Ordinanza n. 288/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento del 27/04/2026 (comunicato alla società esponente il successivo 28/04/2026) con cui l’Amministratore Delegato di ANAS s.p.a., a conclusione del procedimento ex art. 2, co. 1 legge n. 241/1990, ha disposto l’annullamento in via di autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990 di tutti gli atti relativi alla procedura di gara DG 10/25 «Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata della pavimentazione – 2025, suddiviso in n. 12 lotti», avente ad oggetto l’aggiudicazione del Lotto 7 - Area Gestione Rete Piemonte - CIG B7E640382F; - di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale della serie procedimentale ed, in particolare, della nota 31/03/2026 con cui il Responsabile Gestone Appalti Lavori di Manutenzione di ANAS s.p.a. ha comunicato l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990 di tutti gli atti relativi alla procedura di gara DG 10/25 Lotto 7 - Area Gestione Rete Piemonte – CIG B7E640382F;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento in autotutela di tutti gli atti della procedura di gara relativa al Lotto 7 dell'accordo quadro triennale per lavori di manutenzione programmata della pavimentazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui l'amministratore delegato di ANAS ha disposto, ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, l'annullamento in autotutela di tutti gli atti della procedura di gara DG 10/25, Lotto 7, nonché gli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento. Dal testo emerge che la controversia riguarda la valutazione della documentazione presentata dalla controinteressata, in particolare il danneggiamento dell'allegato GT_B.4.1.a e la possibilità di ritenere comunque univoca la volontà negoziale dell'operatore economico. La ricorrente ha sostenuto che il danneggiamento dell'allegato non fosse imputabile a un malfunzionamento della piattaforma digitale ANAS e ha invocato i principi di par condicio competitorum e buon andamento, prospettando l'illegittimità della valutazione amministrativa che aveva escluso l'esclusione della concorrente o comunque aveva ritenuto sufficiente la documentazione prodotta. Il provvedimento impugnato ha invece annullato in autotutela gli atti di gara; nella fase cautelare il TAR ha valutato negativamente il fumus dell'impugnazione, rilevando l'assenza di riscontro probatorio sull'origine del danneggiamento, l'insufficienza del verbale della commissione, che non aveva svolto un'indagine tecnica, e l'ampia discrezionalità della stazione appaltante nel ritenere univoca la volontà negoziale sulla base della relazione tecnica, degli allegati GT_b.4.1.b e dell'allegato GT_b.4.1.a, seppure danneggiato.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza di immediati elementi di fondatezza. In primo luogo, ha ritenuto non provata l'affermazione secondo cui il danneggiamento dell'allegato GT_B.4.1.a non fosse imputabile a un malfunzionamento della piattaforma digitale ANAS; il verbale del 26 novembre 2025 non è stato considerato sufficiente, anche perché la commissione giudicatrice non aveva svolto un'indagine tecnica sul punto. In secondo luogo, il Collegio ha affermato che i principi di par condicio e buon andamento ostano all'esclusione di un operatore per vizi estrinseci e formali quando la volontà negoziale emerga in modo chiaro e univoco dalla documentazione di gara. In terzo luogo, ha ritenuto ampiamente discrezionale la valutazione della stazione appaltante secondo cui la relazione tecnica, gli allegati GT_b.4.1.b e la presentazione, seppur danneggiata, dell'allegato GT_b.4.1.a delineavano una volontà negoziale univoca e concorde, sicché un'eventuale richiesta di chiarimenti avrebbe avuto natura soltanto esplicativa o confermativa e non integrativa. Tale valutazione è sindacabile solo in presenza di manifesta incongruenza o arbitrarietà, non ravvisata allo stato degli atti. Il periculum non è espressamente analizzato, poiché il difetto di fumus è risultato sufficiente a negare la cautela. È stata fissata l'udienza pubblica di merito e le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, l. 241/1990
La norma è richiamata quale base del procedimento amministrativo concluso con il provvedimento di annullamento in autotutela.
art. 21-nonies l. 241/1990
È la disposizione indicata quale fondamento del potere di annullamento d'ufficio esercitato da ANAS sugli atti della procedura di gara.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR; l'istanza è stata respinta per l'assenza di immediati elementi di fondatezza.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, l'esclusione di un operatore economico non è giustificata da vizi meramente estrinseci o formali quando la sua volontà negoziale emerga in modo chiaro e univoco dalla documentazione complessivamente prodotta.
- La valutazione della stazione appaltante circa l'univocità della volontà negoziale desumibile dalla documentazione di gara costituisce esercizio di discrezionalità tecnica o amministrativa ed è sindacabile dal giudice soltanto in presenza di manifesta incongruenza o arbitrarietà.
- Un'affermazione relativa all'origine tecnica del danneggiamento di un documento caricato su una piattaforma telematica non è adeguatamente provata dal solo verbale della commissione giudicatrice quando quest'ultima non abbia svolto una specifica indagine tecnica sul malfunzionamento della piattaforma.
- Una richiesta di chiarimenti è meramente esplicativa o confermativa, e non integrativa, quando la documentazione già presentata consenta di ricostruire in modo univoco la volontà negoziale dell'operatore economico.
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