Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1903

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1903 della Commissione del 29 ottobre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 relativo ai diritti e ai corrispettivi pagabili all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e alle condizioni di pagamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1903

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il sistema di diritti e corrispettivi dovuti all’ERA, introducendo tariffe fisse per alcune domande, una tariffa oraria aggiornata, riduzioni per PMI e regole più rigorose di fatturazione e pagamento. La modifica mira a coprire integralmente i costi delle attività dell’Agenzia, ridurre gli squilibri di bilancio e migliorare prevedibilità, efficienza amministrativa e recupero dei crediti. Viene anche previsto l’adeguamento annuale degli importi e una revisione del regime entro il 16 giugno 2024.

Modifica il regime di diritti, corrispettivi, tariffa oraria, diritti fissi e condizioni di pagamento dovuti all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per autorizzazioni, certificazioni, approvazioni ERTMS e altri servizi.

Ambito di applicazione

Si applica ai diritti e ai corrispettivi pagabili all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA) per il trattamento delle domande e per altri servizi connessi ai compiti di autorizzazione, certificazione e approvazione previsti dal regolamento (UE) 2016/796, nonché all’uso dello sportello unico per la presentazione delle domande. Riguarda in particolare richiedenti autorizzazioni all’immissione sul mercato di veicoli e tipi di veicoli, certificati di sicurezza unici, approvazioni ERTMS, domande di impegno preliminare e ricorsi. Si applica nell’Unione e, per la definizione di PMI agevolate, ai soggetti stabiliti o con sede legale in uno Stato membro dello Spazio economico europeo; per i richiedenti stabiliti in paesi terzi o con capacità finanziaria a rischio sono previste garanzie aggiuntive. Per le domande presentate prima dell’entrata in vigore del regolamento, non si applica la nuova disciplina introdotta all’articolo 1, punto 3.

Regime di diritti e corrispettivi dovuti all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1903 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 per adeguare il sistema tariffario dell’ERA alle esigenze emerse nella pratica applicativa. La revisione risponde allo squilibrio negativo registrato nei bilanci dell’Agenzia, alla necessità di coprire integralmente i costi delle attività istruttorie e alla volontà di introdurre maggiore prevedibilità, semplificazione amministrativa e migliore tutela contro il mancato pagamento.

Contesto e finalità

I considerando richiamano l’articolo 80 del regolamento (UE) 2016/796, che consente all’Agenzia di riscuotere diritti e corrispettivi per autorizzazioni, certificati di sicurezza unici, approvazioni ERTMS e altri servizi, imponendo che le entrate siano sufficienti a coprire i costi dei compiti svolti. La Commissione sottolinea che, dopo l’avvio operativo dell’ERA, i dati finanziari hanno evidenziato costi superiori alle entrate tariffarie, con conseguente necessità di un intervento correttivo. Viene inoltre evidenziato che il sistema basato esclusivamente su tariffa oraria genera oneri amministrativi e scarsa prevedibilità per i richiedenti, motivo per cui si introducono diritti fissi per alcune tipologie di domande e una disciplina più chiara dei pagamenti.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il regolamento riguarda le domande presentate all’ERA ai sensi degli articoli 14, 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/796, oltre all’uso dello sportello unico per la presentazione delle domande e alla prestazione di altri servizi. Sono ricompresi, in particolare:

  • autorizzazioni all’immissione sul mercato di veicoli e tipi di veicolo;
  • autorizzazioni per veicoli o serie di veicoli conformi a un tipo già autorizzato;
  • certificati di sicurezza unici;
  • approvazioni di conformità delle apparecchiature ERTMS di terra;
  • domande di impegno preliminare;
  • ricorsi ai sensi dell’articolo 58 del regolamento (UE) 2016/796. La disciplina si applica anche ai richiedenti stabiliti in Stati membri del SEE; per i soggetti che non siano stabiliti o non abbiano sede legale in uno Stato SEE sono previste specifiche garanzie finanziarie. Le agevolazioni per PMI si applicano a microimprese, piccole e medie imprese ferroviarie autonome, nonché a gestori o fabbricanti dell’infrastruttura stabiliti o con sede legale in uno Stato membro del SEE, purché soddisfino i requisiti della raccomandazione 2003/361/CE.

Tipologie di diritti e criteri di calcolo

La nuova formulazione dell’articolo 2 distingue tra diritti e corrispettivi. I diritti possono riguardare la presentazione delle domande tramite sportello unico, il trattamento delle domande, il rilascio di stime, il ritiro della domanda, il rinnovo o la modifica di decisioni già adottate, nonché la revoca di autorizzazioni o certificati in casi specifici. I corrispettivi si applicano invece ai servizi diversi da quelli tipici del procedimento autorizzatorio o certificativo, richiesti da un richiedente o da altri soggetti.

L’articolo 3 prevede tre modelli di calcolo:

  • diritti fissi per l’uso dello sportello unico, con pagamento al momento della presentazione della domanda;
  • diritti fissi per il trattamento e il rilascio di autorizzazioni relative a veicoli conformi a un tipo già autorizzato, comprensivi dei costi di utilizzo dello sportello unico;
  • diritti e corrispettivi a tariffa oraria per le altre domande e per i servizi, calcolati in base alle ore di personale dell’Agenzia ed esperti esterni, con integrazione dei costi delle NSA per la parte nazionale della pratica. L’allegato fissa la tariffa oraria a 239 EUR e quantifica i diritti fissi per le principali categorie di domanda.

Agevolazioni per PMI

È prevista una riduzione del 20% dell’importo dovuto dall’Agenzia per ciascuna domanda, su richiesta, per microimprese, piccole e medie imprese. La richiesta deve essere presentata al momento della domanda quando si applicano diritti fissi e, negli altri casi, prima dell’emissione della fattura. Il richiedente deve trasmettere tramite lo sportello unico elementi probatori della propria qualifica; l’Agenzia valuta la documentazione e può respingere la richiesta se vi sono dubbi o mancano giustificazioni.

Fatturazione, scadenze e sospensione del procedimento

L’articolo 5 rivede la disciplina di fatturazione. La fattura deve essere emessa entro 30 giorni di calendario dall’evento che la rende dovuta: decisione dell’Agenzia, decisione della commissione di ricorso, conclusione del servizio, ritiro della domanda o altro evento che interrompa il trattamento. Per i diritti fissi esigibili alla presentazione della domanda, l’Agenzia può concordare con il singolo richiedente una diversa data di scadenza e modalità di fatturazione.

La fattura deve indicare, ove applicabile:

  • distinzione tra diritti e corrispettivi;
  • importi soggetti a diritti fissi;
  • numero di ore e tariffa oraria, se non si applicano diritti fissi;
  • costi addebitati dalle NSA competenti.

È inoltre introdotto un meccanismo di pagamento parziale tramite note di pagamento per le domande già trattate: se il pagamento non avviene entro un termine fissato dall’Agenzia, non inferiore a 10 giorni, l’Agenzia può sospendere il procedimento; se il pagamento non avviene nei 20 giorni successivi alla notifica della sospensione, la domanda può essere respinta. Per le PMI, l’Agenzia deve considerare richieste di proroga ragionevole del termine di pagamento e di rateizzazione.

Recupero crediti, interessi di mora e garanzie

L’articolo 6 rafforza le misure di tutela del credito dell’Agenzia. In caso di mancato pagamento, l’ERA può addebitare interessi di mora per ogni giorno di ritardo e applicare le disposizioni di recupero del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, come applicate alle agenzie europee, nonché le proprie norme finanziarie.

Se l’Agenzia dispone di elementi che indicano che la capacità finanziaria del richiedente è a rischio, oppure se il richiedente non è stabilito e non ha sede legale in uno Stato membro del SEE, può esigere entro 15 giorni dal ricevimento della domanda una garanzia bancaria o un deposito vincolato. In difetto, la domanda può essere respinta.

La stessa disposizione consente all’Agenzia di respingere una nuova domanda o sospendere una domanda in corso quando il richiedente, o il suo avente causa, non abbia saldato importi dovuti per precedenti attività di autorizzazione, certificazione, approvazione o per servizi già resi, salvo pagamento integrale di quanto dovuto. In tali casi si applica analogamente la procedura di sospensione prevista per le note di pagamento parziali.

Trasparenza e pubblicità delle tariffe

L’articolo 8 impone obblighi di pubblicazione. L’Agenzia deve rendere disponibili sul proprio sito la tariffa oraria e le tariffe fisse. Le NSA, a loro volta, devono pubblicare sul proprio sito le tariffe utilizzate per determinare i costi che addebitano all’Agenzia per la parte nazionale della pratica e, se applicano tariffe fisse, indicare a quali autorizzazioni o certificati si riferiscono. Devono inoltre fornire all’Agenzia il link alla pagina contenente tali informazioni.

Indicizzazione annuale e revisione futura

L’articolo 10 introduce l’indicizzazione degli importi dell’allegato, per la prima volta nel 2023 e poi annualmente a partire dal 1° gennaio di ciascun esercizio finanziario. L’adeguamento si basa sull’attualizzazione delle retribuzioni e pensioni dei funzionari e altri agenti dell’UE e dei coefficienti correttori, e/o sul tasso di inflazione nell’Unione secondo il metodo dell’allegato. La Commissione prevede inoltre una revisione del regolamento entro il 16 giugno 2024 per valutare la progressiva introduzione di ulteriori diritti fissi.

Disposizioni transitorie ed efficacia

Per le domande presentate prima dell’entrata in vigore del regolamento, non si applica la modifica di cui all’articolo 1, punto 3, relativa ai diritti fissi per l’immissione sul mercato di veicoli conformi a un tipo autorizzato. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto del regime tariffario

L’articolo 1 del regolamento (UE) 2018/764 è sostituito per precisare che il regime riguarda i diritti e i corrispettivi dovuti all’ERA per il trattamento delle domande ex articoli 14, 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/796, incluso l’uso dello sportello unico, nonché per altri servizi connessi ai fini istituzionali dell’Agenzia. Il regolamento disciplina anche il metodo di calcolo e le condizioni di pagamento.

Tipologie di diritti e corrispettivi

L’articolo 2 distingue tra diritti per la presentazione delle domande tramite sportello unico, diritti per il trattamento delle domande, diritti in caso di rinnovo/restrizione/modifica/aggiornamento di decisioni e, in certi casi, per la revoca di autorizzazioni o certificati. Sono inoltre previsti corrispettivi per altri servizi richiesti da persone o organismi diversi dal richiedente. L’Agenzia deve pubblicare sul proprio sito un elenco dei servizi.

Tariffa fissa e calcolo dei diritti

L’articolo 3 introduce diritti fissi per alcune categorie di domande: uso dello sportello unico per determinate richieste (tabella A), trattamento e rilascio di autorizzazioni per veicoli conformi a un tipo già autorizzato (tabella B). Per altre domande restano applicabili diritti calcolati in base alle ore di personale ed esperti esterni moltiplicate per la tariffa oraria dell’Agenzia, con integrazione dei costi addebitati dalle NSA per la parte nazionale. I corrispettivi per servizi diversi sono anch’essi calcolati a ore. È prevista una riduzione del 20% per microimprese, piccole e medie imprese, su richiesta e previa prova documentale.

Fatturazione, sospensione e pagamento

L’articolo 5 prevede che l’Agenzia emetta fattura entro 30 giorni di calendario dall’evento rilevante (decisione, decisione della commissione di ricorso, conclusione del servizio, ritiro della domanda o altro evento di cessazione del trattamento). Per i diritti fissi esigibili alla presentazione della domanda è possibile concordare una scadenza diversa. La fattura deve distinguere diritti e corrispettivi e indicare, se del caso, ore lavorate, tariffe applicate e costi NSA. È introdotta la possibilità di note di pagamento parziali; se il pagamento non avviene entro il termine fissato dall’Agenzia, non inferiore a 10 giorni, l’Agenzia può sospendere il trattamento e, decorso un ulteriore termine di 20 giorni, respingere la domanda. Per le PMI l’Agenzia deve considerare proroghe ragionevoli e pagamenti rateali.

Recupero crediti e garanzie

L’articolo 6 consente all’Agenzia di applicare interessi di mora giornalieri in caso di mancato pagamento e di ricorrere alle regole di recupero previste dal regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e dalle norme finanziarie dell’Agenzia. Se la capacità finanziaria del richiedente è a rischio, oppure se il richiedente non è stabilito né ha sede in uno Stato SEE, l’Agenzia può imporre entro 15 giorni una garanzia bancaria o un deposito vincolato; in mancanza può respingere la domanda. È inoltre possibile respingere una nuova domanda o sospendere una domanda in corso se il richiedente non ha pagato importi dovuti per attività precedenti, salvo integrale pagamento.

Trasparenza delle tariffe

L’articolo 8 impone all’Agenzia di pubblicare sul proprio sito la tariffa oraria e le tariffe fisse. Le NSA devono pubblicare le tariffe applicabili ai costi che addebitano all’Agenzia per la parte nazionale, specificando, se usano tariffe fisse, a quali autorizzazioni e certificati si riferiscono, e fornendo all’Agenzia il relativo collegamento web.

Indicizzazione annuale e revisione del regolamento

L’articolo 10 introduce l’indicizzazione degli importi dell’allegato a partire dal 2023 e poi annualmente dal 1° gennaio, sulla base dell’adeguamento delle retribuzioni e pensioni UE e/o del tasso di inflazione nell’Unione secondo il metodo dell’allegato. È previsto che il regolamento sia riesaminato entro il 16 giugno 2024 in vista della progressiva introduzione di ulteriori diritti fissi.

Importi dell’allegato

L’allegato fissa una tariffa oraria di 239 EUR. Stabilisce inoltre diritti fissi di 400 EUR per l’uso dello sportello unico per la presentazione di domande di certificato di sicurezza unico, autorizzazione di tipo di veicolo, autorizzazione di veicolo diversa da quella conforme al tipo, approvazione ERTMS di terra e procedura di impegno preliminare. Per le autorizzazioni di veicoli conformi al tipo, i diritti fissi sono pari a 775 EUR per carri merci e taluni veicoli, 970 EUR per unità di trazione termiche o elettriche, vetture passeggeri e mezzi mobili per costruzione/manutenzione, e 1.115 EUR per treni automotori termici o elettrici.

Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

L’articolo 3 esclude l’applicazione dell’articolo 1, punto 3, alle domande presentate prima dell’entrata in vigore. L’articolo 4 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materietrasporti ferroviarimercato internoagenzie dell’unione europeatariffe e corrispettivi amministrativiinteroperabilità ferroviaria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.