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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1902

Regolamento (UE) 2021/1902 della Commissione del 29 ottobre 2021 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'utilizzo nei prodotti cosmetici di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1902

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro europeo sui cosmetici per allinearlo alla classificazione CMR introdotta nel regolamento delegato (UE) 2020/1182. In particolare, sposta lo zinc pyrithione dall’area delle sostanze autorizzate o soggette a restrizioni a quella delle sostanze vietate, eliminandone gli usi precedentemente consentiti. Inoltre, inserisce nell’allegato II numerose ulteriori sostanze classificate come CMR e apporta modifiche tecniche agli allegati III e V del regolamento cosmetici.

Modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici per aggiornare il regime delle sostanze classificate come CMR e, in particolare, vietare l’uso dello zinc pyrithione e aggiungere altre sostanze all’elenco delle sostanze vietate.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti cosmetici immessi sul mercato nell’Unione europea, agli operatori economici del settore cosmetico e alle autorità nazionali competenti. Interviene sulle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e del regolamento delegato (UE) 2020/1182, con applicazione a decorrere dal 1° marzo 2022. Sono interessati i cosmetici nei quali alcune sostanze erano già autorizzate o soggette a restrizioni, nonché le nuove sostanze CMR inserite nell’allegato II; restano ferme le eccezioni già previste dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009 solo nei casi in cui siano soddisfatte le condizioni ivi indicate.

Regolamento (UE) 2021/1902 della Commissione – modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici

Il regolamento interviene sul sistema europeo di disciplina dei prodotti cosmetici per adeguarlo alla classificazione armonizzata delle sostanze CMR introdotta dal regolamento delegato (UE) 2020/1182. Il testo mira a garantire un’applicazione uniforme del divieto di impiego delle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, rafforzando la certezza del diritto e il livello di protezione della salute umana.

Contesto normativo e ratio dell’intervento

La Commissione richiama l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009, che vieta in via generale l’uso nei cosmetici delle sostanze classificate CMR di categoria 1A, 1B o 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Il regolamento sottolinea che le sostanze CMR devono essere inserite nell’elenco delle sostanze vietate dell’allegato II e, se del caso, rimosse dagli elenchi delle sostanze soggette a restrizioni o autorizzate di cui agli allegati III-VI, salvo i casi eccezionali in cui siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, o dell’articolo 15, paragrafo 2.

Il presente intervento si fonda sulle classificazioni CMR contenute nel regolamento delegato (UE) 2020/1182 e, per coerenza sistematica, si applica dalla stessa data di efficacia di tali classificazioni, cioè dal 1° marzo 2022.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda i prodotti cosmetici disciplinati dal regolamento (CE) n. 1223/2009 e si rivolge agli operatori che li producono, distribuiscono o immettono sul mercato nell’Unione, nonché alle autorità nazionali che vigilano sul rispetto della normativa. Le modifiche riguardano sia sostanze già presenti negli allegati III e V, sia nuove sostanze classificate come CMR nel regolamento delegato (UE) 2020/1182.

Tra i casi specificamente esaminati figura lo zinc pyrithione, per il quale era stata presentata una richiesta di utilizzo in via eccezionale come ingrediente antiforfora nei prodotti per capelli da sciacquare a concentrazione massima dell’1 %. Tuttavia, non essendo stata dimostrata l’assenza di alternative adeguate, la sostanza viene ricondotta al divieto generale.

Valutazione scientifica e trattamento dello zinc pyrithione

Il considerando dedicato allo zinc pyrithione richiama il parere del CSSC del 3-4 marzo 2020, secondo cui la sostanza può essere considerata sicura se usata come ingrediente antiforfora nei prodotti per capelli/barba e baffi da sciacquare a concentrazione massima dell’1 %. Nonostante ciò, la Commissione rileva che non è stato accertato il requisito dell’assenza di sostanze alternative adeguate, condizione necessaria per l’eccezione prevista dall’articolo 15, paragrafo 2.

Di conseguenza, lo zinc pyrithione viene:

  • rimosso dall’allegato III, ove figurava come sostanza soggetta a restrizioni;
  • soppresso dall’allegato V, ove figurava come conservante autorizzato;
  • inserito nell’allegato II tra le sostanze vietate.

Modifiche all’allegato II: sostanze vietate

L’allegato II viene integrato con una serie di nuove sostanze classificate come CMR. Le voci aggiunte sono numerate da 1658 a 1680 e includono, tra le altre, fibre di carburo di silicio con specifiche caratteristiche dimensionali, diversi composti chimici industriali, pesticidi e sostanze organostanniche.

Tra le nuove voci rileva in particolare:

  • lo zinc pyrithione, identificato come �28T-4�29-bis[1-(idrossi-.kappa.O)piridin-2(1H)-tionato-.kappa.S]zinco, CAS 13463-41-7, CE 236-671-3;
  • altre sostanze come diisottilftalato, 2-metossietil-acrilato, dibenzo[def,p]crisene, paclobutrazolo, flurocloridone, fluxapyroxad, penflufen, iprovalicarb, mesotrione e altre indicate nell’elenco allegato.

L’effetto sistematico è quello di proibire l’uso di tali sostanze nei prodotti cosmetici, salvo eventuali diverse previsioni non richiamate nel regolamento e comunque nel perimetro dell’articolo 15 del regolamento cosmetici.

Modifiche all’allegato III: sostanze soggette a restrizioni

La voce 24 dell’allegato III viene sostituita per disciplinare i sali di zinco idrosolubili, esclusi lo zinco solfofenato e lo zinc pyrithione. La nuova formulazione prevede un limite di concentrazione massimo pari all’1 % in zinco.

Sono inoltre soppresse le voci 83 e 101, con effetto di eliminare dal sistema delle restrizioni la disciplina precedente dello zinc pyrithione.

Modifiche all’allegato V: conservanti autorizzati

L’allegato V subisce due interventi rilevanti.

In primo luogo, la voce 8 è soppressa, con il venir meno dell’autorizzazione dello zinc pyrithione come conservante nei prodotti cosmetici. In secondo luogo, la voce 51 è sostituita in relazione all’idrossimetilamminoacetato di sodio (sodium hydroxymethylglycinate), che resta autorizzato fino a una concentrazione massima dello 0,5 %.

Per tale sostanza è confermato il divieto di utilizzo se la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, indipendentemente dalla fonte, nella miscela all’atto dell’immissione sul mercato è pari o superiore allo 0,1 % p/p.

Decorrenza, efficacia e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’applicazione sostanziale delle modifiche decorre dal 1° marzo 2022, in coerenza con la data di efficacia della classificazione CMR richiamata nel regolamento delegato (UE) 2020/1182.

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati del regolamento cosmetici

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento. L’obiettivo è coerente con l’articolo 15 del regolamento cosmetici, che vieta in linea generale le sostanze CMR, salvo le eccezioni tassative previste.

Inserimento di nuove sostanze vietate nell’allegato II

Nell’allegato II sono aggiunte le nuove voci da 1658 a 1680, comprendenti, tra le altre, fibre di carburo di silicio con determinate caratteristiche dimensionali, vari composti organostannici, pesticidi e sostanze chimiche identificate da CAS/CE specifici. Tra queste è incluso lo zinc pyrithione (n. 1670, CAS 13463-41-7, CE 236-671-3), che viene così vietato nei cosmetici.

Modifiche all’allegato III sulle sostanze soggette a restrizioni

La voce 24 è sostituita per chiarire il trattamento dei sali di zinco idrosolubili, con esclusione dello zinco solfofenato e dello zinc pyrithione, e con limite di concentrazione pari all’1 % in zinco. Le voci 83 e 101 sono soppresse, eliminando in particolare la precedente restrizione relativa allo zinc pyrithione.

Modifiche all’allegato V sui conservanti autorizzati

La voce 8 dell’allegato V è soppressa, con conseguente eliminazione dell’autorizzazione dello zinc pyrithione come conservante nei prodotti cosmetici. La voce 51 è sostituita per l’idrossimetilamminoacetato di sodio (sodium hydroxymethylglycinate), confermando il limite di concentrazione dello 0,5 % e il divieto di uso se la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile nella miscela, all’atto dell’immissione sul mercato, è pari o superiore allo 0,1 % p/p.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° marzo 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieprodotti cosmeticisostanze chimichetutela della salutesicurezza dei consumatorimercato interno

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