Cassazione Civile, Ordinanza n. 23385/2021 del 24/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di pagamento TARSU relativo all'anno 2009. La società contribuente contestava che il Comune avesse applicato alle strutture alberghiere una tariffa superiore rispetto a quella prevista per altre utenze, ritenendola illegittima. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con tre motivi, la violazione degli artt. 68 e 69 del d.lgs. n. 507 del 1993 per avere la sentenza impugnata omesso di rilevare l'illegittimità della tariffa superiore per gli alberghi; ha inoltre censurato la competenza del Sindaco a rideterminare annualmente le tariffe TARSU nei Comuni siciliani; con il terzo motivo ha contestato che fosse un dato di comune esperienza la maggiore produzione di rifiuti delle strutture alberghiere rispetto alle abitazioni civili.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo richiamando il consolidato orientamento secondo cui è legittima la distinzione tariffaria tra esercizi alberghieri e civili abitazioni, con applicazione agli alberghi di una tariffa più elevata, poiché la maggiore capacità produttiva di rifiuti degli alberghi costituisce dato di comune esperienza; ha inoltre precisato che i rapporti tra le tariffe di cui all'art. 69, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993 vanno riferiti al rapporto tra tariffe e costi del servizio, non alla mera differenza tra categorie. Conseguentemente ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Ha poi rigettato anche il secondo motivo, affermando che, per i Comuni siciliani, la rideterminazione annuale della tariffa TARSU spetta al Sindaco, quale organo titolare della competenza generale e residuale quando lo statuto non attribuisca il potere alla giunta. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 68 d.lgs. n. 507 del 1993
È richiamato come norma invocata dalla ricorrente per contestare la legittimità della tariffa TARSU applicata agli alberghi; la Corte nega la violazione perché ritiene legittima la distinzione tariffaria.
art. 69 d.lgs. n. 507 del 1993
I rapporti tra le tariffe sono indicativi della legittimità della delibera solo se riferiti al rapporto tra tariffe e costi del servizio, non alla semplice differenza tra tariffe di categorie diverse.
d.lgs. n. 22 del 1997
È richiamato come parametro che assume la maggiore capacità produttiva degli esercizi alberghieri quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene applicato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di TARSU, è legittima la previsione regolamentare che distingua gli esercizi alberghieri dalle civili abitazioni e li assoggetti a una tariffa superiore, quando tale scelta sia giustificata dalla maggiore capacità produttiva di rifiuti dell'attività alberghiera, considerata dato di comune esperienza.
- Nel controllo di legittimità delle tariffe TARSU, il riferimento ai rapporti tra le tariffe non va inteso come confronto meramente interno tra categorie, ma come verifica del rapporto tra le tariffe e i costi del servizio di smaltimento, in funzione della classificazione economica delle utenze.
- Per i Comuni siciliani, la rideterminazione annuale della tariffa TARSU spetta al Sindaco in mancanza di diversa attribuzione statutaria alla giunta municipale, quale espressione della competenza generale e residuale dell'organo.
- Quando un motivo di ricorso investe un presupposto fattuale o giuridico già superato da un principio di diritto consolidato, la sua infondatezza comporta l'assorbimento delle ulteriori censure logicamente subordinate.
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