Cassazione Civile, Sentenza n. 42067/2021 del 30/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Pordenone che aveva respinto l'opposizione proposta dalla Cola avverso il piano di riparto nell'esecuzione immobiliare. La Cola sosteneva di essersi surrogata nel credito ipotecario del debitore esecutato (Martino Philip Pigozzo), avendo estinto il mutuo garantito da ipoteca, e chiedeva che il conguaglio (Euro 36.118,43) da lei dovuto per l'assegnazione venisse compensato con il proprio credito derivante dalla surrogazione. In cassazione la ricorrente deduceva violazioni di varie norme sostanziali e processuali (compensazione, efficacia dell'ipoteca dopo fusione del creditore, collocazione del credito nel riparto e nel giudizio divisorio, ecc.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto dei requisiti di contenuto-forma prescritti dall'art. 366 c.p.c.: il ricorso non conteneva una esposizione sommaria e sufficientemente chiara dei fatti e delle domande tali da permettere alla Corte di verificare la coerenza delle censure. Il fatto che il ricorso non fosse stato notificato all'esecutato (litisconsorte necessario) non ha impedito la decisione, essendo palese l'inammissibilità. Perciò il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio in favore di Intesa Sanpaolo, nonché all'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma invocata dalla ricorrente per denunciare errori di diritto e applicazione della legge; la Corte la menziona come base formale delle censure mosse, ma dichiara il motivo inammissibile per vizi di forma/contenuto del ricorso.
art. 366 c.p.c.
Stabilisce i requisiti che il ricorso per cassazione deve contenere; la Corte ha ritenuto che il ricorso non soddisfacesse tali requisiti (mancanza di esposizione sommaria e coerente dei fatti e delle ragioni), e per questo ha dichiarato l'inammissibilità.
artt. 499, 500, 528, 512, 617, 618 c.p.c.
Richiamati in relazione al processo esecutivo e alle opposizioni al piano di riparto e alla loro corretta instaurazione; la Corte rileva che le doglianze della ricorrente non corrispondevano alle domande effettivamente decise nel giudizio di merito.
art. 600 e 601 c.p.c.
Norme sulla divisione endoesecutiva e sulla procedura divisoria: sono il quadro normativo del giudizio divisionale che aveva determinato l'assegnazione e il conguaglio; la questione su dove allocare l'entità del conguaglio (nella divisione o nell'esecuzione) era oggetto delle censure.
artt. 568, 596, 598 c.p.c.
Richiamati a titolo di competenze e rimedi nel processo esecutivo/divisorio; utilizzati per inquadrare le censure attinenti alla ripartizione del ricavato e alle impugnazioni possibili.
art. 2843 c.c.
Norma relativa all'annotazione della trascrizione delle sentenze che incidono su diritti reali; la questione della mancata annotazione è stata sollevata in relazione alla opponibilità della garanzia ipotecaria dopo la fusione del creditore.
artt. 2501 e 2504-bis c.c.
Richiamati dalla ricorrente per contestare gli effetti della fusione sul titolo della garanzia ipotecaria; il tribunale di merito aveva ritenuto che, in assenza di annotazione, non fosse possibile far valere la garanzia nella procedura espropriativa contro terzi.
art. 2909 c.c.
Norma sulla determinazione del credito o del titolo che incide sulla collocazione del credito nel riparto; la ricorrente sosteneva che la quantificazione avvenuta nel divisorio non impedisse la compensazione in sede esecutiva.
artt. 1242 e 1243 c.c.
Norme sulla compensazione legale: la ricorrente invocava la compensazione fra il conguaglio e il proprio credito; la Corte ha ritenuto la questione comunque inidonea a sorreggere il ricorso per cassazione per vizio formale del ricorso.
art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137/2020 conv. in L. n. 176/2020
Norma che ha consentito la trattazione del ricorso e la decisione in camera di consiglio senza discussione orale, applicata alla procedura straordinaria fissata per l'emergenza.
art. 7, comma 1, D.L. n. 105/2021 conv. in L. n. 126/2021
Richiamato per l'applicazione della disciplina temporanea relativa al rito di trattazione e decisione adottata per il caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/05/2002, n. 115 (come modificato dalla L. 24/12/2012, n. 228)
Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato l'obbligo, in caso di inammissibilità, del possibile versamento di un ulteriore importo da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere, oltre alle censure, una esposizione sommaria ma chiara dei fatti e delle domande processuali così da consentire alla Corte di verificare la coerenza delle censure (requisiti art. 366 c.p.c.). La loro assenza può determinare l'inammissibilità.
- Le doglianze in cassazione devono attinere al thema decidendum definito nel grado di merito: non si possono impugnare questioni non dedotte o non decise nel merito del giudizio impugnato.
- Nelle esecuzioni immobiliari e nelle divisioni endoesecutive è fondamentale distinguere le questioni di diritto sulla collocazione del credito (se nel giudizio divisorio o nel processo esecutivo) e sollevarle tempestivamente e nella forma corretta; errori procedurali possono precludere il riconoscimento di pretese sostanziali.
- Per far valere diritti derivanti da surrogazione o modifiche del creditore (es. a seguito di fusione) è importante curare gli aspetti pubblicitari/annotativi (es. art. 2843 c.c.) e la tempestiva deduzione nei processi pertinenti, altrimenti la posizione può risultare inefficace nei confronti della procedura esecutiva.
- La mancata notifica a un litisconsorte necessario non impedisce automaticamente la decisione in cassazione quando l'inammissibilità del ricorso sia così evidente da rendere ininfluente l'integrazione del contraddittorio (principio di ragionevole durata del processo e giurisprudenza di legittimità).
- Se si intende ottenere compensazione legale o sostanziale tra crediti e conguagli in sede esecutiva, bisogna formulare e articolare chiaramente tale domanda nel procedimento esecutivo/opposizione al riparto; la mancata esplicita e coerente deduzione può ostacolare l'accoglimento.
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