Ordinanza n. 672/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 1582 del 13 maggio 2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia n. 1582 del 13 maggio 2024, resa nel giudizio relativo all’occupazione e all’espropriazione di terreni di proprietà degli appellanti da parte del Comune di Canicattì
Esito
La controversia
I proprietari hanno proposto appello per la riforma della sentenza del TAR Sicilia n. 1582 del 13 maggio 2024, contestando la ricostruzione dei terreni coinvolti nella procedura espropriativa e delle particelle eventualmente occupate sine titulo. Le doglianze e le difese del Comune hanno reso necessario accertare sul posto quali particelle siano state occupate, la loro destinazione urbanistica, gli effetti della perizia di variante approvata con delibera di Giunta municipale n. 213 del 2003 rispetto al vincolo preordinato all’esproprio e al piano particellare originario, gli eventuali frazionamenti o ridefinizioni, le particelle interessate dal provvedimento espropriativo n. 1143 del 2008 e l’ubicazione e destinazione urbanistica dei terreni confinanti di proprietà degli appellanti.
La decisione
Il CGARS non ha deciso i motivi d’appello nel merito e ha disposto una verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., da svolgersi previo sopralluogo, acquisizione della documentazione necessaria e in contraddittorio con le parti. È stato nominato verificatore il Capo del Genio Civile di Agrigento, con facoltà di delega a un tecnico dell’Ufficio. Agli appellanti, in solido, è posto provvisoriamente a carico un acconto di 4.000 euro, eventualmente valido come saldo, salva la definitiva allocazione dell’onere nella decisione. La verificazione avrà corso solo dopo il pagamento dell’acconto e dovrà concludersi entro 180 giorni da tale pagamento; la bozza sarà trasmessa alle parti, che avranno 15 giorni per osservazioni, e il verificatore depositerà la relazione definitiva entro i successivi 20 giorni, dando conto motivatamente delle osservazioni. L’eventuale saldo, comprese le spese, sarà liquidato previa nota da presentare entro 100 giorni dal deposito della relazione definitiva, ai sensi dell’art. 71, comma 2, d.P.R. 115/2002. L’udienza per la prosecuzione del merito sarà fissata con separato decreto dopo il deposito della relazione.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
Ritenuto che, in considerazione del contenuto delle doglianze articolate dagli appellanti e di quello delle difese spiegate dal Comune di Canicattì, è necessario, ai fini del decidere, disporre una verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., affinché il verificatore, previo sopralluogo e acquisita dalle Amministrazioni competenti tutta la documentazione necessaria nonché assicurato il contraddittorio tra le parti, provveda
La verificazione è disposta come incombente istruttorio necessario alla decisione quando le doglianze e le difese rendono indispensabile un accertamento tecnico e fattuale; deve essere svolta mediante sopralluogo, acquisizione documentale e nel contraddittorio delle parti.
art. 71, comma 2, d.P.R. 115/2002
Considerato che, qualora a causa di eventuali sopravvenienze dovesse eccedere l’acconto, il saldo finale spettante al verificatore, ivi incluse le spese sostenute, sarà successivamente liquidato previa presentazione, da parte del medesimo verificatore, di una nota entro il termine di decadenza di 100 giorni, decorrente dal deposito della relazione definitiva, ai sensi dell’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 (valendo, in difetto, l’acconto come saldo);
L’eventuale compenso eccedente l’acconto e le spese del verificatore sono liquidati previa presentazione della nota entro il termine di decadenza di 100 giorni dal deposito della relazione definitiva; in mancanza, l’acconto vale come saldo.
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