Sentenza del 29/10/2018 n. 2511 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Reddito d'impresa - società immobiliare - interessi passivi - deducibilità - deroga all'art. 96 d.P.R: 917/86 - specifica inerenza al bene venduto - onere della prova - insiste sul contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva di dedurre integralmente gli interessi passivi relativi a un finanziamento, sostenendo che fossero specificamente riferibili all'immobile ceduto e quindi deducibili in deroga ai limiti ordinari previsti dall'articolo 96 del d.P.R. 917/1986. La questione riguardava la prova dell'inerenza diretta del finanziamento rispetto allo specifico bene immobiliare venduto.
La decisione
La deducibilità integrale è stata esclusa in assenza della prova, gravante sulla società contribuente, che il finanziamento fosse stato destinato proprio all'acquisto, costruzione o altra attività direttamente riferibile all'immobile ceduto. In mancanza di tale dimostrazione, il finanziamento si presume utilizzato per esigenze generali dell'impresa; gli interessi passivi non incrementano quindi il costo fiscale dello specifico immobile, ma restano deducibili soltanto nei limiti ordinari stabiliti dall'articolo 96 del d.P.R. 917/1986.
Norme richiamate
Articolo 96 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Gli interessi passivi sono deducibili secondo i limiti previsti dalla norma, salvo che il contribuente dimostri una specifica e diretta riferibilità del finanziamento al bene o all'operazione cui intende imputarli.
Massime di principio
- Per ottenere la deduzione degli interessi passivi in deroga ai limiti ordinari, una società immobiliare deve dimostrare documentalmente il collegamento diretto tra il finanziamento e lo specifico immobile o operazione.
- L'onere della prova dell'inerenza specifica grava sul contribuente e non può essere assolto mediante mere affermazioni contabili o dalla sola coincidenza temporale tra finanziamento e compravendita.
- In assenza di una prova puntuale della destinazione del finanziamento, prevale la presunzione che le somme siano state utilizzate per esigenze generali dell'impresa.
- Gli interessi relativi a finanziamenti generali non possono essere imputati integralmente al costo di un singolo immobile, ma sono deducibili esclusivamente entro i limiti fiscali ordinari.
- È quindi opportuno conservare contratti di finanziamento, tracciabilità dei flussi finanziari, delibere societarie, estratti conto e scritture contabili idonee a dimostrare la destinazione specifica delle somme.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 ott 2018Sentenza del 29/10/2018 n. 94 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 29 ott 2018Sentenza del 29/10/2018 n. 96 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 29 ott 2018Sentenza del 29/10/2018 n. 1726 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 29 ott 2018Sentenza del 29/10/2018 n. 1728 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 29 ott 2018Sentenza del 29/10/2018 n. 2486 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 29 ott 2018Sentenza del 29/10/2018 n. 2491 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →