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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09181/2026 del 11/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi a seguito di verifica svolta nei confronti di un terzo, al quale erano state contestate fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Gli atti riguardavano la società per imposte dirette e IVA relative all'anno 2011 e il socio unico per redditi di partecipazione relativi al 2010 e al 2011. I giudici di merito avevano annullato gli avvisi ritenendo, da un lato, che l'ufficio avesse motivato in modo generico richiamando gli esiti della verifica sul terzo senza allegare la documentazione e, dall'altro, che la società avesse provato l'effettivo acquisto e la successiva rivendita delle autovetture, senza che emergessero elementi idonei a dimostrare la consapevolezza della frode. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione degli artt. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 e 55 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere insufficiente la prova dell'inesistenza soggettiva delle operazioni e nel non valorizzare la mancata risposta al questionario, che aveva giustificato l'accertamento induttivo puro. È stato proposto anche un secondo motivo, relativo alla pretesa nullità del procedimento per violazione dell'art. 295 c.p.c. e alla dedotta opposizione del giudicato sul capo riguardante gli accertamenti nei confronti del socio, ma tale motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondata la censura sulla ripartizione dell'onere probatorio nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti. Ha affermato che la mancata risposta al questionario non può essere considerata irrilevante e che il giudice di merito deve verificare se l'Ufficio abbia fornito elementi indiziari idonei a provare l'inesistenza soggettiva delle operazioni e la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode da parte del contribuente. Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame del profilo accolto, di quello assorbito e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973

    richiamato quale base dell'accertamento induttivo puro; la Corte afferma che la mancata risposta al questionario non può essere considerata irrilevante ai fini della ricostruzione della fattispecie

  • art. 55 d.P.R. 633/1972

    richiamato insieme all'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 quale parametro della ripresa fiscale contestata

  • art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. 600/1973

    richiamato in relazione ai limiti del diritto al silenzio e alla preclusione probatoria per gli elementi informativi favorevoli al contribuente non già in possesso dell'Amministrazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del motivo per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 363, n. 4, c.p.c.

    richiamato per respingere l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso

  • art. 295 c.p.c.

    invocato nel secondo motivo, rimasto assorbito, per la dedotta sospensione necessaria in relazione al giudicato

Massime di principio

  • Nelle contestazioni IVA e imposte dirette relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare non solo la fittizietà soggettiva del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario, o la sua possibilità di conoscerla usando l'ordinaria diligenza, della partecipazione a un'evasione d'imposta.
  • L'onere probatorio dell'Ufficio può essere assolto anche in via presuntiva, ma mediante elementi oggettivi e specifici, gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare il coinvolgimento del contribuente nella frode.
  • Una volta fornita dall'Amministrazione una base indiziaria adeguata, grava sul contribuente la prova contraria di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto nell'operazione fraudolenta.
  • La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, così come la mancata percezione di vantaggi dalla rivendita dei beni o dei servizi, non sono di per sé sufficienti a vincere la pretesa fiscale quando risultino provati gli altri presupposti dell'operazione soggettivamente inesistente.
  • Nel processo tributario, la mancata risposta del contribuente al questionario non può essere automaticamente svalutata a circostanza irrilevante, dovendo essere apprezzata nel quadro complessivo degli elementi utili alla ricostruzione dell'accertamento, nei limiti in cui operino le regole sul diritto al silenzio e sulla preclusione probatoria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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