Circolare numero 29 del 25-2-2009
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla CIU dei contributi associativi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali, piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare informa della convenzione nazionale stipulata il 25 novembre 2008 tra INPS e CIU per la riscossione dei contributi associativi dovuti da coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali, piccoli coloni e compartecipanti familiari. Il testo chiarisce che la riscossione avviene insieme ai contributi obbligatori, ma resta volontaria e quindi non soggetta a esazione coattiva. Sono inoltre indicati gli adempimenti documentali e informatici a carico della CIU, le modalità di conferma da parte delle strutture INPS, la gestione centralizzata dei rapporti finanziari e la durata annuale della convenzione con termine per il rinnovo.
Convenzione INPS-CIU per la riscossione dei contributi associativi agricoli
Convenzione INPS-CIU per la riscossione dei contributi associativi agricoli
La circolare dà conto della convenzione nazionale stipulata il 25 novembre 2008 tra INPS e CIU, ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, per la riscossione dei contributi associativi relativi a determinate categorie di lavoratori agricoli. Il documento disciplina le modalità operative, gli adempimenti delle parti e la durata dell'accordo.
Ambito di applicazione
La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti da:
- coltivatori diretti,
- coloni e mezzadri,
- imprenditori agricoli professionali,
- piccoli coloni,
- compartecipanti familiari.
La convenzione ha carattere nazionale, quindi opera sull'intero territorio.
Modalità di riscossione del contributo associativo
La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori, seguendo le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell'avviso di pagamento inviato ai contribuenti l'INPS deve indicare l'importo del contributo con la specifica dicitura "quota associativa CIU".
La circolare precisa che l'esazione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo: di conseguenza, resta escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di riscossione coattiva del contributo stesso.
Adempimenti a carico della CIU
La CIU deve trasmettere alla Sede centrale - Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici i supporti informatici contenenti:
- i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione delle deleghe;
- i nominativi dei soggetti che hanno revocato l'adesione;
- i nominativi di coloro che hanno dichiarato di non voler più pagare la quota associativa.
I termini indicati sono i seguenti:
- entro il 10 gennaio di ogni anno per l'invio principale dei dati;
- entro il 30 marzo di ciascun anno per la parte residua.
Le deleghe sottoscritte da ciascun socio, controfirmate e timbrate dalla competente struttura della CIU, devono essere presentate alle strutture INPS territorialmente competenti entro il 30 marzo.
Adempimenti delle strutture INPS
La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici rende disponibili alle strutture INPS territorialmente competenti il contenuto dei supporti informatici, affinché queste provvedano alla conferma degli associati.
La gestione dei rapporti finanziari con la CIU, compresa la tenuta e la definizione degli stessi, è affidata direttamente alla Sede centrale - Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità annuale. La CIU, per ottenerne il rinnovo, deve inviare all'Istituto una richiesta tramite lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.
Punti principali
Oggetto della convenzione
La convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, riguarda la riscossione dei contributi associativi CIU per coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali, piccoli coloni e compartecipanti familiari. Ha carattere nazionale.
Modalità di riscossione
Il contributo associativo viene riscosso congiuntamente ai contributi obbligatori e con le stesse modalità previste per questi ultimi. Nell'avviso di pagamento l'INPS indica l'importo con la dicitura specifica "quota associativa CIU".
Natura volontaria del contributo
La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo. Per l'INPS è escluso qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo stesso.
Adempimenti della CIU e tempistiche
La CIU deve trasmettere alla Sede centrale - Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, entro il 10 gennaio e per la parte residua entro il 30 marzo di ciascun anno, i supporti informatici con i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione delle deleghe, nonché i nominativi di chi ha revocato l'adesione o ha dichiarato di non voler più pagare la quota associativa. Le deleghe sottoscritte dai soci, controfirmate e timbrate dalla competente struttura CIU, devono essere presentate alle strutture INPS territorialmente competenti entro il 30 marzo.
Adempimenti INPS e gestione finanziaria
La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici rende disponibili alle strutture territorialmente competenti il contenuto dei supporti informatici per la conferma degli associati. La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con la CIU sono curate direttamente dalla Sede centrale - Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Durata e rinnovo della convenzione
La convenzione ha validità annuale. La richiesta di rinnovo da parte della CIU deve essere inviata all'Istituto con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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