Sentenza del 13/05/2021 n. 2496 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Produzione in appello nuovi documenti - Legittimità.(prima massima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
controversia sulla legittimità della produzione in appello di nuovi documenti; si discute se i documenti, pur preesistenti al giudizio di primo grado, possano essere liberamente prodotti in sede di appello e quali limiti soggettivi e oggettivi operino alla produzione
La decisione
La giurisprudenza ha affermato che l'art. 58, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992 salva la facoltà di produrre in appello nuovi documenti. È però fermo il divieto di introdurre, in sede di appello, prove ulteriori rispetto a quelle già acquisite nel primo grado, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente giudizio. Ne consegue che documenti preesistenti al primo grado possono essere prodotti in appello; inoltre la produzione non è preclusa alla parte che non si sia costituita nel primo grado, poiché la semplice mancata costituzione non equivale a contumacia
Norme richiamate
art. 58 d.lgs. n. 546/1992
fa salva la facoltà di produrre in appello nuovi documenti
stabilisce la regola generale che ammette la produzione documentale in appello, pur entro i limiti dettati dall'esistenza o meno dell'impossibilità di produrre in primo grado
Cass. Ord. 3615/2019
conferma che documenti preesistenti al primo grado possono essere prodotti in appello e che la regola dell'ammissione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità
Cass. 29087/2018
ribadisce la possibilità di produrre in appello documenti già esistenti al momento del primo grado, fermo restando l'onere di giustificare l'omessa produzione precedente quando richiesto
Cass. 21959 (prescrizione di principio)
afferma che la mancata costituzione nel primo grado non determina automaticamente la contumacia e quindi non impedisce la produzione documentale in appello
Cass. 12088/2011
conferma il principio secondo cui la produzione in appello non è preclusa alla parte non costituitasi nel primo grado
Massime di principio
- In appello è ammessa la produzione di documenti nuovi anche se preesistenti al giudizio di primo grado, salvo che si tratti di prove ulteriori rispetto a quelle già acquisite e senza valida giustificazione dell'omessa produzione
- La parte che intende introdurre documenti in appello deve, se richiesto, dimostrare di non aver potuto produrli in primo grado per fatti obiettivi o impedimenti, altrimenti i documenti possono essere esclusi
- La mancata costituzione nel primo grado non impedisce di regolarizzare la propria posizione in appello e di produrre documenti: la semplice assenza non equivale automaticamente a contumacia rilevante ai fini processuali
- Il giudice d'appello valuta l'ammissibilità in base a rilevanza, tempestività e giustificazione della mancata produzione precedente; pratiche dilatorie o sorprese probatorie possono essere respinte
- Nelle contestazioni tributarie conviene sempre accompagnare la produzione in appello con motivazione documentale che spieghi l'impossibilità di produrre prima, per evitare il rischio di esclusione probatoria
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 mag 2021Sentenza del 13/05/2021 n. 334 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 13 mag 2021Sentenza del 13/05/2021 n. 411 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 13 mag 2021Sentenza del 13/05/2021 n. 415 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 13 mag 2021Sentenza del 13/05/2021 n. 428 - Comm. Trib. Prov. Avellino
- Sentenza · 13 mag 2021Sentenza del 13/05/2021 n. 559 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 13 mag 2021Sentenza del 13/05/2021 n. 1792 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →