cinesi: 45,3%.

La Commissione ha respinto sia la richiesta di prezzi minimi all’importazione sia la proposta di dazi fissi, ritenendo che in un mercato con ampia varietà di prodotto e canali collegati tali soluzioni sarebbero poco praticabili e meno efficaci.

10. Obblighi doganali, nuove imprese esportatrici e controlli anti-elusione

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida recante una dichiarazione specifica, datata e firmata dal responsabile della società emittente, che attesti fabbricazione, identità del produttore e correttezza delle informazioni. In mancanza, si applica il dazio per tutte le altre importazioni originarie della RPC.

Il regolamento prevede inoltre la possibilità di estendere l’allegato a nuovi produttori esportatori cinesi che dimostrino cumulativamente:

  • di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta (1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024);
  • di non essere collegati a esportatori o produttori già soggetti alle misure;
  • di aver esportato successivamente o di aver assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi nell’Unione.

Sono richiamate anche misure speciali contro l’elusione, inclusa la possibilità di avviare un’inchiesta antielusione in caso di aumento significativo dei volumi di esportazione dopo l’adozione delle misure.

11. Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Apertura dell’inchiesta e campionamento

L’inchiesta antidumping è stata aperta il 21 maggio 2025 su denuncia presentata il 7 aprile 2025 dalla Coalition Against Unfair Tyre Imports per conto dell’industria dell’Unione. La Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni con regolamento di esecuzione (UE) 2025/1538 e ha applicato il campionamento ex articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036: tre produttori dell’Unione, due produttori esportatori cinesi (Shandong Yongsheng e gruppo Hankook) e due importatori indipendenti sono stati selezionati; diverse richieste di esame individuale sono state respinte per ragioni di rappresentatività e di tempo.

Definizione del prodotto e prodotti esclusi

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è definito in termini ampi, includendo tutti i pneumatici nuovi per autovetture, autobus o autocarri leggeri con indice di carico non superiore a 121. La Commissione ha respinto le richieste di esclusione di pneumatici temporanei, per rimorchi, a fascia bianca e di altri pneumatici di nicchia, ritenendo che condividessero le caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e fossero in concorrenza con il prodotto definito. È stata inoltre confermata la segmentazione del mercato in tre livelli (1 premium, 2 intermedio, 3 economico), utilizzata per l’analisi del pregiudizio.

Metodo di determinazione del valore normale

Poiché la Commissione ha ritenuto esistenti distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, il valore normale non è stato costruito sui prezzi e costi interni cinesi. È stato invece calcolato sulla base di costi di produzione e vendita esenti da distorsioni riferiti a un paese rappresentativo, con aggiunta di SGAV e profitti congrui ed esenti da distorsioni. La Turchia è stata selezionata come paese rappresentativo; come fonti di riferimento sono stati utilizzati il Global Trade Atlas, l’Istituto di statistica turco, l’autorità turca dell’energia (EMRA) e l’Ufficio per gli investimenti della Presidenza turca.

Distorsioni significative in Cina e scelta della Turchia

La Commissione ha fondato la propria conclusione su elementi relativi al sistema economico cinese, alla presenza e influenza del PCC, alla pianificazione industriale, al controllo statale nelle imprese, alle distorsioni sul mercato del lavoro, all’accesso al credito e ai diritti di proprietà. Dopo aver valutato paesi candidati come Argentina, Brasile, Colombia, Indonesia, Malaysia, Messico, Serbia, Sud Africa, Thailandia e Turchia, ha concluso che la Turchia era l’unico paese rappresentativo adeguato per qualità e disponibilità dei dati, basso livello di distorsione da importazioni cinesi nei principali fattori produttivi e disponibilità di bilanci affidabili.

Margini di dumping e di pregiudizio

Per il gruppo Hankook il margine di dumping definitivo è stato fissato al 7,4% in fase istruttoria e il dazio definitivo al 4,3% in applicazione della regola del dazio inferiore; per Shandong Yongsheng il margine e il dazio sono pari al 45,3%; per le altre società cooperative il margine di dumping è pari al 24,4%; per tutte le altre importazioni originarie della Cina il margine e il dazio sono pari al 45,3%. Il margine di pregiudizio è stato calcolato con un profitto di riferimento compreso tra il 9,4% e il 18,6-19,6% e con un aggiustamento aggiuntivo per costi futuri di conformità ambientale, inclusi costi di acquisto di quote di CO2 inferiori a 0,5 EUR/pneumatico.

Analisi del pregiudizio e nesso causale

La Commissione ha riscontrato un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, considerando produzione, capacità, utilizzo impianti, vendite, quota di mercato, occupazione, produttività e redditività. Nel periodo 2021-2024 la produzione UE è scesa dell’8%, le vendite del 4%, la quota di mercato dal 60% al 53% e l’occupazione del 5%, mentre le importazioni cinesi sono aumentate del 62% e la loro quota di mercato dal 18% al 28%. È stato accertato un nesso causale sostanziale tra importazioni oggetto di dumping e pregiudizio, senza che altri fattori (importazioni da paesi terzi, esportazioni UE, aumento dei costi, auto-importazioni, investimenti) interrompessero il nesso.

Forma e applicazione delle misure

La Commissione ha applicato la regola del dazio inferiore, scegliendo il minore tra margine di dumping e margine di pregiudizio. Ha respinto la proposta di dazi fissi o di prezzi minimi all’importazione, ritenendo impraticabile la loro applicazione in un mercato molto segmentato e con molte categorie di prodotto e canali di vendita collegati. Le aliquote individuali si applicano solo previa presentazione di una fattura commerciale valida recante una specifica dichiarazione di origine e fabbricazione; in mancanza, si applica il dazio per tutte le altre importazioni.

Nuovi esportatori, registrazione e retroattività

L’allegato può essere aggiornato per inserire nuovi produttori esportatori cinesi che dimostrino di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta, di non essere collegati a soggetti già assoggettati alle misure e di aver esportato successivamente o assunto obbligazioni contrattuali irrevocabili di esportazione. Le importazioni erano state registrate ai fini di una eventuale riscossione retroattiva, ma poiché non sono state imposte misure provvisorie non si è proceduto alla riscossione retroattiva del dazio definitivo.

Interesse dell’Unione

La Commissione ha concluso che l’istituzione delle misure non è contraria all’interesse dell’Unione. Ha ritenuto che le misure consentiranno all’industria UE di recuperare volumi, quota di mercato e redditività, mentre le obiezioni di importatori, utilizzatori e associazioni di settore sono state ritenute generiche o non provate. La Commissione ha escluso che si determinino carenze di approvvigionamento generalizzate, rilevando l’esistenza di capacità produttiva UE e di fonti alternative di importazione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedoganemercato internodifesa commerciale

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