Regolamento (UE) 2021/1904
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1904 della Commissione del 29 ottobre 2021 che adotta un logo comune per la vendita al dettaglio a distanza di medicinali veterinari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce il logo comune che deve identificare i siti web autorizzati alla vendita a distanza di medicinali veterinari. Il simbolo serve a consentire al pubblico di verificare rapidamente se un rivenditore online è legittimato, tramite un collegamento ipertestuale all’elenco nazionale tenuto dall’autorità competente di ciascuno Stato membro. Il testo rinvia al regolamento (UE) 2019/6 e, in particolare, alle disposizioni sulla vendita a distanza e sull’adozione del logo comune. L’applicazione decorre dal 28 gennaio 2022.
Definisce il modello grafico del logo comune da utilizzare nella vendita al dettaglio a distanza di medicinali veterinari nell’Unione europea.
Ambito di applicazione
Si applica ai rivenditori autorizzati a vendere medicinali veterinari al pubblico a distanza mediante i servizi della società dell’informazione, ai sensi dell’articolo 103 del regolamento (UE) 2019/6, nonché alle autorità competenti degli Stati membri che pubblicano l’elenco nazionale dei rivenditori autorizzati. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; si applica dal 28 gennaio 2022. Non disciplina la vendita di medicinali per uso umano, salvo il richiamo al precedente logo usato per tale settore come termine di raffronto.
Logo comune per la vendita al dettaglio a distanza di medicinali veterinari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1904 della Commissione adotta il logo comune destinato a identificare i rivenditori autorizzati alla vendita a distanza di medicinali veterinari. La misura attua l’articolo 104, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/6 e risponde all’esigenza di rendere immediatamente verificabile, per il pubblico, la legittimazione del sito web che offre tali medicinali.
Finalità e contesto normativo
Secondo i considerando, il logo deve consentire ai consumatori di controllare se un sito internet che vende medicinali veterinari a distanza operi legalmente. Il simbolo si collega all’elenco dei rivenditori autorizzati tenuto e pubblicato dall’autorità competente di ciascuno Stato membro. La Commissione ha scelto un’impostazione analoga a quella già prevista per i medicinali per uso umano, ma con elementi distintivi: colore diverso e dicitura "VET" per segnalare che si tratta di prodotti veterinari.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda le persone autorizzate a vendere medicinali veterinari ai sensi dell’articolo 103 del regolamento (UE) 2019/6 e, in particolare, quelle che li vendono al pubblico a distanza mediante i servizi della società dell’informazione. Coinvolge anche le autorità competenti nazionali, che pubblicano l’elenco dei rivenditori autorizzati e devono assicurare il collegamento informatico con il logo esposto sul sito del rivenditore.
Contenuto dell’obbligo: conformità al modello dell’allegato
L’articolo 1 impone che la grafica del logo sia conforme al modello riportato nell’allegato. Il regolamento non introduce un sistema autorizzatorio nuovo, ma standardizza l’identificazione visiva dei siti legittimati alla vendita online, rendendo il logo uno strumento di verifica e trasparenza.
Specifiche tecniche del logo
L’allegato contiene le indicazioni operative per la riproduzione del logo:
- colori di riferimento: PANTONE 647, PANTONE 2925, PANTONE 2905 e PANTONE 421, con valori CMYK e RGB specificati;
- inserimento della bandiera nazionale dello Stato membro in cui è stabilito il rivenditore, nel rettangolo bianco centrale a sinistra;
- scelta della lingua del testo rimessa allo Stato membro di stabilimento del rivenditore;
- larghezza minima pari a 90 pixel;
- logo statico;
- facoltà di aggiungere un bordo esterno se il logo risulta poco distinguibile su sfondo colorato.
Collegamento ipertestuale all’elenco nazionale
Un elemento essenziale del sistema è il collegamento ipertestuale, che deve essere fisso e reciproco tra il sito web del rivenditore autorizzato e il sito che pubblica l’elenco nazionale di cui all’articolo 104, paragrafo 8, lettera c), del regolamento (UE) 2019/6. Ciò consente una verifica immediata della legittimazione del venditore e rafforza la tutela dell’utente finale.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 28 gennaio 2022, in coerenza con il calendario applicativo del regolamento (UE) 2019/6. Trattandosi di regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Adozione del logo comune
L’articolo 1 stabilisce che la grafica del logo comune di cui all’articolo 104, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/6 deve essere conforme al modello riportato nell’allegato.
Funzione e struttura del logo
I considerando chiariscono che il logo comprende un elemento grafico e un collegamento ipertestuale verso l’elenco dei rivenditori autorizzati, pubblicato sul sito web dell’autorità competente di ciascuno Stato membro, per consentire al pubblico di verificare l’autorizzazione alla vendita a distanza.
Caratteristiche tecniche e grafiche
L’allegato specifica i colori di riferimento (PANTONE 647, 2925, 2905 e 421 con corrispondenti valori CMYK e RGB), l’inserimento della bandiera nazionale dello Stato membro nel rettangolo bianco centrale a sinistra, la scelta della lingua del testo da parte dello Stato membro, una larghezza minima di 90 pixel, la staticità del logo e la possibilità di aggiungere un bordo esterno se il logo è poco distinguibile su sfondo colorato.
Collegamento ipertestuale obbligatorio
L’allegato prevede che il collegamento ipertestuale tra il sito web del rivenditore autorizzato e il sito web che pubblica l’elenco nazionale ex articolo 104, paragrafo 8, lettera c), del regolamento (UE) 2019/6 sia fisso e reciproco.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 28 gennaio 2022. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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