Regolamento (UE) 2022/30
Regolamento delegato (UE) 2022/30 della Commissione del 29 ottobre 2021 che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione dei requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), di tale direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato specifica a quali categorie di apparecchiature radio si applicano i requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE relativi alla protezione delle reti, dei dati personali e della vita privata, nonché alla prevenzione delle frodi. La disciplina è guidata da esigenze di cibersicurezza e dall’esigenza di armonizzare il mercato delle apparecchiature radio connesse a Internet, dei dispositivi per bambini, dei dispositivi indossabili e dei dispositivi con funzioni di pagamento. Sono previste esclusioni coordinate con normative settoriali dell’Unione che già affrontano tali rischi. L’applicazione è differita al 1 agosto 2024.
Integrazione della direttiva 2014/53/UE per rendere applicabili a specifiche categorie di apparecchiature radio i requisiti essenziali relativi a sicurezza delle reti, protezione dei dati personali e della vita privata, e tutela dalle frodi.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle apparecchiature radio, come definite dalla direttiva 2014/53/UE, nei casi in cui rientrino nelle categorie individuate all’articolo 1 e non siano escluse dall’articolo 2. In particolare riguarda: apparecchiature radio connesse a Internet; apparecchiature radio progettate o destinate esclusivamente alla cura dei bambini; apparecchiature radio disciplinate dalla direttiva 2009/48/CE; apparecchiature radio indossabili o destinate a essere assicurate o appese al corpo o agli indumenti; nonché, per la tutela dalle frodi, le apparecchiature radio connesse a Internet che consentono il trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale. Restano escluse, in deroga, le apparecchiature soggette al regolamento (UE) 2017/745 o al regolamento (UE) 2017/746 per tutti i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), della direttiva 2014/53/UE, e le apparecchiature soggette al regolamento (UE) 2018/1139, al regolamento (UE) 2019/2144 o alla direttiva (UE) 2019/520 per i soli requisiti di cui alle lettere e) ed f). Si applica nell’Unione europea ed è, per sua natura, direttamente applicabile negli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1 agosto 2024.
Integrazione della direttiva 2014/53/UE sui requisiti essenziali di cibersicurezza per le apparecchiature radio
Il regolamento delegato n. 2022/30 integra la direttiva 2014/53/UE individuando le categorie di apparecchiature radio alle quali si applicano i requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f). La ratio è rafforzare in modo armonizzato la sicurezza delle reti, la protezione dei dati personali e della vita privata, nonché la tutela dalle frodi, in un contesto di crescente diffusione di dispositivi connessi a Internet, dispositivi per bambini e dispositivi indossabili.
Ambito e logica regolatoria
Il regolamento si fonda sull’idea che alcune apparecchiature radio possano generare specifici rischi di cibersicurezza. I considerando richiamano, da un lato, la necessità di proteggere le reti e i servizi da danni e abusi delle risorse di rete e, dall’altro, il rischio che dispositivi capaci di raccogliere, conservare o trasmettere dati trattino informazioni personali, dati di traffico o dati di ubicazione senza adeguate salvaguardie. Un ulteriore profilo riguarda le frodi, in particolare quando l’apparecchiatura consente pagamenti o trasferimenti di valore digitale.
Applicazione del requisito relativo alla rete: articolo 3, paragrafo 3, lettera d)
L’articolo 1, paragrafo 1, estende il requisito relativo alla protezione della rete a tutte le apparecchiature radio che possono comunicare tramite Internet, sia direttamente sia tramite altra apparecchiatura. La logica è impedire che tali prodotti causino deterioramenti inaccettabili del servizio, saturazioni della rete o alterazioni delle connessioni e dell’accesso ai servizi.
Protezione dei dati personali e della vita privata: articolo 3, paragrafo 3, lettera e)
L’articolo 1, paragrafo 2, amplia l’applicazione del requisito di tutela dei dati e della vita privata a quattro categorie: apparecchiature radio connesse a Internet, dispositivi per la cura dei bambini, dispositivi disciplinati dalla direttiva 2009/48/CE e apparecchiature radio indossabili. La condizione è che tali apparecchiature siano in grado di trattare dati personali ai sensi del GDPR, oppure dati relativi al traffico e all’ubicazione ai sensi della direttiva ePrivacy.
Tutela dalle frodi: articolo 3, paragrafo 3, lettera f)
L’articolo 1, paragrafo 3, prevede che il requisito sulla tutela dalle frodi si applichi alle apparecchiature radio connesse a Internet che consentono al detentore o all’utente di trasferire denaro, valore monetario o valuta virtuale. Il considerando evidenzia che l’obiettivo è assicurare transazioni affidabili e ridurre il rischio di perdite finanziarie per utenti e destinatari dei pagamenti.
Categorie escluse per sovrapposizione con altre normative UE
L’articolo 2 introduce deroghe per evitare duplicazioni regolatorie. Le apparecchiature radio soggette ai regolamenti (UE) 2017/745 o 2017/746 non sono assoggettate ai requisiti dell’articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), della direttiva 2014/53/UE. Inoltre, per le apparecchiature soggette al regolamento (UE) 2018/1139, al regolamento (UE) 2019/2144 o alla direttiva (UE) 2019/520, i requisiti della direttiva 2014/53/UE non si applicano limitatamente alle lettere e) ed f).
Definizioni operative e perimetro delle categorie interessate
I considerando chiariscono che rientrano nella nozione di apparecchiature radio connesse a Internet anche i dispositivi per la cura dei bambini, quelli disciplinati dalla direttiva 2009/48/CE e le apparecchiature radio indossabili che possono comunicare tramite Internet. Sono invece escluse dalla nozione di apparecchiature radio indossabili le protesi e gli impianti, poiché non sono "indossati" o assicurati/allegati al corpo o agli indumenti; tuttavia, se connessi a Internet, possono rientrare tra le apparecchiature radio connesse a Internet.
Rapporto con il diritto settoriale e con gli standard tecnici
Il regolamento si colloca nel quadro della direttiva 2014/53/UE, che prevede la presunzione di conformità mediante norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012. I considerando richiamano inoltre il documento dell’Unione sulla cybersecurity delle reti 5G, che rappresenta il contesto di politica pubblica nel quale si inserisce l’intervento regolatorio.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1 agosto 2024. Ciò consente agli operatori economici un periodo di adeguamento prima che i requisiti diventino operativi.
Disposizioni principali
Applicazione dei requisiti essenziali alle apparecchiature radio connesse a Internet
L’articolo 1, paragrafo 1, stabilisce che il requisito essenziale dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2014/53/UE si applica a qualsiasi apparecchiatura radio che può comunicare tramite Internet, direttamente o tramite qualsiasi altra apparecchiatura. La finalità è prevenire danni alla rete, abuso delle risorse di rete e deterioramenti inaccettabili del servizio.
Protezione dei dati personali e della vita privata
L’articolo 1, paragrafo 2, estende il requisito essenziale dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2014/53/UE alle apparecchiature radio connesse a Internet, ai dispositivi per la cura dei bambini, ai dispositivi disciplinati dalla direttiva 2009/48/CE e alle apparecchiature radio indossabili, purché possano trattare dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 o dati relativi al traffico e all’ubicazione ai sensi della direttiva 2002/58/CE.
Tutela dalle frodi per apparecchiature con funzione di pagamento
L’articolo 1, paragrafo 3, prevede l’applicazione del requisito essenziale dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2014/53/UE a qualsiasi apparecchiatura radio connessa a Internet che consenta al detentore o all’utente di trasferire denaro, valore monetario o valuta virtuale ai sensi della direttiva (UE) 2019/713.
Esclusioni per dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro
L’articolo 2, paragrafo 1, esclude dall’ambito dei requisiti di cui all’articolo 1 le apparecchiature radio cui si applicano anche il regolamento (UE) 2017/745 o il regolamento (UE) 2017/746. Per tali dispositivi, i requisiti della direttiva 2014/53/UE non si applicano per le lettere d), e) ed f) dell’articolo 3, paragrafo 3.
Esclusioni per aviazione, veicoli e telepedaggio
L’articolo 2, paragrafo 2, esclude, limitatamente ai requisiti dell’articolo 3, paragrafo 3, lettere e) ed f), della direttiva 2014/53/UE, le apparecchiature radio soggette al regolamento (UE) 2018/1139, al regolamento (UE) 2019/2144 o alla direttiva (UE) 2019/520.
Entrata in vigore e applicazione differita
L’articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1 agosto 2024. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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