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Circolare

Circolare numero 57 del 13-3-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come applicare le riduzioni percentuali previste dalla legge finanziaria 2007 sui trattamenti di CIGS, mobilità e disoccupazione speciale in deroga quando vi siano proroghe. Viene precisato che, sulla base del chiarimento ministeriale, la riduzione non va applicata alla prima proroga della mobilità ordinaria già scaduta, mentre resta ferma per le ulteriori proroghe secondo le percentuali di legge. La circolare disciplina inoltre le modalità operative per le Sedi, i controlli sui requisiti e il monitoraggio della spesa da parte delle strutture regionali.

Riduzioni sui trattamenti di CIGS, mobilità e trattamenti speciali in deroga in caso di proroghe

Riduzioni sui trattamenti di CIGS, mobilità e trattamenti speciali in deroga in caso di proroghe

La circolare disciplina l'applicazione delle riduzioni percentuali sui trattamenti di CIGS, mobilità e disoccupazione speciale in deroga quando siano disposte proroghe. Il documento chiarisce l'ambito delle riduzioni previste dalla legge finanziaria 2007, fornisce indicazioni operative alle Sedi e alle Direzioni regionali e recepisce il recente orientamento ministeriale sulla prima proroga della mobilità ordinaria.

Quadro normativo e criteri di riduzione

L'intervento si fonda sul comma 1190 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha previsto l'utilizzo di 460 milioni di euro del Fondo per l'occupazione in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali. Il penultimo periodo del comma stabilisce che la misura dei trattamenti è ridotta:

  • del 10% nel caso di prima proroga;
  • del 30% nel caso di seconda proroga;
  • del 40% nel caso di proroghe successive.

La circolare ricorda che in passato erano già state impartite istruzioni per l'applicazione delle riduzioni previste dalle leggi finanziarie degli anni di riferimento. Viene inoltre precisato che i trattamenti in deroga possono essere concessi sia a favore di lavoratori di imprese non destinatarie della disciplina ordinaria della legge n. 223/1991, sia a favore di imprese che abbiano già fruito dei trattamenti ordinari previsti dalla stessa legge.

Chiarimento ministeriale sulla prima proroga della mobilità ordinaria

La novità più rilevante riguarda il chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale: le riduzioni non devono essere applicate in caso di prima proroga della mobilità ordinaria già scaduta. La circolare prende atto di tale interpretazione, correggendo l'impostazione che si era consolidata in relazione alle precedenti leggi finanziarie, quando la mancata riproposizione di una specifica esclusione aveva indotto a ritenere applicabile la riduzione anche alla prima proroga.

Nuova concessione e prosecuzione dei trattamenti in deroga

La circolare esamina il caso della nuova concessione in deroga di CIGS o mobilità al termine del trattamento ordinario. In tali ipotesi, al termine della mobilità ordinaria concessa ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, lettere a) e b), della legge n. 223/1991, possono intervenire crisi occupazionali che rendano necessario, anche senza soluzione di continuità, il riconoscimento di ulteriori trattamenti straordinari in deroga, inclusi CIGS, mobilità e disoccupazione speciale.

I trattamenti normalmente decorrono dal giorno successivo alla scadenza del trattamento ordinario e alla cessazione della possibilità di utilizzo dell'integrazione salariale straordinaria prevista dalla legge n. 223/1991, proseguendo per tutta la durata concessa. Se il trattamento si prolunga ulteriormente, alla fine dell'anno di scadenza devono essere applicate le riduzioni stabilite dalla legge finanziaria dell'anno di riferimento.

Base di calcolo delle riduzioni

Le riduzioni devono essere applicate sull'importo originario del trattamento, determinato secondo le istruzioni già fornite dall'Istituto:

  • 100% del trattamento CIGS;
  • oppure 80% delle voci della retribuzione fissa, esclusi i trattamenti accessori, con i massimali fissati all'inizio di ciascun anno.

La circolare sottolinea che il trattamento, una volta concesso, non è suscettibile di rivalutazione annuale. Di conseguenza, le riduzioni successive devono sempre essere calcolate sull'importo originario così determinato.

Modalità operative per le Sedi

Per l'attuazione delle riduzioni, le Sedi periferiche devono adottare specifiche cautele operative. Prima di disporre i pagamenti, devono verificare la sussistenza dei requisiti per l'erogazione del trattamento. In caso di proroga, devono inoltre applicare nell'apposito campo della procedura la percentuale di riduzione prevista.

Per il monitoraggio della spesa:

  • per la mobilità deve essere utilizzato il codice di intervento rilasciato dalla competente Direzione centrale;
  • per la CIGS deve essere indicato il numero del decreto;
  • deve essere inserita la percentuale di riduzione da applicare prima dei pagamenti.

Accordi territoriali e assegnazione delle risorse

La circolare richiama il Messaggio n. 20518 del 20 luglio 2006, che aveva reso nota la lettera ministeriale n. 14/1142 del 27 giugno 2006 sulle modifiche agli accordi governativi per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree e nei settori in crisi. Viene ribadito che, per assicurare rapidità e miratezza agli interventi, possono essere concordate localmente modifiche alle intese territoriali o territoriali/settoriali già recepite in accordi governativi, senza necessità di un nuovo accordo governativo e senza successiva decretazione interministeriale.

Per il 2007 il Ministero del Lavoro ha stabilito di assegnare a ciascuna Regione specifiche risorse a carico del Fondo per l'occupazione, da destinare a programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e aree regionali.

Controlli delle Direzioni regionali e monitoraggio della spesa

Le Direzioni regionali devono partecipare agli accordi, fornire supporto ai lavori e verificare che le Sedi si attengano alle disposizioni richiamate. Devono inoltre effettuare un puntuale e continuo monitoraggio della spesa.

In caso di proroga di trattamenti già concessi, quando sia stato prorogato il termine di utilizzazione delle risorse assegnate oppure siano state attribuite nuove risorse per finanziare trattamenti in deroga già concessi, le Direzioni regionali devono controllare che le Sedi applichino le riduzioni previste dalla legge finanziaria dell'anno di riferimento.

Regola dei 12 mesi di erogazione

La circolare richiama infine il Messaggio n. 30861 del 21 novembre 2006, con cui era stato chiarito che l'abbattimento dei trattamenti deve essere applicato trascorsi 12 mesi continuativi di erogazione per ciascun lavoratore. Viene ora precisato che, ai fini del computo di tale periodo, possono essere compresi anche periodi non continuativi.

Le Sedi regionali sono pertanto impegnate a vigilare sulla corretta applicazione della disciplina, tenendo conto che l'Istituto deve controllare i flussi di spesa relativi alle erogazioni e darne riscontro al Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Punti principali

Quadro normativo e percentuali di riduzione

L'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha previsto l'utilizzo di 460 milioni di euro del Fondo per l'occupazione e ha stabilito che i trattamenti siano ridotti del 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga e del 40% in caso di proroghe successive.

Chiarimento sulla prima proroga della mobilità ordinaria

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che le riduzioni non devono essere operate nel caso di prima proroga della mobilità ordinaria scaduta. La circolare supera quindi l'interpretazione precedentemente seguita, secondo cui la riduzione si riteneva applicabile anche in tale ipotesi.

Nuove concessioni e prosecuzioni dei trattamenti

In caso di nuova concessione in deroga di CIGS, mobilità o disoccupazione speciale, i trattamenti proseguono senza soluzione di continuità al termine di quelli ordinari. Se il trattamento continua oltre l'anno di riferimento, le riduzioni previste dalla legge finanziaria dell'anno in corso devono essere applicate al termine del periodo annuale di scadenza.

Base di calcolo delle riduzioni

Le riduzioni vanno applicate sull'importo originario del trattamento, determinato secondo le istruzioni già impartite: 100% del trattamento CIGS oppure 80% delle voci retributive fisse, esclusi i trattamenti accessori, con i massimali fissati all'inizio di ciascun anno. Tali importi, una volta concessi, non sono soggetti a rivalutazione annuale.

Compiti delle Sedi periferiche

Le Sedi devono verificare i requisiti per l'erogazione prima di disporre i pagamenti e, nei casi di proroga, inserire nell'apposito campo della procedura la percentuale di riduzione da applicare. Per la mobilità va utilizzato il codice di intervento rilasciato dalla competente Direzione centrale, mentre per la CIGS va indicato il numero del decreto.

Accordi territoriali e monitoraggio della spesa

La circolare richiama la possibilità di modifiche locali agli accordi territoriali o territoriali/settoriali già recepiti in accordi governativi, senza necessità di ulteriore recepimento governativo o di decretazione interministeriale. Le Direzioni regionali devono partecipare agli accordi, vigilare sull'applicazione delle disposizioni, monitorare la spesa e verificare che le Sedi applichino correttamente le riduzioni nei casi di proroga o di nuove risorse assegnate.

Regola dei 12 mesi di erogazione

Viene ribadito che l'abbattimento dei trattamenti deve essere applicato trascorsi 12 mesi continuativi di erogazione per ciascun lavoratore; ai fini del computo dei 12 mesi possono essere compresi anche periodi non continuativi. Le Sedi regionali devono vigilare sull'esatta applicazione di questa regola e sul corretto flusso di spesa da rendicontare ai Ministeri competenti.

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