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Sentenza

Sentenza del 29/10/2018 n. 2511 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Reddito d'impresa - società immobiliare - interessi passivi - deducibilità - deroga all'art. 96 d.P.R: 917/86 - specifica inerenza al bene venduto - onere della prova - insiste sul contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società chiedeva di dedurre integralmente gli interessi passivi relativi a un finanziamento, sostenendo che fossero specificamente riferibili all'immobile ceduto e quindi deducibili in deroga ai limiti ordinari previsti dall'articolo 96 del d.P.R. 917/1986. La questione riguardava la prova dell'inerenza diretta del finanziamento rispetto allo specifico bene immobiliare venduto.

La decisione

La deducibilità integrale è stata esclusa in assenza della prova, gravante sulla società contribuente, che il finanziamento fosse stato destinato proprio all'acquisto, costruzione o altra attività direttamente riferibile all'immobile ceduto. In mancanza di tale dimostrazione, il finanziamento si presume utilizzato per esigenze generali dell'impresa; gli interessi passivi non incrementano quindi il costo fiscale dello specifico immobile, ma restano deducibili soltanto nei limiti ordinari stabiliti dall'articolo 96 del d.P.R. 917/1986.

Norme richiamate

  • Articolo 96 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Gli interessi passivi sono deducibili secondo i limiti previsti dalla norma, salvo che il contribuente dimostri una specifica e diretta riferibilità del finanziamento al bene o all'operazione cui intende imputarli.

Massime di principio

  • Per ottenere la deduzione degli interessi passivi in deroga ai limiti ordinari, una società immobiliare deve dimostrare documentalmente il collegamento diretto tra il finanziamento e lo specifico immobile o operazione.
  • L'onere della prova dell'inerenza specifica grava sul contribuente e non può essere assolto mediante mere affermazioni contabili o dalla sola coincidenza temporale tra finanziamento e compravendita.
  • In assenza di una prova puntuale della destinazione del finanziamento, prevale la presunzione che le somme siano state utilizzate per esigenze generali dell'impresa.
  • Gli interessi relativi a finanziamenti generali non possono essere imputati integralmente al costo di un singolo immobile, ma sono deducibili esclusivamente entro i limiti fiscali ordinari.
  • È quindi opportuno conservare contratti di finanziamento, tracciabilità dei flussi finanziari, delibere societarie, estratti conto e scritture contabili idonee a dimostrare la destinazione specifica delle somme.

Testo integrale

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