Sentenza del 19/10/2020 n. 4796 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 190/2020 PROCESSO TRIBUTARIO - Notifica del ricorso - A mezzo posta privata- Nullità insanabile - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, ha accolto l'appello del concessionario e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per nullità della notifica effettuata tramite servizio di posta privata. Sono state compensate tra le parti le spese di tutti i gradi di merito e di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso introduttivo è stato notificato il 28-1-2010 mediante un servizio di posta privata. Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 5, del D.lgs. 261/1999 le raccomandate attinenti a procedure amministrative e giudiziarie devono essere inviate tramite il fornitore del servizio postale universale (Poste Italiane). La giurisprudenza consolidata ha ritenuto che la notifica tramite servizio postale privato in tali materie sia inesistente e insuscettibile di sanatoria; pertanto la notifica non ha perfezionato il procedimento introduttivo del giudizio.
Norme richiamate
D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, comma 1
Al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii...
Stabilisce la riserva, in capo al fornitore del servizio postale universale, di specifiche attività postali; interpretato come base normativa per riservare a Poste Italiane le notifiche rilevanti per procedimenti amministrativi e giudiziari.
D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, comma 5
Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie
Riserva espressa all'ente postale universale dell'invio delle raccomandate inerenti procedure amministrative e giudiziarie; motivo per cui notifiche via corrieri privati sono ritenute inesistenti per tali atti.
Codice di procedura civile, art. 140
Richiamato dalla giurisprudenza per affermare che la forma prescritta per la notificazione (raccomandata con avviso di ricevimento) si riferisce al servizio postale universale; la notificazione tramite agenzia privata non è conforme alla formalità richiesta.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2
Norma richiamata nel contesto della notificazione degli atti tributari (comunicazioni correlate a cartelle), ma nel caso concreto la decisione si fonda sulla riserva prevista dal D.lgs. 261/1999.
Legge 27 dicembre 1982, n. 890
Norma che individua gli atti giudiziari e amministrativi considerati nelle riserve di notifica; citata per inquadrare gli atti tributari tra quelli la cui notifica è riservata.
Massime di principio
- Se un ricorso tributario introduttivo (o altra comunicazione/raccomandata attinente a procedimento amministrativo o giudiziario) è notificato mediante servizio di posta privata anziché tramite Poste Italiane, la notifica deve essere considerata inesistente e non sanabile.
- Per perfezionare la notificazione degli atti tributari sostanziali e processuali occorre utilizzare il servizio postale universale (Poste Italiane) quando la normativa o la giurisprudenza richiedono la raccomandata con avviso di ricevimento: l'uso di corrieri/agenzie private non produce la funzione probatoria dell'avviso di ricevimento.
- La nullità della notifica per uso di posta privata comporta, in genere, l'inammissibilità del ricorso introduttivo; la parte opponente (concessionario) può ottenere l'accoglimento dell'appello chiedendo il rigetto per difetto di notifica valida.
- La prova della notificazione degli atti tributari deve essere documentata attraverso strumenti conformi (es. avvisi di ricevimento rilasciati dall'ente postale o documenti originali riconducibili a Poste Italiane); fotocopie non autenticate possono non essere sufficienti.
- Nei giudizi può disporsi la compensazione delle spese tra le parti quando si giunga all'inammissibilità per motivo formale non sostanziale, salvo diverso apprezzamento del giudice.
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