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Sentenza

Sentenza del 13/05/2021 n. 2496 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Produzione in appello nuovi documenti - Legittimità.(prima massima).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

controversia sulla legittimità della produzione in appello di nuovi documenti; si discute se i documenti, pur preesistenti al giudizio di primo grado, possano essere liberamente prodotti in sede di appello e quali limiti soggettivi e oggettivi operino alla produzione

La decisione

La giurisprudenza ha affermato che l'art. 58, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992 salva la facoltà di produrre in appello nuovi documenti. È però fermo il divieto di introdurre, in sede di appello, prove ulteriori rispetto a quelle già acquisite nel primo grado, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente giudizio. Ne consegue che documenti preesistenti al primo grado possono essere prodotti in appello; inoltre la produzione non è preclusa alla parte che non si sia costituita nel primo grado, poiché la semplice mancata costituzione non equivale a contumacia

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    fa salva la facoltà di produrre in appello nuovi documenti

    stabilisce la regola generale che ammette la produzione documentale in appello, pur entro i limiti dettati dall'esistenza o meno dell'impossibilità di produrre in primo grado

  • Cass. Ord. 3615/2019

    conferma che documenti preesistenti al primo grado possono essere prodotti in appello e che la regola dell'ammissione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità

  • Cass. 29087/2018

    ribadisce la possibilità di produrre in appello documenti già esistenti al momento del primo grado, fermo restando l'onere di giustificare l'omessa produzione precedente quando richiesto

  • Cass. 21959 (prescrizione di principio)

    afferma che la mancata costituzione nel primo grado non determina automaticamente la contumacia e quindi non impedisce la produzione documentale in appello

  • Cass. 12088/2011

    conferma il principio secondo cui la produzione in appello non è preclusa alla parte non costituitasi nel primo grado

Massime di principio

  • In appello è ammessa la produzione di documenti nuovi anche se preesistenti al giudizio di primo grado, salvo che si tratti di prove ulteriori rispetto a quelle già acquisite e senza valida giustificazione dell'omessa produzione
  • La parte che intende introdurre documenti in appello deve, se richiesto, dimostrare di non aver potuto produrli in primo grado per fatti obiettivi o impedimenti, altrimenti i documenti possono essere esclusi
  • La mancata costituzione nel primo grado non impedisce di regolarizzare la propria posizione in appello e di produrre documenti: la semplice assenza non equivale automaticamente a contumacia rilevante ai fini processuali
  • Il giudice d'appello valuta l'ammissibilità in base a rilevanza, tempestività e giustificazione della mancata produzione precedente; pratiche dilatorie o sorprese probatorie possono essere respinte
  • Nelle contestazioni tributarie conviene sempre accompagnare la produzione in appello con motivazione documentale che spieghi l'impossibilità di produrre prima, per evitare il rischio di esclusione probatoria

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