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Sentenza

Sentenza del 19/10/2020 n. 4796 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 190/2020 PROCESSO TRIBUTARIO - Notifica del ricorso - A mezzo posta privata- Nullità insanabile - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, ha accolto l'appello del concessionario e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per nullità della notifica effettuata tramite servizio di posta privata. Sono state compensate tra le parti le spese di tutti i gradi di merito e di legittimità.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso introduttivo è stato notificato il 28-1-2010 mediante un servizio di posta privata. Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 5, del D.lgs. 261/1999 le raccomandate attinenti a procedure amministrative e giudiziarie devono essere inviate tramite il fornitore del servizio postale universale (Poste Italiane). La giurisprudenza consolidata ha ritenuto che la notifica tramite servizio postale privato in tali materie sia inesistente e insuscettibile di sanatoria; pertanto la notifica non ha perfezionato il procedimento introduttivo del giudizio.

Norme richiamate

  • D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, comma 1

    Al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii...

    Stabilisce la riserva, in capo al fornitore del servizio postale universale, di specifiche attività postali; interpretato come base normativa per riservare a Poste Italiane le notifiche rilevanti per procedimenti amministrativi e giudiziari.

  • D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, comma 5

    Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie

    Riserva espressa all'ente postale universale dell'invio delle raccomandate inerenti procedure amministrative e giudiziarie; motivo per cui notifiche via corrieri privati sono ritenute inesistenti per tali atti.

  • Codice di procedura civile, art. 140

    Richiamato dalla giurisprudenza per affermare che la forma prescritta per la notificazione (raccomandata con avviso di ricevimento) si riferisce al servizio postale universale; la notificazione tramite agenzia privata non è conforme alla formalità richiesta.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2

    Norma richiamata nel contesto della notificazione degli atti tributari (comunicazioni correlate a cartelle), ma nel caso concreto la decisione si fonda sulla riserva prevista dal D.lgs. 261/1999.

  • Legge 27 dicembre 1982, n. 890

    Norma che individua gli atti giudiziari e amministrativi considerati nelle riserve di notifica; citata per inquadrare gli atti tributari tra quelli la cui notifica è riservata.

Massime di principio

  • Se un ricorso tributario introduttivo (o altra comunicazione/raccomandata attinente a procedimento amministrativo o giudiziario) è notificato mediante servizio di posta privata anziché tramite Poste Italiane, la notifica deve essere considerata inesistente e non sanabile.
  • Per perfezionare la notificazione degli atti tributari sostanziali e processuali occorre utilizzare il servizio postale universale (Poste Italiane) quando la normativa o la giurisprudenza richiedono la raccomandata con avviso di ricevimento: l'uso di corrieri/agenzie private non produce la funzione probatoria dell'avviso di ricevimento.
  • La nullità della notifica per uso di posta privata comporta, in genere, l'inammissibilità del ricorso introduttivo; la parte opponente (concessionario) può ottenere l'accoglimento dell'appello chiedendo il rigetto per difetto di notifica valida.
  • La prova della notificazione degli atti tributari deve essere documentata attraverso strumenti conformi (es. avvisi di ricevimento rilasciati dall'ente postale o documenti originali riconducibili a Poste Italiane); fotocopie non autenticate possono non essere sufficienti.
  • Nei giudizi può disporsi la compensazione delle spese tra le parti quando si giunga all'inammissibilità per motivo formale non sostanziale, salvo diverso apprezzamento del giudice.

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