Circolare numero 28 del 25-2-2009
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla CAPIMED dei contributi associativi dei datori di lavoro delle aziende agricole.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione nazionale stipulata il 21 novembre 2008 tra INPS e CAPIMED per la riscossione dei contributi associativi dei datori di lavoro delle aziende agricole. La riscossione avviene insieme ai contributi obbligatori, senza mutare la natura volontaria della quota associativa e senza obbligo di esazione coattiva per l’INPS. Sono disciplinati gli invii dei dati e delle deleghe da parte della CAPIMED, le verifiche delle strutture territoriali INPS, la gestione dei rapporti finanziari a cura della Direzione centrale bilanci e servizi fiscali e la durata annuale della convenzione con rinnovo da richiedere entro il 30 settembre di ogni anno.
Convenzione INPS-CAPIMED per la riscossione dei contributi associativi dei datori di lavoro agricoli
Convenzione INPS-CAPIMED per la riscossione dei contributi associativi agricoli
La circolare dà notizia della convenzione nazionale stipulata il 21 novembre 2008 tra INPS e CAPIMED, fondata sull’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334. L’intesa disciplina la riscossione dei contributi associativi dei datori di lavoro delle aziende agricole, regolando modalità operative, flussi informativi, rapporti finanziari e durata dell’accordo.
Ambito e natura della riscossione
La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e con le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti l’INPS indica l’importo dovuto con la specifica dicitura "quota associativa CAPIMED".
La circolare precisa che tale modalità di riscossione non altera la natura volontaria del contributo associativo. Di conseguenza, resta escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva della quota associativa.
Adempimenti a carico della CAPIMED
L’Associazione deve trasmettere alla Sede centrale, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici:
- entro il 10 gennaio di ciascun anno, i supporti informatici contenenti i dati identificativi degli associati per i quali è richiesta la riscossione delle deleghe;
- entro il 30 marzo di ciascun anno, la parte residua della documentazione e l’elenco dei nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più pagare la quota associativa.
Inoltre, le deleghe sottoscritte da ciascun socio, controfirmate e timbrate dalla competente struttura della CAPIMED, devono essere presentate alle strutture INPS territorialmente competenti entro il 30 marzo.
Attività delle strutture INPS
La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici rende disponibili alle strutture territoriali INPS il contenuto dei supporti informatici ricevuti, affinché queste provvedano alla conferma degli associati. La gestione dei rapporti finanziari con la CAPIMED è invece affidata direttamente alla Sede centrale, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità annuale. La CAPIMED, per ottenerne il rinnovo, deve inviare all’Istituto apposita richiesta a mezzo lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, vale a dire almeno tre mesi prima della scadenza.
Punti principali
Oggetto della convenzione
INPS e CAPIMED hanno stipulato il 21 novembre 2008 una convenzione nazionale, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, per la riscossione dei contributi associativi dei datori di lavoro delle aziende agricole.
Modalità di riscossione
La riscossione del contributo associativo è effettuata congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e secondo le stesse modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti l’Istituto deve indicare l’importo con la dicitura specifica "quota associativa CAPIMED".
Natura volontaria del contributo
La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo. Ne consegue che per l’INPS non sussiste alcun obbligo di esazione coattiva del contributo stesso.
Adempimenti della CAPIMED
L’Associazione deve trasmettere alla Sede centrale, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, entro il 10 gennaio e, per la parte residua, entro il 30 marzo di ciascun anno, i supporti informatici con i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione delle deleghe, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più pagare la quota associativa. Le deleghe sottoscritte dai soci, controfirmate e timbrate dalla struttura competente della CAPIMED, devono essere presentate alle strutture INPS territorialmente competenti entro il 30 marzo.
Verifiche e gestione interna INPS
La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici rende disponibili alle strutture territoriali INPS il contenuto dei supporti informatici per la conferma degli associati. Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la CAPIMED sono curati direttamente dalla Sede centrale, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Durata e rinnovo
La convenzione ha validità annuale. La richiesta di rinnovo da parte della CAPIMED deve essere inviata all’Istituto con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.
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