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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1901

Regolamento (UE) 2021/1901 della Commissione del 29 ottobre 2021 recante attuazione del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla spesa per l’assistenza sanitaria e relativo finanziamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1901

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le norme di esecuzione del regolamento (CE) n. 1338/2008 per la produzione di statistiche europee sulla spesa per l’assistenza sanitaria e sul relativo finanziamento. Definisce i concetti statistici di base, indica quali dati e disaggregazioni devono essere trasmessi dagli Stati membri e disciplina i metadati di riferimento. Prevede una trasmissione annuale a Eurostat entro il 30 aprile dell’anno N+2 rispetto all’anno di riferimento N, a partire dal 2021.

Regolamento di esecuzione sulle statistiche europee della spesa per l’assistenza sanitaria e del relativo finanziamento, con definizioni, trasmissione dati e metadati.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, che devono sviluppare, produrre e trasmettere a Eurostat statistiche annuali sulla spesa corrente per l’assistenza sanitaria e sul relativo finanziamento. Riguarda i settori, le funzioni di assistenza sanitaria, gli erogatori e i regimi di finanziamento indicati negli allegati I e II. Il periodo di riferimento è l’anno civile; il primo anno di riferimento è il 2021. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e ha rilievo anche ai fini del SEE.

Regolamento (UE) 2021/1901 sulla spesa per l’assistenza sanitaria e il relativo finanziamento

Il regolamento costituisce un atto di esecuzione del regolamento (CE) n. 1338/2008 e mira a rendere omogenee, comparabili e disponibili a livello UE le statistiche sulla spesa per l’assistenza sanitaria e sul suo finanziamento. I considerando evidenziano che la raccolta dei dati è necessaria per decisioni di politica sanitaria e sociale e che il riferimento metodologico è il manuale "A System of Health Accounts 2011" elaborato da Commissione, OCSE e OMS.

Ambito di applicazione

Il regolamento disciplina la produzione di statistiche europee sulla spesa corrente per l’assistenza sanitaria e sul relativo finanziamento. Gli obblighi gravano sugli Stati membri, che devono raccogliere e trasmettere dati ed elaborare i relativi metadati secondo le classificazioni armonizzate previste negli allegati.

L’ambito materiale copre:

  • le funzioni di assistenza sanitaria, incluse assistenza ospedaliera, diurna, ambulatoriale e domiciliare, sia terapeutica/riabilitativa sia di lunga durata;
  • i servizi ausiliari, i medicinali e presidi medici, la terapia preventiva, la governance e amministrazione del sistema sanitario;
  • i regimi di finanziamento, tra cui regimi nazionali, assicurazione sociale sanitaria, assicurazione privata obbligatoria e volontaria, regimi di istituzioni senza scopo di lucro, finanziamento da imprese, spese vive delle famiglie e finanziamento dal resto del mondo;
  • gli erogatori di assistenza sanitaria, come ospedali, strutture residenziali di lunga durata, erogatori ambulatoriali, dettaglianti di presidi medici, prestatori di azioni preventive e soggetti che amministrano o finanziano il sistema sanitario.

Il periodo di riferimento è l’anno civile. Il primo anno di riferimento è il 2021. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed è indicato come testo rilevante ai fini del SEE.

Definizioni e struttura concettuale

L’allegato I contiene il nucleo definitorio del regolamento. La nozione di "assistenza sanitaria" comprende tutte le attività volte a migliorare o mantenere la salute, prevenirne il deterioramento o attenuarne le conseguenze mediante conoscenze sanitarie qualificate.

Particolare rilievo assumono:

  • la "spesa corrente per l’assistenza sanitaria", definita come spesa per consumi finali delle unità residenti in beni e servizi sanitari, sia individuali sia collettivi;
  • le "funzioni di assistenza sanitaria", ossia il tipo di bisogno o obiettivo sanitario cui la spesa risponde;
  • i "regimi di finanziamento dell’assistenza sanitaria", intesi come meccanismi attraverso cui gli individui accedono ai servizi sanitari.

Le definizioni distinguono inoltre tra assistenza terapeutica, riabilitativa, preventiva e di lunga durata, nonché tra erogazione ospedaliera, diurna, ambulatoriale e domiciliare. Sono ricompresi anche i servizi ausiliari non specificati per funzione, i medicinali e presidi medici non durevoli, gli apparecchi terapeutici e altri presidi durevoli.

Obblighi di trasmissione dei dati

L’articolo 3 impone agli Stati membri di trasmettere i dati secondo i settori e i livelli di aggregazione indicati nell’allegato II. Quest’ultimo struttura la raccolta mediante tre principali classificazioni incrociate:

  • spesa corrente per funzione di assistenza sanitaria e regime di finanziamento (HC x HF);
  • spesa corrente per funzione di assistenza sanitaria ed erogatore di assistenza (HC x HP);
  • spesa corrente per erogatore di assistenza sanitaria e regime di finanziamento (HP x HF).

I dati devono essere espressi in milioni di unità monetarie nazionali.

Periodicità, termini di invio e modalità tecniche

L’articolo 4 prevede che gli Stati membri forniscano annualmente i dati richiesti e i relativi metadati standard di riferimento. Il riferimento temporale è l’anno civile e, per la prima applicazione, l’anno di riferimento è il 2021.

Il termine di trasmissione è fissato al 30 aprile dell’anno N+2 rispetto all’anno di riferimento N. La trasmissione deve avvenire alla Commissione (Eurostat) tramite il punto di accesso unico oppure mediante disponibilità elettronica tale da consentire il recupero diretto dei dati da parte di Eurostat.

Metadati richiesti

L’articolo 5 completa l’obbligo informativo imponendo la trasmissione di metadati standard di riferimento. Tali metadati devono riguardare almeno:

  • le fonti dei dati e la relativa copertura;
  • i metodi di compilazione utilizzati;
  • le caratteristiche della spesa sanitaria nazionale e del relativo finanziamento per ciascuno Stato membro;
  • gli scostamenti rispetto alle definizioni dell’allegato I;
  • i riferimenti alla legislazione nazionale su cui si fondano spesa e finanziamento;
  • eventuali modifiche dei concetti statistici dell’allegato I.

Allegato II: disaggregazioni e classificazioni incrociate

L’allegato II dettaglia le variabili da rilevare e la struttura delle tavole statistiche. Le classificazioni HC comprendono, tra le altre, le categorie di assistenza ospedaliera terapeutica e riabilitativa, assistenza diurna, ambulatoriale e domiciliare, assistenza di lunga durata nelle medesime modalità, servizi ausiliari, medicinali e presidi medici, terapia preventiva, governance e amministrazione, e altri servizi non classificati altrove.

Le classificazioni HP includono ospedali, strutture residenziali di lunga durata, erogatori ambulatoriali, servizi ausiliari, dettaglianti di presidi medici, prestatori di azioni preventive, soggetti di amministrazione e finanziamento, resto dell’economia e resto del mondo.

Entrata in vigore e natura vincolante

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In forza dell’articolo 6, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e base giuridica

Il regolamento, adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’allegato II, lettera d), del regolamento (CE) n. 1338/2008, stabilisce le norme per lo sviluppo e la produzione di statistiche europee nel settore della spesa per l’assistenza sanitaria e del relativo finanziamento.

Definizioni statistiche

L’articolo 2 rinvia alle definizioni contenute nell’allegato I, che include i concetti di assistenza sanitaria, spesa corrente per l’assistenza sanitaria, funzioni di assistenza sanitaria, erogatori, regimi di finanziamento, spese vive delle famiglie e resto del mondo, nonché le principali categorie HC, HF e HP.

Trasmissione dei dati

L’articolo 3 impone agli Stati membri di trasmettere i dati per i settori e al livello di aggregazione specificati nell’allegato II, che prevede classificazioni incrociate tra funzioni di assistenza sanitaria, regimi di finanziamento ed erogatori.

Periodicità, termini e canali di invio

Ai sensi dell’articolo 4, i dati e i metadati standard di riferimento sono forniti con cadenza annuale; il periodo di riferimento è l’anno civile; il primo anno di riferimento è il 2021. La trasmissione dei dati e dei metadati dell’anno N deve avvenire entro il 30 aprile dell’anno N+2. L’invio avviene tramite il punto di accesso unico oppure rendendo i dati recuperabili elettronicamente da Eurostat.

Metadati di riferimento

L’articolo 5 richiede metadati relativi alle fonti dei dati e alla copertura, ai metodi di compilazione, alle caratteristiche della spesa sanitaria nazionale e del relativo finanziamento, agli scostamenti dalle definizioni dell’allegato I, ai riferimenti alla normativa nazionale applicabile e alle eventuali modifiche dei concetti statistici.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 6 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatistiche europeesanità pubblicafinanziamento della sanitàraccolta e trasmissione datimetodologia statistica

Testo integrale

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